Il sistema fiscale del Benin è stato oggetto di modifiche che hanno portato all’introduzione di una fiscalità personale distinta da quella societaria e all’abrogazione del sistema cedolare di imposizione (che prevedeva l’assoggettamento dei contribuenti ad imposta in base alla tipologia di reddito prodotto, indipendentemente dall’imputabilità dello stesso alla persona fisica o giuridica). Il codice generale delle Imposte (CGI) in vigore, oltre a recepire l’introduzione a decorrere dal primo gennaio 2011 di un’imposta unica sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sulle società ad opera della legge finanziaria 2011, recepisce annualmente le misure fiscali recate dalla legge di budget.
Tassazione delle persone fisiche
Fatte salve le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro doppie imposizioni, sono soggette all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPP) tutte le persone residenti o fiscalmente domiciliate in Benin ovvero, indipendentemente dalla residenza, coloro che percepiscono redditi imponibili in Benin in virtù di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni.
Tassazione delle società
Per il principio di territorialità, l’imposta sulle società (IS) colpisce i redditi delle società che esercitano un’attività economica in Benin ovvero i redditi che sono imputabili alla società in forza di una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Sono assoggettati all’imposta sulle società (IS) le società di capitali e assimilate (qualunque sia l’oggetto sociale), gli enti pubblici, gli organismi dello Stato o delle collettività locali che godono di autonomia finanziaria ed esercitano un’attività di carattere industriale o commerciale o effettuano operazioni aventi scopo di lucro. Possono optare, invece, per la tassazione all'IS le società di persone e assimilate, i gruppi di interesse economico (G.I.E.) e le società a responsabilità limitata (S.A.R.L.) con socio unico persona fisica. Sono esenti dall’IS le società neocostituite (per il primo anno di esercizio dell’attività) e determinati enti morali come le società cooperative che esercitano attività commerciale solo nei confronti dei propri associati, le società di mutuo soccorso e le associazioni senza scopo di lucro.
Imposta sul valore aggiunto
L’Iva è stata introdotta in sostituzione dell’imposta sulla cifra d’affari a decorrere dal 22 febbraio 1991. Vi sono assoggettate le persone fisiche e giuridiche che, abitualmente o occasionalmente, effettuano operazioni riconducibili ad un’attività diversa da quella di lavoro dipendente o di attività agricola o che non sia espressamente esente. L’aliquota è unica ed è pari al 18%.
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamenti
L’IRPP e l’IS dei contribuenti che determinano il reddito secondo il regime “normale” sono versate in quattro acconti trimestrali, ciascuno di importo pari al 25% dell’imposta dell’anno dovuta per l’anno precedente, a partire dal mese di marzo (entro il 10). Il primo acconto è determinato provvisoriamente sull’imposta versata nel penultimo periodo d’imposta e regolarizzato all’atto del versamento del secondo acconto in maniera che quest’ultimo e i restanti acconti sono determinati sull’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente a quello di riferimento. I contribuenti in regime “semplificato” versano l’IRPP e l’IS in due tranches (entro il 10 di giugno e di dicembre) calcolate provvisoriamente sul reddito del periodo di imposta precedente. Il saldo è versato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 aprile; in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, entro sei mesi per le imprese di assicurazioni). La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 30 aprile, anche in via telematica. L’IRPP sui redditi di lavoro dipendente è trattenuta alla fonte dal datore di lavoro e versata mensilmente, entro il 10 del mese successivo a quello di corresponsione della remunerazione. Entro lo stesso termine mensile, il datore di lavoro è tenuto alla presentazione, anche in via telematica, della relativa dichiarazione. La ritenuta sui redditi di capitale è versata entro il 20 del mese successivo al trimestre in cui il valore mobiliare è corrisposto (ovvero febbraio, maggio, agosto e novembre) nel caso di ritenuta sugli interessi e di ritenuta sui redditi di locazione. Per quanto concerne l’IVA, i versamenti sono mensili (entro il 10 del mese successivo a quello di realizzazione delle operazioni) come la dichiarazione (entro il 10) senza obbligo di presentare la riepilogativa annuale. L’importo definitivo della detrazione IVA spettante è liquidato entro cinque mesi dalla chiusura del periodo d’imposta (dichiarazione del mese di maggio per i soggetti con periodo d’imposta normale).
Capitale: Porto-Novo
Lingua ufficiale: francese
Moneta: franco della Comunità finanziaria dell’africa (1 euro = 655,957 F Cfa)
Forma istituzionale: repubblica presidenziale
Fonti informative
Sito ufficiale del ministero delle Finanze
Scheda Paese (per ulteriori approfondimenti)
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aggiornamento: gennaio 2017
Benin
Dal 1991, nel sistema tributario dello Stato africano l’Iva ha preso il posto dell’imposta sulla cifra d’affari
