L’Austria è un Paese di circa 8 milioni di abitanti che confina a nord con la Repubblica Ceca e la Germania, a est con la Slovacchia e l’Ungheria e a sud con la Slovenia e l’Italia, a ovest con la Svizzera e il Liechtenstein. Dal punto di vista amministrativo il territorio è suddiviso in 9 Stati federali denominati “Länder”: Vienna (nello stesso tempo capitale dell’Austria), Bassa Austria, Burgenland, Stiria, Carinzia, Tirolo, Salisburgo, Alta Austria e Vorarlberg.
L’Austria è al secondo posto nell’Unione Europea, cui ha aderito a partire dal 1° gennaio 1995, per occupazione, crescita economica e prodotto interno lordo pro capite. Le infrastrutture sono altamente sviluppate e i consumatori austriaci hanno un potere d’acquisto superiore alla media europea.
La tassazione sulle persone fisiche
Le persone residenti in Austria sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche per i redditi ovunque prodotti derivanti dalle seguenti categorie: redditi da lavoro dipendente, redditi fondiari, redditi d’impresa e di capitale; redditi derivanti dallo svolgimento di arti e professioni, redditi di locazione e redditi diversi, tra i quali rientrano alcune tipologie di capital gain e le rendite vitalizie. I non residenti sono soggetti al pagamento di imposte solo sui redditi conseguiti nel territorio, a cui viene aggiunto un reddito fittizio pari a 9mila euro. L’imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolata applicando alla base imponibile un’aliquota progressiva che parte da un valore minimo dello 0% fino ad arrivare ad un valore massimo del 55%, come risulta dalla tabella sottostante.
Reddito imponibile | Aliquota | |
Da 0 | a 11.000 euro | 0% |
Da 11.001 | a 18.000 euro | 20% |
Da 18.001 | a 31.000 euro | 35% |
Da 30.001 | a 60.000 euro | 42% |
Da 60.001 | a 90.000 euro | 48% |
Da 90.001 | a 1 milione di euro | 50% |
Superiore a 1 milione di euro | 55% |
La base imponibile viene calcolata con regole proprie per ciascuna categoria reddituale. Sono previste detrazioni specifiche per i lavoratori dipendenti e per i pensionati e detrazioni per determinate spese sostenute nell’anno (spese funebri, di ristrutturazione edilizia, contributi volontari per pensioni integrative, spese mediche). A partire dal periodo d’imposta 2019 è stata introdotta un’agevolazione denominata “Family bonus plus” che prevede un bonus di importo pari ad € 1.500 per ogni figlio minorenne a carico. Tale importo scende ad € 500 per anno nel caso i figli siano ragazzi dell’età compresa tra i 19 e i 24 anni.
A seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19, per i periodi d’imposta dal 2020 e al 2023, il Governo austriaco ha inoltre introdotto specifiche misure di supporto per le persone che lavorano da casa, quali, ad esempio, rimborsi di importi pari a 3 € per ogni giorno di lavoro svolto da casa fino ad un massimo di € 300 annuali e detrazioni per l’acquisto di mobili da ufficio per allestire la postazione di lavoro a casa con mobili ergonomici.
Sono, infine, esenti da tassazione alcune tipologie reddituali quali, ad esempio, gli assegni familiari, gli assegni di maternità e simili, gli assegni previdenziali e di invalidità, quelli di congedo parentale e di assistenza all’infanzia. Risultano esenti da tassazione anche le donazioni, le regalie, le vincite per gioco e scommesse o altri specifici premi.
L’imposta sul reddito delle persone giuridiche
Per quanto concerne l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nel 2005 l’aliquota dell’imposta sulle persone giuridiche è scesa dal 34% al 25%. Una scelta in parte finanziata ampliando la base imponibile e abolendo il sussidio del 10% per l'incremento degli investimenti in macchinari e attrezzature. Negli ultimi anni gli incentivi fiscali per ricerca e sviluppo sono aumentati costantemente e oggi si incentrano su un credito d'imposta del 12%.
La base imponibile, per le società residenti, viene determinata secondo il metodo del valore patrimoniale netto comparato. L'ammontare dell'utile o della perdita imponibile si ottiene, infatti, calcolando la differenza tra l'attivo netto risultante in apertura di esercizio e quello risultante al termine dell'esercizio, rettificata sulla base di quanto prescritto dalla normativa fiscale.
Generalmente le spese si considerano deducibili se direttamente connesse alla produzione del reddito. L'ordinamento prevede poi ogni anno la corresponsione di una imposta minima annuale denominata alternative minimum tax di 1.750 euro per le società a responsabilità limitata e di 3.500 euro per le società per azioni. Non esiste un’imposta paragonabile all’Irap.
Le società estere sono invece tassate soltanto in relazione ai redditi d'impresa imputabili a una stabile organizzazione situata sul territorio austriaco; in assenza di stabile organizzazione, il reddito imponibile è determinato sulla base delle stesse categorie reddituali previste per le persone fisiche.
L’imposta sul valore aggiunto
La normativa austriaca dell’imposta sul valore aggiunto è disciplinata dalla legge n. 663 del 1994 (Umsatzsteuergesetz), con cui l’Austria si è uniformata alla normativa europea dando esecuzione alla sesta direttiva Ue. L’aliquota ordinaria è pari al 20% ma sono previste aliquote ridotte al 13% per servizi culturali, musei, zoo, voli aerei interni, piscine pubbliche, semi e piante; o pari al 10% per la vendita di generi alimentari considerati di prima necessità, quali latte, pesce, uova, frutta e verdura, caffè, zucchero, olio, nonché per libri, giornali e riviste, prestazioni alberghiere, servizi di trasporto pubblico, locazione di immobili per uso privato, la fornitura di energia elettrica, prodotti farmaceutici.
Altre imposte
Imposta sui redditi da investimenti
L’aliquota dell’imposta sui redditi da investimenti (capital gain) è del 27,5% mentre l'imposta sulle plusvalenze legate alla vendita di immobili è del 30%.
Imposta comunale sugli immobili
È dovuta annualmente un’imposta comunale sugli immobili calcolata applicando al valore dell’immobile, moltiplicato per una percentuale compresa tra 0,1% e 0,2%, un’aliquota che varia da comune a comune ma che può raggiungere anche il 500%. Qualora l’ammontare annuale dell’imposta sia superiore a € 75, la stessa viene versata in rate trimestrali.
Imposta sui trasferimenti immobiliari
L’imposta si applica su tutti i trasferimenti immobiliari, a qualsiasi titolo, compresi terreni e fabbricati. Nel caso di cessioni, la base imponibile è il valore di cessione sempre che sia superiore al valore catastale del bene. L’aliquota varia per scaglioni in funzione del valore dell’immobile. Essa è pari a 0,5% per immobili di valore compreso tra 0 e 250.000 euro; al 2% per immobili di valore compreso tra 250.001 e 400.000 euro; al 3,5% per valori superiori ad 400.000 euro.
Digital Tax Act
A partire dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la Digital Tax Act Federal Law, pubblicata sulla Gazette I № 91/2019 (DiStG 2020) relativa alla tassazione dei proventi delle imprese che pubblicano annunci pubblicitari in piattaforme online destinati a utenti austriaci. Per stabilire se l’imposta è dovuta si ricorre all’individuazione dell’indirizzo IP austriaco dell’utente che visualizza l’annuncio oppure, più semplicemente, si verifica che le pubblicità siano indirizzate a utenti austriaci (in base al loro contenuto). L’imposta è calcolata applicando un’aliquota del 5% sui redditi che la piattaforma riceve dal cliente.
Successioni e donazioni
Non sono presenti imposte per successioni, donazioni o imposte patrimoniali sulla ricchezza.
Dichiarazioni, obblighi strumentali, versamenti
Il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi telematica delle persone fisiche è il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Ai fini Iva, ogni operatore è tenuto a compilare dichiarazioni periodiche, trimestrali o mensili, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di riferimento. Nelle dichiarazioni periodiche Iva va indicata l’imposta dovuta (a titolo di acconto) o il credito spettante. La presentazione di dichiarazioni Iva provvisorie ha cadenza mensile, mentre la dichiarazione annuale definitiva deve essere presentata per via telematica entro il 30 giugno dell'anno seguente. Dal 2015 è prevista l'introduzione dei registri di cassa per le attività con un volume di affari superiore ai 15mila euro.
Capitale: Vienna
Lingua ufficiale: tedesco
Moneta: euro (EUR)
Forma istituzionale: repubblica federale
Principali trattati sottoscritti con l’Italia
Convenzione tra la Repubblica Italiana e l’Austria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Vienna il 29 giugno 1981, ratificata con legge n. 762 del 18 ottobre 1984 ed entrata in vigore il 6 aprile 1985.
Accordo per l’effettuazione di verifiche fiscali simultanee firmato a Roma il 21 ottobre 1987.
Il primo dicembre 2014 è entrato in vigore l’accordo sulla mutua assistenza amministrativa redatto dal Consiglio d’Europa – Ocse. Nel mese di giugno 2020Italia e Austria hanno firmato un Accordo interpretativo sul trattamento fiscale dei frontalieri durante l'emergenza Covid19.
Fonti di consultazione
- Federal Ministry of Finance
- Taxes in Europe (database)
- Taxation trends in European Union (Commission europea) ed. 2016
- Precedente scheda a cura di Rosanna Acierno per alcune informazioni invariate
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