La Polonia introdurrà un’imposta sulle vendite al dettaglio. Lo scorso 31 luglio è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale del Paese la legge che introduce la disciplina, fissandone l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2020. Il tributo interesserà i rivenditori al dettaglio di grandi dimensioni, gravando solo sul fatturato che eccede mensilmente i 17 milioni di zloty (circa 3,9 milioni di euro): questi operatori dovranno applicare un’aliquota dello 0,8% o dello 1,4% sulle vendite effettuate in Polonia, con esclusione solo di specifiche categorie di beni come i farmaci, le utenze e alcuni alimenti. In realtà si tratta di un secondo avvio dopo una sorta di “falsa partenza”: l’imposta, infatti, non è mai stata applicata, ma in realtà era stata introdotta nell’ordinamento tributario già nel 2016. La sua entrata in vigore era stata però sospesa a seguito dell’apertura di un’indagine per violazione della disciplina sugli aiuti di Stato da parte della Commissione europea, che nel 2017 l’aveva infine dichiarata incompatibile con il libero mercato interno dell’Unione per la previsione di un vantaggio selettivo a favore degli operatori più piccoli. Ora l’imposta torna riapplicabile dopo che, lo scorso 16 maggio, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha sovvertito il giudizio della Commissione, valutandone la conformità con le norme Ue e la sua applicabilità nella formulazione con cui era stata concepita fin dall’origine.
Un’imposta progressiva a due aliquote differenziate per livelli di fatturato
In pratica, si tratta di un’imposta progressiva con una diversa tassazione su tre livelli differenziati di fatturato. L’imposta si applicherà infatti ai ricavi derivanti dalle vendite al dettaglio di qualsiasi bene – con alcune specifiche eccezioni - a partire da un fatturato mensile di 17 milioni di zloti (circa 3,9 milioni di euro), mentre fino a questo importo non sarà dovuta alcuna imposizione. Ogni mese, al raggiungimento dei ricavi massimi di esenzione, sulle operazioni successive gli esercenti dovranno applicare un’imposta pari allo 0,8%, che al superamento di 170 milioni (circa 39,3 milioni di euro), si alzerà al 1,4%. La base imponibile comprende tutto il valore della transazione con esclusione dell’Iva, che viene applicata a parte. Sono escluse specifiche tipologie di beni, come le utenze domestiche, i combustibili per il riscaldamento, i medicinali, alcuni prodotti alimentari.
Una reintroduzione dopo l’ok della Corte di Giustizia dell’Unione europea
L’imposta era stata introdotta nel sistema tributario il 1° settembre 2016, ma ne fu bloccata subito l’applicazione per l’apertura, da parte della Commissione europea, di una procedura di indagine in materia di conformità alle disposizioni europee sugli aiuti di Stato. Con una decisione del 30 giugno 2017, la Commissione concluse che la disciplina non era compatibile con le norme Ue sul libero mercato nel punto in cui prevedeva escludeva dal tributo una certa soglia di fatturato, offrendo quindi, di fatto, un vantaggio selettivo agli operatori più piccoli in violazione delle regole sugli aiuti di Stato. Il tributo, quindi, non era stato mai di fatto applicato. Lo scorso 16 maggio, tuttavia, il Tribunale Ue ha sovvertito la decisione della Commissione, specificando che una modalità di tassazione progressiva che preveda soglie di esenzione non costituisca di per sé un vantaggio selettivo ed aprendo quindi la strada per la sua reintroduzione.
Polonia, vendite al dettaglio.
Dal 2020 una nuova imposta
Il tributo ha avuto l’ok della Corte di Giustizia europea sulla sua compatibilità con le regole Ue in materia di aiuti di Stato
