Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Schede Paese

Australia

I redditi prodotti dai residenti sono tassati su base mondiale. I non residenti, invece, vengono tassati sui soli redditi prodotti nel Paese

bandiera australia
In Australia la tassazione federale è affiancata da quella dei singoli Stati. Il governo federale gestisce in particolare le seguenti imposte: imposte sui redditi; tassazione indiretta su vendite di beni e prestazioni di servizi; dazi all'importazione; imposte di fabbricazione.
I singoli Stati hanno invece autorità impositiva relativamente alle seguenti imposte: imposta sulle retribuzioni; tassazione sui terreni e immobili; imposta di bollo; altre imposte indirette.

Le caratteristiche del sistema fiscale: residenza fiscale e periodo d’imposta
Il periodo di imposta inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
In generale viene considerato residente in Australia dal punto di vista fiscale chi soggiorna nel Paese in modo continuo o alternato per più della metà del periodo d'imposta, a meno che la sua dimora principale non permanga all'estero ovvero sia evidente l'intenzione di non rimanere in Australia. In tal senso valgono principi di common law basati sul comportamento concludente dell'individuo, come ad esempio il fatto che non svolga alcuna attività lavorativa o non abbia acquistato un'abitazione. In ogni caso, chi intende soggiornare per meno di 6 mesi non è considerato fiscalmente residente mentre l'intenzione espressa a trattenersi per un periodo superiore ai due anni origina la fattispecie di residenza fiscale fin dall'inizio. 
 
La tassazione dei redditi delle persone fisiche
In Australia vengono tassati i redditi dei residenti prodotti su base mondiale in base al worldwide income principle. I soggetti non residenti, invece, vengono tassati sui soli redditi prodotti nel Paese. Il reddito imponibile viene determinato detraendo dall'ammontare lordo le diverse deduzioni stabilite dal sistema tributario.
L'ammontare lordo viene calcolato come sommatoria delle diverse categorie reddituali indicate nella normativa fiscale federale, quindi:
 
  • redditi da lavoro
  • redditi d'impresa
  • capital gain
  • dividendi
  • rendite e canoni
  • interessi
 
  • Il trattamento fiscale dei redditi da lavoro
    Sono inclusi nella categoria, oltre alle somme corrisposte direttamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa, quanto percepito al termine del periodo lavorativo dal datore e/o da fondi pensionistici, così come i compensi percepiti da membri degli organi amministrativi delle società. I fringe benefit invece sono tassati in capo al datore di lavoro e non vengono quindi considerati nell'imponibile del lavoratore. I redditi da lavoro sono imponibili in base al criterio di cassa. In particolare, la quasi totalità dei lavoratori dipendenti sono soggetti a un specifico regime fiscale denominato "PAYG" (Pay-As-You-Go), secondo cui il datore versa per conto del lavoratore gli acconti d'imposta sul reddito calcolati sulla base di coefficienti indicati dall'Amministrazione finanziaria australiana.
  • Il trattamento fiscale dei redditi d'impresa e professionali
    La normativa fiscale australiana considera tali oltre agli introiti percepiti nel corso dell'attività di impresa, anche i compensi ottenuti nello svolgimento di libere professioni, cosi come i compensi percepiti da artisti e sportivi, laddove non inquadrati in un rapporto di lavoro subordinato. Costi e spese sono considerati deducibili se sostenuti direttamente nella produzione di reddito imponibile. A tal proposito, le imposte locali e sui terreni sono considerate in genere deducibili se gli immobili relativi sono strumentali all'attività d'impresa o comunque correlati a redditi imponibili della medesima natura. Inoltre, é deducibile l'ammortamento corrispondente alla "perdita di valore" di un’immobilizzazione materiale, escludendo i seguenti beni: terreni; beni merce oggetto di rivendita; beni immateriali non specificatamente elencati e alcune attrezzature utilizzate in attività di ricerca e sviluppo. 
  • Il trattamento fiscale dei redditi da capital gain
    In Australia vige un sistema di imputazione che evita la doppia imposizione sui redditi societari concedendo in capo all'azionista persona fisica percettore di dividendi un credito d'imposta su quanto pagato dalla società quale corporate tax. Il credito è a valere sul debito d'imposta complessivo a carico del percettore e, se eccedente il suo debito tributario, la differenza verrà rimborsata alla società annullando del tutto la doppia imposizione che altrimenti ne deriverebbe. Il sistema in questione vige dal primo luglio 2002 ed è applicabile agli utili distribuiti da società di capitali, limited partnership e Unit Trust. 
  • Il trattamento fiscale dei redditi da dividendi
    Sui dividendi pagati da una società residente non è prevista l'applicazione di ritenute alla fonte nel caso questi ultimi siano relativi a redditi assoggettati ad ordinaria corporate tax alla fonte. In caso contrario, invece, è prevista l'applicazione di una ritenuta ordinaria del 30 per cento.
  • Il trattamento fiscale dei redditi da rendite, canoni e interessi
    Tali redditi subiscono una ritenuta alla fonte nella misura del 10 per cento. Tuttavia sono previste alcune fattispecie esenti. I redditi maturati da ogni soggetto residente nel corso del periodo d'imposta vengono dichiarati dallo stesso contribuente. La liquidazione di quanto dovuto avviene attraverso il pagamento di acconti calcolati sulla base della precedente dichiarazione, utilizzando il sistema PAYG ("Pay as You Go"). Questo sistema è valido sia per coloro che come unici redditi abbiano quelli di lavoro dipendente (in tal caso i versamenti sono fatti mensilmente dal datore), che per coloro che svolgano attività d'impresa (individualmente o tramite soggetti fiscalmente trasparenti) o di lavoro autonomo. In quest'ultimo caso gli acconti (come per le società di capitali) sono dovuti su base trimestrale parametrandoli al reddito dell'esercizio precedente. In ogni caso, qualora il contribuente ritenga di conseguire nell'anno di imposta successivo redditi al di sotto degli 8mila dollari australiani, potrà chiedere l'esenzione dal sistema e un'unica liquidazione annua.
     
Detrazioni e aliquote per le persone fisiche
La legge di budget federale 2018-2019 ha introdotto una nuova categoria di detrazioni per le persone fisiche residenti in Australia che dichiarano redditi medi e bassi. La misura, di carattere progressivo, è denominata LAMITO (Low income and middle tax offset) e aumenta con l’aumentare del reddito. Per le classi meno abbienti, l’importo della nuova agevolazione si aggiunge alla precedente detrazione per i redditi bassi, LITO (Low income Tax Offset), in modo da non produrre effetti distorsivi.
La nuova detrazione può arrivare fino a 530 dollari australiani (AUD) per ogni periodo d’imposta per i contribuenti che percepiscono fino a 90mila AUD. Per le famiglie a reddito medio con due percettori di reddito, l’agevolazione può arrivare pertanto fino a 1.060 AUD.  Come detto, per le classi più povere la LAMITO si aggiunge alla LITO: chi guadagna da 0 fino a 37mila AUD avrà diritto a una detrazione di 200 AUD. Questa detrazione si somma all’importo di 445 AUD precedentemente garantiti dalla LITO, portando il totale delle agevolazioni fiscali previste per i contribuenti in difficoltà all’importo di 645 AUD annui.
In base alla legge finanziaria 2018-19 sia la detrazione denominata LAMITO che la cosiddetta LITO verranno in seguito sostituite da una detrazione valida solo per i redditi inferiori alla nuova soglia di 66mila AUD. Dal 2022, pertanto, la New Low Income Tax Offset sarà rivolta solo alle classi meno abbienti e produrrà la possibilità di detrarre un importo variabile che potrà arrivare fino a 645 AUD annui. In pratica è lo stesso importo conseguito grazie alla somma di LITO e LAMITO nel primo quadriennio di introduzione della riforma tributaria.
Anche scaglioni e aliquote previste per i redditi delle persone fisiche sono stati recentemente oggetto di riforma. In seguito alle modifiche normative approvate dal Parlamento di Canberra, fino al 2022 l’aliquota del 32,5% si applicherà sui redditi compresi tra 37mila e 90mila AUD (la precedente soglia massima era di 87mila). Di conseguenza, dal primo luglio del 2018 e per quattro anni fiscali, lo scaglione di reddito sul quale si applicherà l’aliquota del 37% sarà quello dei contribuenti con redditi al di sopra dei 90mila AUD e fino a 180mila AUD.
Gli scaglioni cambieranno ancora a partire dal 1° luglio 2022, ma solo fino al 30 giugno 2024 (quindi per due periodi d’imposta). La riforma fiscale, infatti, ha obiettivi che puntano al medio e al lungo termine. Per i due anni che vanno dal 2022 al 2024, il progetto del governo australiano interviene sui due scaglioni intermedi di reddito che diventeranno: 41mila/120mila AUD (aliquota del 32,5%) e 120mila/180mila AUD (aliquota del 37%). Come prevedibile, la modifica produrrà una forte riduzione delle imposte per i contribuenti che guadagnano tra i 90mila e i 120mila dollari australiani, in virtù della riduzione della relativa aliquota marginale di 4,5 punti percentuali.
A partire dal 1° luglio 2024, infine, il progetto di riforma prevede l’introduzione di un'aliquota fiscale del 32,5% per chi guadagna tra 41mila e 200mila AUD. Nel 2024, quindi, l’aliquota marginale del 37% verrà eliminata, mentre l’aliquota massima del 45% sarà effettiva per i redditi al di sopra di 200mila dollari australiani.
 
La tabella seguente riassume le modifiche normative su aliquote e scaglioni entrate in vigore a partire dal periodo di imposta 2018-19.
 
Aliquote per i soggetti residenti
2018-2019
Scaglioni di reddito Scaglioni di reddito Scaglioni di reddito
in AUD in AUD in AUD
Dal 1° luglio 2018 Dal 1° luglio 2022 Dal 1° luglio 2024
Esente 0 - 18.200 0 - 18.200 0 - 18.200
19,0% 18.201 - 37.000 18.201 - 41.000 18.201 - 41.000
32,5% 37.001 - 90.000 41.001 - 120.000 41.001 - 200.000
37,0% 90.001 - 180.000 120.001 - 180.000 -
45,0% >180.000 >180.000 >200.000
Detrazione redditi medio-bassi (LAMITO) Importo max: 530 - -
Detrazione redditi bassi (LITO) Importo max: 445 - -
Nuova LITO   Importo max: 645 Importo max: 645
 

Gli scaglioni di reddito e le aliquote previsti per gli stranieri residenti sono descritti nella tabella i seguente.
 
 
Aliquote per gli stranieri residenti 2018- 2019
Reddito in AUD Aliquote
0 – 90.000 32,5%
90,001 – 180.000 37,0%
>180.000 45,0%

La tassazione dei redditi delle persone giuridiche
Sono tassati in Australia i redditi di fonte mondiale prodotti da società ivi residenti. Le società non residenti invece sono assoggettate ad imposizione solo sui redditi prodotti sul territorio tramite stabile organizzazione. In linea generale una società è residente se costituita in Australia. Tuttavia, sono considerate residenti fiscalmente in Australia anche le società, che sebbene costituite all'estero, svolgano in Australia la propria attività d'impresa. In tal senso essenziale risulta il luogo in cui vengono assunte le decisioni prese dagli amministratori. Inoltre, la normativa fiscale australiana include nel novero dei soggetti residenti le società estere che agiscono in Australia e la cui maggioranza di capitale sia detenuta da soggetti ivi residenti. Il reddito imponibile di una società viene determinato utilizzando gli stessi principi visti per i redditi d'impresa prodotti da persone fisiche.
L’aliquota ordinaria sul reddito delle società è attualmente pari al 30%,  Per quanto riguarda le società meno grandi, i progetti di riforma annunciati dalle amministrazioni federali negli ultimi anni sono ormai entrati nel vivo. Per il periodo d’imposta 2018-19, l’aliquota sul reddito delle società con un fatturato annuo inferiore a 25 mln di dollari australiani è pari al 27,5%. La soglia per rientrare nel regime di tassazione previsto per le piccole imprese salirà a 50 milioni a partire dall’anno fiscale in corso. A partire dal 2024, inoltre, l’aliquota sul reddito delle Pmi si ridurrà progressivamente. A legislazione invariata, quindi, l’aliquota scenderà al 27% nel 2024-25, al 26% nel 2025-2026, fino ad arrivare alla soglia del 25% nel periodo d’imposta 2026-27.

La Good and service tax (Gst)
La "Good and service tax" è stata introdotta nel primo luglio del 2000 ed ha sostituito le varie imposte statali indirette. La GST è definibile come un'imposta che va a colpire le cessioni di beni mobili e immobili, le prestazioni di servizi e le cessioni nelle più diverse forme di beni materiali e immateriali. L'aliquota standard è del 10% anche se sono previste particolari esenzioni nei seguenti casi: la cessione di un'azienda avviata nel caso siano soddisfatte determinate condizioni; le esportazioni; la fornitura di determinati beni alimentari e di carattere medico-sanitario; servizi di educazione e di assistenza sanitaria. Il fornitore beneficerà di un credito d'imposta in merito alla Gst pagata sui beni e servizi utilizzati nella produzione o vendita di beni e servizi esenti. In merito alle operazioni ordinarie, similmente ad ogni sistema di tassazione sul valore aggiunto, il fornitore vedrà nascere un'obbligazione tributaria per la Gst relativa alle vendite compiute, con un corrispettivo diritto di rivalsa sull'imposta pagata sugli acquisti. Sono soggetti passivi gli imprenditori individuali, le società che esercitano attività d'impresa e i soggetti che svolgono un'attività professionale. 

Le agevolazioni per chi investe in ricerca e sviluppo
A partire dal 2011, in Australia, come in altri Paesi Ocse, sono stati introdotti alcuni significativi incentivi fiscali nel caso di spese per attività di ricerca e sviluppo. Nel 2016 l’agevolazione è stata profondamente riformata, anche nelle aliquote. In particolare, il programma R&S si applica alle persone giuridiche (anche estere) che sono residenti fiscalmente in Australia o che conducono un’attività d’impresa attraverso una stabile organizzazione. I trust, le società che conducono attività esenti e le persone fisiche non possono accedere al beneficio.
Nel caso delle imprese che dichiarano un fatturato aggregato di gruppo inferiore a 20 milioni di dollari australiani, la legge attribuisce il diritto a fruire di un credito d’imposta rimborsabile del 43,5% delle spese per ricerca e sviluppo, mentre per le imprese più grandi, il credito d’imposta (in questo caso non rimborsabile) è pari al 38,5%.
Il limite minimo di spese ammissibili all'incentivo fiscale è di 100 milioni di dollari australiani.
Il credito viene dedotto dalle imposte sul reddito dopo la deduzione dei crediti d’imposta sul reddito prodotto all’estero. Per le aziende con fatturato over 20 milioni di dollari australiani, la quota del credito che supera l’importo delle imposte dovute può essere riportata e utilizzata nei periodi d’imposta seguenti (se vengono rispettate alcune condizioni).
Per essere ammissibili, le spese per attività di R&S devono avere a che fare con iniziative imprenditoriali sperimentali il cui risultato non può essere conosciuto in anticipo e che vengono svolte per generare nuove competenze e conoscenze (tra queste rientrano quelle che migliorano materiali, prodotti, dispositivi, processi o servizi).


Gli incentivi fiscali per le società innovative al primo stadio (ESIC, Early Stage Innovation Companies)
Dal primo luglio 2016, gli investitori di una ESIC australiana hanno accesso ad alcuni incentivi fiscali. Le startup che possono rientrate tra le ESIC sono quelle dotate di un piano aziendale in cui si progetta di sviluppare e commercializzare un prodotto, servizio, marketing, processo o metodo organizzativo che sia completamente nuovo o almeno su cui siano state innestate migliorie realmente significative.
L’agevolazione è nata dalla constatazione che la gran parte delle startup australiane non si consolida a causa della mancanza di capitale. Proprio per questo, e per assicurare che non vengano realizzati abusi, l’incentivo viene concesso solo dopo che la società supera un test del livello di innovazione. Il test può essere avviato dopo il rilascio delle azioni collegate agli incentivi fiscali.

Gli investitori di una ESIC potranno beneficiare pertanto:
  • di un credito d’imposta non rimborsabile (ma che può essere riportato nelle dichiarazioni successive se non completamente fruito) pari al 20% degli importi pagati per l’acquisto della partecipazione azionaria nella ESIC, fino a un limite di 200mila dollari australiani per ogni periodo di imposta;
  • un particolare regime per quanto riguarda la tassazione dei capital gains. In pratica, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle quote azionarie in una ESIC che sono detenute per più di 12 mesi ma meno di 10 anni, possono essere ignorate (cioè trattate come eventi esenti da imposte). Le perdite incorrenti prima del 10° anno dall’acquisto però devono essere sempre ignorate.
 
Gli altri regimi agevolati per gli investimenti dei non residenti
Un’altra agevolazione ideata per attrarre investimenti esteri è rivolta ai non residenti che ricevono pagamenti per i rendimenti dei collocamenti di capitale fatti attraverso alcuni hedge fund con sede in Australia (quelli che rientrano tra i MIT, managed investment trust).
In questo caso, i pagamenti ricevuti dai non residenti in un Paese che ha concluso un accordo per lo scambio di informazioni con l’Australia subiscono una ritenuta a titolo d’imposta definitiva del 15% (invece che del 30%).
 
Le trattenute sul reddito dei giovani turisti-lavoratori
Grazie al programma Working Holiday Maker del governo australiano, i giovani viaggiatori (tutti coloro cioè che hanno tra i 18 e i 30 anni di età e che si trovano in Australia per turismo) possono chiedere un visto per prolungare la propria vacanza nel Paese e al tempo stesso trovare un’occupazione attraverso un impiego a breve termine.
A fine 2016, il Tesoro ha annunciato che l’aliquota sui redditi fino a 37mila dollari australiani annui scenderà per il 2017 dal 19 al 15 per cento. L’aliquota era già scesa dal 32,5% al 19% dopo l’estate dello stesso anno. 
L’aspetto interessante della riforma riguarda gli adempimenti a carico dei datori di lavoro che vogliono assumere giovani turisti-lavoratori. Questi soggetti, infatti, dovranno registrarsi presso l’Amministrazione finanziaria australiana per poter effettuare le trattenute a queste aliquote. Chi sceglierà di non registrarsi, invece, dovrà effettuare la ritenuta ad un’aliquota pari al 32,5%.

Dichiarazioni, obblighi strumentali, versamenti
I contribuenti residenti il cui reddito imponibile è superiore a 18.200 AUD sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi. Gli stranieri residenti devono presentare la dichiarazione dei redditi soltanto se il reddito o il guadagno è di fonte interna. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 ottobre mentre sono previsti termini più estesi per altre categorie di contribuenti. Chiunque esercita attività d'impresa ai fini della GST è tenuto alla registrazione se il fatturato annuo è pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente. In particolare è di 150.000 AUD all'anno per le entità non profit e di 75.000 AUD per tutte le altre attività. Inoltre è riconosciuta la facoltà di registrarsi, ai fini della GST, anche se la soglia di fatturato è inferiore al limite indicato dalla legge. La base di calcolo è data dall'ammontare pagato per il bene o il servizio, mentre per le importazioni farà fede l'imponibile soggetto all'imposta doganale (comprensivo della stessa imposta).

Principali trattati sottoscritti con l’Italia
Convenzione contro le doppie imposizioni firmata a Canberra il 14 dicembre 1982, è stata ratificata con legge n. 292 del 27 maggio 1985, ed è entrata in vigore dal 5 novembre 1985. L’accordo per lo scambio di informazioni è stato firmato a Canberra il 4 dicembre 1986. L’accordo per effettuare verifiche fiscali simultanee è stato invece firmato a Roma il 6 giugno 2002.


Capitale: Canberra
Lingua ufficiale: inglese
Moneta: dollaro australiano (AUD)
Forma istituzionale: Stato federale indipendente del Commonwealth
 

Fonti informative
ATO (Australian Taxation Office)
Precedente Scheda di Antonino Graci (per alcune informazioni invariate)

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l’Agenzia delle Entrate.
 
aggiornamento: agosto 2018
 
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/schede-paese/articolo/australia