Svizzera: su scambio informazioni
sì a transizione per operatori
In vista della data dell’1 gennaio diramata dal Fisco una nota informativa agli agenti pagatori
Gli accordi di abrogazione - Nell’ottica di questo importante appuntamento, rivelandosi oramai superfluo l’assoggettamento basato sulle Convenzioni alla fonte concluse tra la Svizzera e il Regno Unito e con l’Austria, sono stati firmati due accordi di abrogazione (Austria e Regno Unito) di cui è stata data notizia anche sul giornale telematico dell’Agenzia.
Entrambi i modelli perdono la propria ragion d’essere a seguito dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale tra la Confederazione elvetica e l’Unione europea, a cui partecipano 28 Stati e Gibilterra.
Disposizioni transitorie - Contestualmente all’inizio dello scambio di informazioni, anche gli accordi di abrogazione entreranno in vigore il primo gennaio 2017. Con la missiva in commento l’AFC ha puntualizzato che restano in piedi tutti i fatti e i rapporti di diritto sorti nel periodo di vigenza delle Convenzioni. In altre parole, gli agenti pagatori dovranno riscuotere le imposte e raccogliere i dati per le comunicazioni previste dagli accordi abrogati per il periodo fino al 31 dicembre 2016.
Pertanto, ai fini dell’accordo sulla fiscalità del risparmio per l’anno 2016, gli agenti pagatori svizzeri dovranno trasferire le ritenute d’imposta e le comunicazioni di adesione volontaria con la stessa cadenza degli anni precedenti: le dichiarazione di interessi Ue dovranno essere trasmesse all’AFC non oltre il 31 marzo 2017 e le ritenute d’imposta dovranno essere trasferite all’Amministrazione elvetica entro la medesima data.
A partire dal successivo primo gennaio, non saranno più riscosse imposte e inviate comunicazioni, e i redditi con scadenza successiva a tale data dovranno essere dichiarati secondo le disposizioni dello scambio automatico di informazioni.
Entro la fine di quest'anno poi la Svizzera redigerà un bilancio finale ed effettuerà un pagamento a saldo, provvedendo anche alla comunicazione delle informazioni, agli altri Stati membri. Sarà onere dell’Amministrazione federale delle contribuzioni trasmettere, entro la fine del 2017, agli altri Stati membri le eventuali ritenute d’imposta o le dichiarazioni, ricevute dagli agenti pagatori al più tardi entro il 30 novembre 2017.