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Schede Paese

Andorra

Con l’entrata in vigore nel 2015 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche si completa un importante ciclo di riforme economiche

bandiera di andorra
Per molto tempo il Paese è stato tra i principali paradisi fiscali europei ma, al fine di rispondere alle pressioni internazionali, a partire dal 2010 ha iniziato un percorso di riforma del sistema tributario per renderlo compatibile con quello degli altri Paesi europei al fine di consentire la stipula di accordi internazionali in materie fiscali e farlo uscire dalle black list dei Paesi a fiscalità privilegiata. Malgrado i cambiamenti però, esso è rimasto estremamente vantaggioso e attrattivo sia per imprese che per le persone fisiche.
La riforma ha portato dapprima all’introduzione di alcune importanti leggi tra cui quella sull’imposta sul reddito delle persone fisiche non residenti, sul reddito delle società, sul reddito delle attività economiche e l’imposta generale indiretta. Successivamente, sempre su pressione internazionale, si è aggiunta anche l’imposta per le persone fisiche residenti che ha inglobato quella sul reddito delle attività economiche.
 
La tassazione sul reddito delle società
L’imposta si applica al reddito delle persone giuridiche nel territorio di Andorra. Sono considerate residenti se:
  • sono costituite secondo le leggi di Andorra;
  • hanno la sede legale in Andorra;
  • l’attività di direzione e controllo viene effettuata da Andorra.
I residenti sono tassati sui redditi di qualsiasi provenienza mentre i non residenti solo sui redditi di fonte andorriana.
Sono totalmente esenti il Consiglio Generale (Parlamento), il Governo e i Comuni mentre sono parzialmente esenti fondazioni, associazioni ed altri enti non a scopo di lucro, i partiti politici, i sindacati, la Chiesa cattolica, enti di formazione (scuole, università ecc) pubblici, gli enti di previdenza e assistenza pubblica.
La base imponibile è calcolata partendo dal risultato di bilancio ed apportando a questo le correzioni previste dalla legge.
I dividendi percepiti da soggetti residenti e non residenti sono esenti da imposta così come lo sono le plusvalenze provenienti dalla cessione di partecipazioni qualificate. Negli altri casi esse sono considerate e tassate come reddito ordinario. Le plusvalenze relative alla cessione di immobili viene tassata con aliquota tra 1% e 15% a seconda della lunghezza del periodo di possesso del bene. Dopo dieci anni di possesso le plusvalenze diventano esenti.
Non sono deducibili la remunerazione del patrimoni netto o assimilate, l’imposta sul reddito delle società alcune imposte comunali e quella sulle plusvalenze, le sanzioni amministrative e penali, le erogazioni liberali (con l’eccezione di quelle ad organismi senza fine di lucro e per un ammontare non superiore al 10% del risultato di bilancio). Le spese di rappresentanza deducibili sono limitate all’1% del risultato di bilancio. Le spese per gli amministratori non sono deducibili oltre al valore delle spese di viaggio e soggiorno previste da uno specifico regolamento. Tale restrizione non vale nel caso di amministratori residenti nel principato e aderenti al sistema di sicurezza sociale e a quei pagamenti che sono soggetti all’imposta sul reddito dei non residenti.
Le perdite possono essere compensate con gli utili ottenuti nei dieci anni successivi mentre non sono previsti meccanismi di carryback.
Ai fini fiscali possono usufruire di una tassazione di gruppo i contribuenti che siano obbligati all’imposta sulle società, siano controllati dal gruppo direttamente o indirettamente per almeno il 75% e abbiano lo stesso periodo di imposta. L’opzione per il consolidato ha durata illimitata a meno che non vengano meno i requisiti richiesti o si decida di rinunciare alla sua applicazione. Nell’ambito del consolidato il gruppo diviene l’obbligato fiscale di cui la capogruppo assume il ruolo di rappresentante.
In generale l’imposta è pari al 10% del reddito tassabile con l’eccezione del reddito delle istituzioni di investimento collettivo regolate dalla legge di diritto Andorrano per i quali l’aliquota è dello 0%. E’ possibile ottenere una riduzione fino all’80% dell’imposta per quanti svolgono transazioni internazionali di beni tangibili e intangibili. Le royalties sono tassate al 5% mentre è prevista un’aliquota dell’1,5% sui ricavi provenienti da operazioni di riassicurazione.
Infine per le start up è prevista per un periodo di 3 anni un’aliquota del 5% sui primi 50 mila euro di reddito nel caso in cui questo non superi i 100 mila euro.
Nel mese di gennaio e dicembre il contribuente deve versare degli acconti pari al 50% dell’imposta dovuta nell’anno precedente.

L'imposta sul reddito delle attività economiche
L’imposta esistente fino al 2015 è stata assorbita da quella sulle persone fisiche. Essa si applicava a tutte le attività economiche che non sono strutturate in forma di società. Sebbene abbia un funzionamento simile a quello dell’imposta sulle società, è stato necessario realizzare un testo autonomo per alcune caratteristiche che la contraddistinguono da questa.
Sono considerate attività economiche quelle svolte da persone fisiche che comportino l’organizzazione dei fattori (lavoro e capitale) ai fini della produzione o distribuzione di beni e la prestazione di servizi. E’ considerata attività economica anche quella di locazione e compravendita di immobili purchè, nell’arco dell’anno per le locazioni si superino complessivamente i 40 mila euro annui e per le compravendite le cinque operazioni.
La base imponibile è data da tutti i redditi provenienti da attività economiche del contribuente corretti secondo quanto previsto dalla legge. I redditi negativi possono essere portati in compensazione di redditi positivi dei successivi tre anni.
La base di liquidazione si calcola detraendo dalla base imponibile il minimo personale fino a 24 mila euro, aumentati a 40 mila nel caso di coniuge a carico. La base di liquidazione non può essere negativa per cui al minimo viene posta pari a zero.
Per i soggetti che non superano i 300 mila euro di ricavi (150 mila per i professionisti) è previsto un regime speciale per la determinazione del reddito imponibile.
L’aliquota è pari al 10% della base di liquidazione. Dall’imposta dovuta vanno poi detratti le imposte comunali e quelle pagate all’estero.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche
A partire dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore un’imposta sul reddito delle persone fisiche residenti mentre quella per i non residenti era entrata in vigore qualche anno prima.
Le persone fisiche sono considerati residenti se:
  • risiedono per più di 183 giorni ad Andorra;
  • mantengono nel principato la base delle loro attività o interessi economici.
Esiste inoltre la figura del residente senza attività lucrativa pensata per quanti risiedono nel paese ma traggo redditi unicamente all’estero. Tali soggetti devono passare almeno 90 giorni nel paese e non essere residenti fiscalmente in alcun altro paese. Inoltre devono effettuare investimenti in attività nel paese (ad esempio immobili o partecipazioni) per almeno 400 mila euro. Essi inoltre devono depositare 50 mila euro (più 10 mila per ciascun membro della famiglia) in un conto infruttifero presso l’Istituto nazionale andorrano delle finanze. Ogni anno viene stabilito un contingente massimo di soggetti che possono aderire a tale regime.
La base imponibile è suddivisa in due parti tra loro separate e con regole parzialmente differenti. La base imponibile generale è formata dai redditi da attività lavorativa, da attività immobiliare e da attività imprenditoriale. Nella base imponibile dei redditi da capitale rientrano invece i redditi da capitale mobiliare e le plusvalenze o minusvalenze da capitale mobiliare. Sono esenti i dividendi ricevuti da imprese residenti mentre sono soggetti a tassazione quelli provenienti da imprese non residenti. In genere i capital gain sono trattati come reddito da capitale con l’eccezione di quelli provenienti dalla cessione di immobili soggetti all’imposta sui trasferimenti di proprietà e di quelli relativi a partecipazioni qualificate. Redditi e perdite possono essere compensati solo all’interno di ciascuna categoria e le eventuali perdite rimanenti posso essere riportate all’anno successivo.
La base imponibile generale si calcola applicando ai redditi sopra descritti le seguenti detrazioni:
  • esenzione di primi 4 mila euro, aumentati a 40 mila nel caso di coniuge a carico;
  • deduzione fino a 750 euro per ogni figlio a carico (valore aumentato del 50% per figli disabili);
  • i contributi pensionistici;
  • le spese per l’abitazione principale (fino a mille euro)
Per i redditi da capitali invece l’esenzione è limitata ai primi 3 mila euro.
L’aliquota ordinaria è del 10% ma per i redditi appartenenti alla base imponibile generale l’aliquota è ridotta al 5% tra 24 mila e 40 mila euro.
I residenti senza attività economica possono scegliere il regime più conveniente tra quello ordinario o il pagamento forfettario di 30 mila euro annuali.
 
La tassazione sul reddito: non residenti
La legge si applica a tutti i redditi di fonte nazionale di persone fisiche e giuridiche non residenti nel Principato. Sono considerati non residenti coloro che non rientrano nelle definizioni di residenti previste per le persone fisiche e giuridiche rispettivamente dalla legge sull’imposta sulle attività economiche e da quella sulle società.
Sono esenti da tassazione alcuni redditi elencati dalla legge tra cui:
  • i dividendi;
  • interessi ed altri rendimenti di capitale mobiliare;
  • la compravendita internazionale di beni.
 
Nel caso in cui si operi nel Paese per mezzo di una stabile organizzazione tutti i redditi debbono essere attribuiti alla stabile mentre in caso contrario ogni reddito va tassato separatamente.
Alcune imposte comunali sono non deducibili dal reddito ma detraibili dall’imposta dovuta. Non sono deducibili i pagamenti effettuati dalla stabile organizzazione alla casa madre o ad entità collegate per canoni, interessi, commissioni, assistenza tecnica, uso o concessione di beni e diritti. In generale chi effettua pagamenti  a non residenti deve applicare una ritenuta del 10% sul valore della fattura. L’aliquota si riduce al 5% per i canoni di affitto e al 1,5% per i premi assicurativi.

Altre tasse e imposte
Imposta sulle plusvalenze delle  trasmissioni immobiliari (IPTPI)
L’imposta colpisce le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili o la costituzione su di essi di qualsiasi tipo di diritto reale. La legge prevede una serie di esenzioni tra cui la transazioni a favore di soggetti pubblici, di coniugi o parenti discendenti o ascendenti in linea diretta. La base imponibile è data dalla plusvalenza realizzata per la vendita dell’immobile e ha un’imposta che varia tra 1% e 15% a seconda del periodo di possesso. Nel caso di trasferimento da un non residente viene effettuata una ritenuta del 5% sul prezzo dell’immobile. Qualora tale ritenuta risulti eccessiva rispetto a quanto dovuto ordinariamente si provvederà al rimborso dell’eccedenza. 

Imposta speciale
L’imposta si applica sui tabacchi, alcolici ed idrocarburi sia di produzione interna che importati. Essa è dovuta nel momento in cui i beni entrano nel paese oppure in cui il produttore li destina al mercato interno. La base imponibile e le aliquote variano a seconda della tipologia di bene.
 
Imposta generale indiretta
L’imposta, che ha sostituito una serie di tributi indiretti più specifici, ha un funzionamento generale simile a quello dell’imposta sul valore aggiunto funzionante nei paesi europei. L’aliquota ordinaria è del 4,5% ma esistono una serie di aliquote ridotte:
  • 0% per servizi sanitari, educativi, culturali e altre prestazioni specificate;
  • 1% alimenti, acqua e prodotti editoriali;
  • 2,5% trasporti, ingressi per spettacoli, musei ecc (effettuati da soggetti che non beneficiano dell’esenzione completa)
  • Esiste inoltre un’aliquota maggiorata al 9,5% per i servizi bancari e finanziari.
La liquidazione dell’imposta avviene mensilmente, trimestralmente o semestralmente a seconda del volume d’affari dell’anno precedente.
 


 
Lingua: catalano (lingua ufficiale), francese, castigliano
Forma di governo: monarchia costituzionale, Principato parlamentare
Moneta: euro (EUR)
Capitale: Andorra la Vella
Rapporti con l'Italia: negli ultimi tre anni lo Stato ha firmato numerosi accordi per lo scambio di informazioni ai fini fiscali con numerosi Paesi europei tra cui l’Italia (accordo firmato nel 2015 ed entrato in vigore dal luglio 2017) e con la stessa Unione europea. Il risultato ha permesso ad Andorra di rientrare tra quanti hanno raggiunto i livelli di trasparenza e di scambio di informazione internazionalmente richiesti secondo quanto riportato nel periodico monitoraggio effettuato dal Forum globale dell’Ocse per l’implementazione degli standard fiscali internazionali. Sono invece sette (di cui alcuni ancora non entrati in vigore) gli accordi contro le doppie imposizioni firmati sia con paesi europei che extraeuropei. Altri trattati contro le doppie imposizioni (tra cui quello con l’Italia) sono invece in fase di trattativa. Inoltre è stato firmato un accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento degli interessi.
Il Principato rientra nella lista dei Paesi considerati a fiscalità privilegiata per quanto riguarda le persone fisiche di cui al decreto ministeriale del 4 maggio 1999. Esso inoltre risponde ai requisiti del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147 che individua i nuovi criteri per l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata per quanto attiene alle CFC avendo un’aliquota nominale dell’imposta sui redditi delle società inferiore al 50% di quella italiana. Infine essa era presente nell’ormai abrogata lista dei paesi per i quali vigeva l’indeducibilità dei costi ivi sostenuti. Nel report sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in tema fiscale dell’OCSE Andorra del 2016 risulta tra i Paesi ancora solo parzialmente soddisfacente i requisiti di trasparenza richiesti soprattutto per quanto attiene lo scambio di informazioni. Andorra è comunque presente nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale  contenuti nell’ultima revisione semestrale della white list pubblicata nel dm 23 marzo 2017.

 


 
Riferimenti istituzionali
 







aggiornamento: luglio 2017





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