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Sul pacchetto Iva unanime il consenso Ecofin

I ministri che hanno partecipato all’incontro hanno convenuto che l’insieme di misure sarà adottato senza ulteriori discussioni nel corso del prossimo incontro del Consiglio europeo. Le nuove regole sposteranno la tassazione delle prestazioni di servizi tra operatori economici (business to business) nel luogo di residenza del committente e non più, contrariamente alla regola generale attualmente in vigore, nel luogo di stabilimento del prestatore. Per le forniture di servizi rese ai consumatori finali (business to consumer) il luogo di imponibilità della prestazione continuerà ad essere quello in cui ha sede il fornitore della prestazione. Tuttavia, in alcune circostanze, queste regole generali non si renderanno applicabili ma si farà ricorso a regole particolari che rifletteranno il principio della tassazione nel luogo in cui avviene il godimento e la fruizione della prestazione. Tali deroghe concernono, in particolare, i servizi di ristorazione, il noleggio di mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi di carattere culturale, artistico, scientifico e didattico nonché le prestazioni di telecomunicazione. Queste misure entreranno in vigore come regola generale non oltre il 1° gennaio 2010.

I servizi di telecomunicazione ed elettronici
Particolare attenzione viene dedicata alle nuove regole concernenti i servizi di telecomunicazione e i servizi elettronici. Per le suddette prestazioni l’accordo politico in seno al Consiglio europeo è stato possibile grazie a un compromesso relativo alla modifica della regola del luogo di imponibilità delle predette prestazioni rese ai privati consumatori. Per facilitare gli adempimenti degli obblighi di dichiarazione, registrazione e versamento dell’imposta dei fornitori di tali servizi domiciliati in paesi UE diversi da quello in cui il servizio viene fruito, verranno introdotte modalità contabili estremamente semplificate: soprattutto in vista di assicurare il gettito dell’imposta riscossa dal fornitore del servizio al paese UE in cui il consumo effettivo avviene. L’ entrata in vigore di queste ultime misure sarà rinviata al 1 gennaio 2015; la sostanziale novità è la approvazione di una sorta di "calendario" per rendere graduale il trasferimento dell’imposta raccolta nel Paese membro di residenza del fornitore del servizio al paese membro in cui la fruizione del servizio si verifica. In pratica soltanto sino al 31 dicembre 2018 il Paese di residenza del prestatore potrà trattenere una percentuale dell’imposta addebitata al consumatore residente in altro stato UE. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Iva relativa alla predetta tipologia di prestazioni dovrà essere interamente riversata allo stato in cui avviene il consumo.
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