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Ue: sui redditi da risparmio,
nuove regole al vaglio

Gli interventi correttivi, dopo l’accordo tra Stati, all’esame del Consiglio

direttiva ue
Fino a oggi la tassazione dei redditi da risparmio, sotto forma di interessi, era regolata sulla base della direttiva 2003/48/CE applicata, nel territorio dei Paesi aderenti all’Unione europea, dal 1° luglio 2005. Con il passare degli anni e, soprattutto, per un miglior  e più efficace raggiungimento degli obiettivi della direttiva, si è deciso di modificare per apportare accorgimenti di carattere tecnico. Come impostata inizialmente, ad esempio, la direttiva si applicava esclusivamente ai pagamenti di interessi effettuati direttamente a favore di persone fisiche residenti nel territorio dell’Unione con la possibilità, per i più intraprendenti, di eludere tale direttiva, interponendo un’entità giuridica e stabilendola su una giurisdizione in cui non fosse assicurata la tassazione del reddito.  Pertanto, le modifiche alla direttiva sono opportune per imporre agli agenti pagatori di applicare l’approccio della trasparenza ai pagamenti effettuati a talune entità o dispositivi giuridici stabiliti o aventi sede effettiva in paesi o territori in cui la direttiva 2003/48/CE.
 
L’esperienza degli ultimi anni, dato che la direttiva n. 2003/48/Ce è entrata in vigore il 1° luglio del 2005, ha dimostrato come sia necessaria maggiore chiarezza per quanto concerne l’obbligo di agire come agente pagatore al momento del ricevimento di un pagamento di interesse. Altri aspetti su cui si è ritenuto di intervenire sono la definizione di pagamento di interessi, come quelli maturati indirettamente oltre che direttamente sulla percentuale di attività investite. La considerazione di una procedura del “certificato” come procedura che non consenta ai beneficiari, con residenza fiscale in uno Stato membro, la possibilità di evitare il prelievo di una ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi percepiti in altro Stato membro. In altri termini, gli obiettivi della presente direttiva sono quelli volti a garantire un’imposizione effettiva sui redditi da risparmio, quali appunto i pagamenti di interessi transfrontalieri che in genere sono inclusi nel reddito imponibile delle persone fisiche residenti. Efficacia impositiva che  può essere conseguita meglio a livello di Unione europea piuttosto che di singolo Stato.     
                                                                                   
Infine, per ottemperare a tutti gli interventi correttivi ed integrativi della “vecchia” direttiva 2003/48/CE, sottolinea il Consiglio europeo, è opportuno che ciascuno Stato membro fornisca statistiche utili sull’applicazione della direttiva in oggetto. Quanto ai singoli articoli della direttiva si può notare l’introduzione dell’articolo 1 bis nel quale si introducono le definizioni di operatore economico, di sede di direzione effettiva ecc. La definizione del beneficiario effettivo  nonché il concetto di identità e residenza dei beneficiari effetti sono contenuti agli articoli 2 e 3. L’articolo 4 contiene disposizioni per quanto riguarda gli agenti pagatori. Mentre la definizione del pagamento di interessi è trattata al successivo articolo 6. Interventi significativi sono stati fatti anche agli allegati della direttiva.
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