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Schede Paese

Australia

I redditi prodotti dai residenti sono tassati su base mondiale. I non residenti, invece, vengono tassati sui soli redditi prodotti nel Paese

bandiera australia

L'Australia è uno dei Paesi più multiculturali al mondo e ospita una cultura molto antica. La presenza delle popolazioni indigene australiane nel territorio, infatti, ha una storia di oltre 60.000 anni. Nel 2008, il Parlamento australiano ha approvato una mozione di scuse agli indigeni australiani per i maltrattamenti e le ingiustizie subite in passato, in particolare per l’annosa questione delle “generazioni rubate” (i bambini indigeni allontanati con la forza dalle loro famiglie nel periodo compreso tra il 1910 e il 1970).

La tassazione dei redditi delle persone fisiche
I soggetti passivi ai fini fiscali sono le persone fisiche residenti in Australia per almeno 183 giorni in un anno e coloro che hanno il domicilio nel territorio dello Stato, salvo dimostrino di avere una residenza permanente oltreconfine. Tuttavia, in deroga ai principi generali, l’autorità competente può valutare caso per caso se un soggetto passivo va considerato residente ai fini fiscali (al concorrere di specifiche circostanze de facto definite da specifiche disposizioni normative nazionali). Inoltre, la cittadinanza e la nazionalità australiana non postulano de plano la soggettività passiva ai fini delle imposte sui redditi.
L’ordinamento australiano prevede altresì la figura del residente fiscale temporaneo e tale qualifica ricorre quando un individuo ha un permesso di soggiorno rilasciato in applicazione del Migration Act 1958, non è un residente australiano come definito nel Social Security Act 1991 e non è coniugato con un australiano/a come definito/a nel Social Security Act 1991. In tutti gli altri casi, una persona fisica è considerata non residente ai fini fiscali. 
La base imponibile dei soggetti passivi residenti è formata dai redditi ovunque prodotti secondo il worldwide principle; i residenti fiscali temporanei sono esenti da imposte su redditi di fonte estera ed i soggetti passivi non residenti sono tassati esclusivamente sui redditi realizzati nel territorio dello Stato.

Deduzioni e crediti di imposta 
I soggetti fiscalmente residenti beneficiano annualmente di talune deduzioni, quali il riconoscimento di una deduzione personale (per ogni invalido fiscalmente a carico) pari a 2.943 dollari australiani. 
Ai contribuenti con un reddito inferiore a 144.000 dollari australiani (288.000 dollari nel caso di reddito cumulativo del nucleo familiare) viene riconosciuta la deduzione per i premi versati per assicurazioni sanitarie (secondo specifiche percentuali annualmente definite dall’autorità preposta) atteso che ricorrano precipui requisiti di eleggibilità per beneficiare dell’agevolazione, id est l’età dell’assicurato. Nessuna spesa medica è deducibile, ad eccezione delle spese sostenute per i Covid test, esclusivamente se effettuati per dimostrabili finalità lavorative.
Viene riconosciuto un credito per imposte assolte all’estero sui redditi percepiti all’estero al fine di scongiurare il fenomeno della doppia imposizione sulla medesima materia imponibile. Il credito di imposta è determinato secondo specifiche regole disciplinate dalla legge.

Aliquote e scaglioni 
Il sistema impositivo previsto per i contribuenti residenti e non residenti è progressivo con diverse aliquote per scaglioni di reddito. 
La tabella seguente contiene gli scaglioni di reddito e le aliquote in vigore nel corrente periodo d’imposta per i contribuenti residenti.

Scaglione di reddito Aliquota
0 - 18.200 0%
18.201 - 45.000  19,0%
45.001 - 120.000 32,5%
120.001 - 180.000 37,0%
Oltre 180.000 45,0%

Importi in dollari australiani

Gli scaglioni di reddito e le aliquote previsti per i soggetti passivi non residenti sono contenuti nella seguente tabella.

Scaglione di redditoAliquota
0 – 120.000  32,5%
120.001 – 180.00037,0%
Oltre 180.000  45,0%

Importi in dollari australiani

I redditi di origine finanziaria derivanti da dividendi, interessi e royalties non sono assoggettati a ritenuta, in quanto concorrono alla formazione del reddito imponibile nello scaglione di riferimento, se il beneficiario è un soggetto passivo residente. Viceversa, se il percettore non è fiscalmente residente in Australia la ritenuta applicata a titolo di imposta per dividendi, interessi e royalties è pari rispettivamente a 30%, 10% e 30%. Delle aliquote più favorevoli possono essere previste se lo Stato di residenza del beneficiario estero e l’Australia hanno siglato un Trattato contro le doppie imposizioni.

La tassazione dei redditi delle persone giuridiche
Una persona giuridica è considerata residente se ha la sede principale dell’attività e/o del management e/o è stata costituita in Australia. Sono altresì considerate residenti le entità la cui maggioranza di azioni/quote con diritto di voto è detenuta da persone giuridiche residenti in Australia. 
Le società residenti sono tassate sui redditi ovunque prodotti in applicazione del worldwide principle. Le società non residenti sono tassate solo sui redditi di origine australiana. Tuttavia, se una società è residente in un Paese con il quale l'Australia ha concluso un accordo contro le doppie imposizioni il reddito originato in Australia è tassato secondo le disposizioni contenute in questi trattati. 
L’aliquota ordinaria è pari al 30%. Tuttavia, è prevista una aliquota del 25% per le società che registrano un volume di affari annuo inferiore a 50 milioni di dollari australiani e che hanno un reddito proveniente da “passive income” superiore all’80% (intendendo per “passive income” i ricavi derivanti da, ad esempio, dividendi, interessi attivi, royalties, locazioni e plusvalenze). 
L’imponibile è determinato dal risultato di esercizio, rettificato in applicazione delle norme che regolano la disciplina fiscale e contabile. In genere, le spese connesse all’attività produttiva sono deducibili ai fini fiscali, purché debitamente documentate ed imputate a conto economico. 
La perdita fiscale può essere riportata in avanti senza limiti di temporali per compensare futuri redditi imponibili, se è verificata la conditio sine qua non di continuità della detenzione partecipativa e rappresentativa del diritto di voto da parte di almeno il 50% dei soci in relazione al periodo di imposta in cui è maturata la perdita fiscale a riporto.
I redditi di origine finanziaria tout court derivanti da dividendi, interessi e royalties non sono assoggettati a ritenuta, in quanto concorrono alla formazione dell’imponibile, se il beneficiario è un soggetto passivo residente; viceversa, la ritenuta applicata a titolo di imposta è pari rispettivamente a 30%, 10% e 30%, se il percettore non è fiscalmente residente in Australia. Tuttavia, delle aliquote più favorevoli possono essere previste, se lo Stato di residenza del beneficiario estero e l’Australia hanno firmato un Trattato contro le doppie imposizioni.

La Goods and services tax (Gst)
Introdotta il 1° luglio 2020, la Gst è un’imposta che colpisce le importazioni e la maggior parte delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi operate nel territorio dello Stato. In generale, tutti gli esercenti arti e professioni ed attività commerciali devono registrarsi ai fini della Gst se il volume di affari supera la soglia di 75.000 dollari australiani (150.000 dollari australiani per le entità non profit). Il volume d’affari può essere alternativamente determinato con il metodo consuntivo, considerando gli importi effettivi rilevati nei precedenti 11 mesi e nel mese in corso per la valutazione, oppure con il metodo previsionale, considerando l’importo del mese in corso per la valutazione ed i valori che saranno rilevati nei successivi 11 mesi. Inoltre, la registrazione è possibile anche per le piccole imprese che non raggiungono la soglia minima prevista per la registrazione obbligatoria.
L'aliquota ordinaria della Gst è del 10%. L'ordinamento prevede che determinate operazioni siano assoggettate ad aliquota zero, quali le cessioni di beni destinati alle esportazioni e le prestazioni di servizi fuori dal territorio nazionale, trasporto e corrispondenza internazionali, generi alimentari di prima necessità, acqua, servizi di fognatura ed irrigazione, assistenza all’infanzia, prestazioni sanitarie, didattiche, religiose, e talune altre operazioni siano esenti, come servizi finanziari, cessione di metalli preziosi, forniture nel corso di eventi per la raccolta di fondi organizzate da enti caritatevoli e locazioni residenziali a lungo termine. 
L’imposta proporzionale grava sul consumatore finale mediante un sistema di detrazione e rivalsa perché il venditore detrae l’imposta pagata sugli acquisti di prodotti e servizi funzionali all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale, dall’imposta addebitata sugli acquisti a titolo di rivalsa in capo al consumatore finale. 
Se il volume di affari è pari o maggiore a 20 milioni di dollari australiani, la trasmissione telematica della dichiarazione su base mensile (mediante il modello BAS – Business Activity Statement) e l’eventuale imposta a debito devono avvenire entro il giorno 21 del mese seguente a quello a cui il modello si riferisce. Invece, se il volume di affari è inferiore a 20 milioni di dollari australiani, l’onere dichiarativo ed il regolamento dell’eventuale imposta a debito devono essere assolti entrambe trimestralmente entro il giorno 28 del mese successivo al trimestre a cui la dichiarazione si riferisce e, per il quarto trimestre, entro il 28 febbraio, e non il 28 gennaio, dell’anno successivo al periodo di imposta a cui il modello dichiarativo si riferisce. Le persone giuridiche con un giro d’affari inferiore a 75.000 dollari australiani che optano volontariamente per registrarsi ai fini della Gst possono regolare l’eventuale debito annualmente.   
È ammessa l’opzione volontaria per la tassazione di gruppo fra 2 o più entità giuridiche al ricorrere di specifici requisiti. In particolare, le società devono essere collegate da una relazione partecipativa azionaria di almeno il 90% in termini di diritto di voto in assemblea, distribuzione di dividendi e diritto alla restituzione del capitale. L’effetto della tassazione di gruppo è quello di qualificare le diverse entità giuridiche come se fossero una singola entità e l’onere di assolvere gli adempimenti incombe in capo alla società rappresentate del gruppo. Tale entità rappresentante deve assolvere agli oneri connessi alle dichiarazioni ed ai versamenti e deve essere residente in Australia, in quanto anche i soggetti passivi non residenti possono essere inclusi come membri della Gst di gruppo ma non possono assurgere ad entità rappresentante della Gst di gruppo nei rapporti con l’autorità finanziaria. I partecipanti sono solidalmente responsabili ma possono definire i propri obblighi sottoscrivendo un “Indirect Tax Sharing Agreement” in cui definiscono i singoli impegni con un metodo fisso di contribuzione ovvero con un altro condiviso metodo di allocazione.

Dichiarazioni, obblighi strumentali, versamenti
Il periodo di imposta decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. Le persone giuridiche però possono adottare un diverso periodo di imposta. 
Le persone fisiche residenti che hanno percepito un reddito maggiore di 18.200 dollari australiani, i soggetti passivi non residenti che hanno ricevuto redditi di fonte australiana e tutti coloro ha hanno subito delle ritenute a titolo di imposta devono presentare la dichiarazione dei redditi e pagare l’imposta a debito entro il 31 ottobre per il periodo di imposta che termina il 30 giugno, salvo specifica deroga accordata dall’Australian Taxation Office (ATO). Mentre i coniugi non possono optare per una dichiarazione congiunta dei redditi. Ricevuto il modello dichiarativo, l’ATO controlla il computo e notifica la valutazione dell’imposta autodeterminata dal contribuente che dovrà, quindi, corrispondere il debito erariale definito con l’amministrazione entro 21 giorni dalla notificazione del riscontro dell’autorità finanziaria.
Le persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro il giorno 15 del settimo mese successivo decorrente dal termine del periodo di imposta di riferimento; quindi, se il periodo di imposta termina il 30 giugno, la trasmissione deve avvenire entro il 15 gennaio dell’anno successivo; mentre l’istanza e la documentazione a supporto per beneficiare del riconoscimento del credito di imposta in ricerca e sviluppo deve essere trasmessa entro 10 mesi dalla chiusura del periodo di imposta. L’autorità finanziaria preposta può concedere delle dilazioni temporali rispetto ai termini ordinari di presentazione previsti ex lege. L’ordinamento australiano prevede la possibilità di optare per la tassazione consolidata di gruppo ai fini dell’imposta sui redditi se la società capogruppo è residente in Australia e detiene l’intera partecipazione azionaria delle società controllate. In tal caso, l’imposta è applicata sulla base imponibile consolidata delle società che hanno aderito al regime impositivo opzionale, consentendo la compensazione fra redditi imponibili e perdite fiscali trasferiti alla fiscal unit. Gli oneri dichiarativi e debitori devono essere assolti dalla capogruppo consolidante che rappresenta il contribuente unico nei rapporti con l’amministrazione finanziaria e le consolidate sono qualificate come fossero delle “divisioni” della fiscal unit.
Le società sono obbligate a corrispondere acconti. Se il volume di affari è inferiore a 20 milioni di dollari australiani, il regolamento trimestrale dell’onere incombe entro il giorno 21 del mese successivo al termine di ogni periodo di riferimento ed è calcolato sul reddito imponibile consuntivato nel trimestre in esame. Se il volume di affari è uguale o maggiore a 20 milioni di dollari australiani, il pagamento dell’acconto è determinato mensilmente sul reddito imponibile del periodo e deve essere versato entro il giorno 21 del mese successivo. Il calcolo è determinato applicando alla base imponibile del periodo una aliquota elaborata e comunicata periodicamente dall’ATO al contribuente. Il saldo finale deve essere regolato entro il primo giorno del sesto mese successivo al termine del periodo di imposta, ovvero successivamente, se il Commissioner of Taxation ammette una precipua dilazione temporale dell’adempimento, notificando al contribuente una comunicazione ufficiale della procrastinazione del regolamento debitorio impositivo.

Relazioni internazionali
La convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Australia è stata firmata a Canberra il 14 dicembre 1982, ratificata con legge n. 292 del 27 maggio 1985, ed è entrata in vigore il 5 novembre 1985. L’accordo per lo scambio di informazioni è stato firmato a Canberra il 4 dicembre 1986. L’accordo per effettuare verifiche fiscali simultanee è stato invece firmato a Roma il 6 giugno 2002.

Capitale: Canberra
Lingua ufficiale: inglese australiano
Moneta: dollaro australiano (AUD)
Forma istituzionale: Monarchia costituzionale

Fonti informative
ATO (Australian Taxation Office)
CIA FACTBOOK

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