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Per l’Italia due notifiche e una revoca dalla Commissione Ue

Ricevuti dalla Commissione Ue due nuovi pareri motivati sulla corretta applicazione di due direttive comunitarie mentre si chiude il procedimento di infrazione avviato in precedenza. Nel primo caso si tratta della corretta applicazione delle direttive comunitarie 495/1990 e 49/2003 mentre, grazie ai recenti provvedimenti assunti dal governo italiano, è stato archiviato il procedimento di infrazione relativo alle modalità di notifica degli atti fiscali alle persone non residenti.

Direttiva madre-figlia sulle residenti olandesi
Il primo parere motivato si riferisce all'applicazione di una ritenuta alla fonte sulla distribuzione di dividendi alle società madri residenti in Olanda, cui la Commissione chiede di porre fine. La direttiva n. 495 del 1990 (cosiddetta madre-figlia) esenta infatti, a determinate condizioni, la distribuzione di utili fra società stabilite in diversi Stati membri. L’obiettivo è di evitare una doppia tassazione dei profitti delle imprese, assicurando che i profitti tassati e versati come dividendi da una società figlia, localizzata in uno Stato membro, alla sua società madre, localizzata in altro Stato membro, non siano tassati due volte. La Commissione contesta all’Italia il rifiuto di rimborsare agli azionisti olandesi la ritenuta del 5 per cento prevista dalle disposizione della Convenzione con i Paesi Bassi contro le doppie imposizioni, applicata grazie a una interpretazione "eccessivamente estensiva" della direttiva in questione. Effettivamente tale interpretazione fa riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione basata però sul sistema del credito d’imposta per le distribuzioni di dividendi che dal 2003 è stato cambiato con un regime di esenzione.

Attuazione della direttiva sugli interessi
Con il secondo parere la Commissione chiede all’Italia di applicare correttamente la direttiva n. 49 del 2003 sull’abolizione dell’imposizione fiscale sui pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi. Nell’attuare tale direttiva, il decreto legislativo n. 143 del 2005 ha circoscritto infatti l’ambito di applicazione agli interessi e canoni da pagare dal primo gennaio 2004, sì da prevenire eventuali casi di evasione e frode fiscale. Ma la Commissione ritiene che tali misure siano "sproporzionate" e non garantiscano la parità di trattamento fiscale tra operazioni nazionali e transfrontaliere, rigettando allo stesso tempo la giustificazione fornita dall’Italia su un impatto limitato al solo periodo iniziale di applicazione della direttiva. In entrambi i casi l’Italia ha due mesi di tempo per rispondere adeguatamente alle richieste della Commissione ed evitare di finire davanti alla Corte di Giustizia europea.

Notifiche ai non residenti
La Commissione europea ha inoltre chiuso il procedimento di infrazione contro l’Italia relativo alle modalità di notifica degli atti fiscali alle persone non residenti, esprimendo apprezzamento per le modifiche apportate. Con la legge 248 del 2006, l’Italia ha infatti modificato la procedura di notifica stabilendo che i residenti all’estero che non hanno eletto domicilio fiscale nello Stato e che non hanno nemmeno un rappresentante fiscale, possono comunicare l’indirizzo estero presso cui effettuare le notificazioni degli avvisi e degli atti tributari a loro destinati. La normativa precedente prevedeva invece, come forma di notifica, la sola pubblicazione di un avviso sull'albo pretorio del Comune in cui doveva essere eseguita la notifica e il termine per il ricorso scadeva dopo soli otto giorni. Per tale motivo la Commissione aveva inviato all’Italia una lettera di messa in mora per la violazione dei principi di non discriminazione in base alla nazionalità, libertà circolazione e libertà di stabilimento (articoli 12, 18 e 43 del Trattato Ce), in quanto non veniva garantita ai contribuenti esteri e residenti all’estero la conoscenza degli atti che li riguardavano, a differenza delle persone residenti che ricevevano la notifica al proprio indirizzo.
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