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Sulla tassazione dei dividendi in uscita è tempo di… giudizio

La Commissione europea, dopo la richiesta formale inviata il 25 luglio 2006, ha deferito Belgio, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna alla Corte di giustizia per la loro legislazione fiscale sui pagamenti di dividendi destinati a società estere. Allo stesso tempo, e per lo stesso motivo, una richiesta formale è stata inviata alla Lituania, che dovrà rispondere entro due mesi.

La tassazione discriminatoria
La normativa dei Paesi chiamati in causa impone una tassazione più pesante per i dividendi in uscita (pagati dalle società nazionali alle società di altri Stati) rispetto ai dividendi interni (pagati da società nazionali ad altre società nazionali), restringendo la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali e violando quindi sia il Trattato Ce che l'accordo sullo Spazio economico europeo (See). In pratica, a detta della Commissione europea, i dividendi interni o subiscono una tassazione molto modesta o non vengono proprio tassati, mentre i dividendi in uscita subiscono una ritenuta alla fonte che può variare dal 5 al 25 per cento. Per i Paesi Bassi la discriminazione riguarda i dividendi in uscita delle società dei soli Paesi See/Efta (Associazione europea di libero scambio) che assicurano un'assistenza adeguata (scambio di informazioni), mentre Belgio, Italia, Lituania, Portogallo e Spagna discriminano le società sia dei Paesi membri della Ue che quelli See/Efta. Secondo il commissario competente per la fiscalità e l'unione doganale, László Kovács, "gli Stati membri non possono tassare i dividendi pagati alle società di altri Stati membri in modo più gravoso dei dividendi pagati alle società nazionali".

La conferma della Corte di Giustizia
Tale principio è confermato dalla recente sentenza Denkavit del 14 dicembre 2006 (Causa C-170/05), con la quale la Corte di giustizia ha stabilito che non si può negare alle società madri non residenti il trattamento fiscale nazionale, più vantaggioso, concesso alle società madri residenti. Ai sensi degli articoli 43 e 48 del Trattato, infatti, i cittadini della Comunità hanno il diritto di costituire e gestire le loro imprese in un altro Stato membro alle stesse condizioni previste dalle leggi di quest'ultimo Stato per i propri cittadini. Mentre in base all'articolo 56, gli Stati membri non possono concedere un trattamento più favorevole agli investimenti degli azionisti nazionali rispetto a quelli degli azionisti stranieri per non limitare la libera circolazione dei capitali.

Il seguito al parere motivato
Dopo il parere motivato dello scorso luglio, inviato anche al Lussemburgo, soltanto questo Stato ha deciso di modificare la propria normativa fiscale ponendo fine alla discriminazione, tra l'altro relativa ai soli Paesi Efta. Anche i Paesi Bassi avrebbero modificato la propria legislazione dopo il richiamo ma soltanto per quanto riguarda gli Stati membri e non per i Paesi See/Efta. Gli altri Stati o hanno dato una risposta negativa (Spagna) o non hanno dato seguito al parere della Commissione. Secondo l'articolo 226 del Trattato Ce, se la Lituania non dovesse rispondere in modo soddisfacente al parere motivato entro due mesi, la Commissione deferirà anche il Paese baltico alla Corte di Giustizia.
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