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Svizzera: nuovi accordi in pista
sullo scambio informazioni

La stipula delle intese riguarda Groenlandia, Andorra, San Marino e Seychelles

accordi internazionali
Il Consiglio federale elvetico ha diramato il messaggio concernente la stipula di ulteriori accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale. Gli accordi oggetto del messaggio sono stati firmati il 7 marzo con la Groenlandia, il 17 marzo con Andorra, il 16 marzo con San Marino e il 26 maggio con Seychelles e, prima di poter entrare in vigore, dovranno essere approvati dal Parlamento e sottostare a referendum facoltativo.
 
L’accordo con le Seychelles ha come obiettivo l’incremento delle entrate fiscali in questo Paese e contribuisce al rafforzamento della cooperazione svizzera allo sviluppo.
L’accordo con San Marino, sottoscritto a Roma lo scorso maggio, regola lo scambio di informazioni ai fini dell’accertamento e della riscossione delle imposte, del recupero dei crediti fiscali e delle indagini e dei procedimenti su frodi fiscali e reati tributari.
In virtù del TIEA Svizzera-San Marino ognuno dei due Stati contraenti avrà facoltà di ottenere e fornire all’altro le informazioni:
  • detenute da banche, da altri istituti finanziari e da qualsiasi persona che operi in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari, quali i trustee;
  • sulla proprietà di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni, comprese le informazioni relative alla proprietà su tutti questi soggetti presenti nella catena della proprietà.
Oltre a questi trattati, la Confederazione elvetica ha già concluso altri tre TIEA con Jersey, Guernsey e Isola di Man, che dovrebbero entrare in vigore entro la fine del 2014 qualora scadano i termini per la proposizione del referendum facoltativo.
 
La firma di ulteriori accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale e l’adeguamento delle Convenzioni contro le doppie imposizioni agli standard internazionali sullo scambio di informazioni costituiscono gli strumenti attraverso cui la Svizzera prosegue il cammino verso la trasparenza fiscale e la lotta agli illeciti e alle frodi internazionali.
Seppur entrambi gli strumenti hanno la finalità di convenire ad una clausola di assistenza amministrativa conforme allo standard internazionale di fonte OCSE, gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, i cd. Tax information exchange agreements o TIEA, sono tesi a disciplinare unicamente lo scambio di informazioni su domanda.
Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, o CDI, invece sono dirette anche ad evitare o attenuare i fenomeni di doppia imposizione e ad eliminare gli ostacoli al traffico economico transfrontaliero.
 
La politica svizzera in materia convenzionale si orienta ad una serie di principi, quali l’imposizione in funzione della capacità economica, nel senso che l’imposta deve orientarsi al risultato economico d’impresa; l’efficienza, perché l’acquisizione del diritto d’imposizione deve essere in un rapporto sostenibile con le spese di riscossione e la reciprocità con gli Stati partner, perché ognuno dei Paesi contraenti deve potere esercitare il diritto d’imposizione per i proventi che la singola Convenzione assegna loro in quanto Stato alla fonte.
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