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Brunei

Semplificazioni per le imprese e procedure online tra le misure del Sultanato per attrarre i capitali esteri

bandiera brunei
Il Brunei si trova sul lato nord dell’isola del Borneo, nel sud-est asiatico, confinante con la Malesia e il mare Cinese meridionale. È un piccolo Stato indipendente che gode di particolare prosperità grazie ai proventi derivanti dallo sfruttamento dei ricchi giacimenti di idrocarburi che si trovano nel suo territorio, che forniscono anche il 90% circa delle entrate statali. L'ordinamento giuridico interno si basa sulla Costituzione e sui principi di common law inglese. Ampi poteri spettano al sovrano, il Sultano, che svolge le funzioni di Capo di stato, Capo di governo, ministro delle Finanze, della Difesa e degli Affari esteri.
Il sistema fiscale del Brunei si basa sulle previsioni dell’Income Tax Act (Ita). La divisione delle Entrate del ministero delle Finanze si occupa di tutte le questioni che riguardano i redditi provenienti da imposte e dazi doganali, così come delle relazioni internazionali in materia fiscale e dei tributi speciali. Con il calo dei prezzi del petrolio, il Brunei sta cercando di svincolarsi dalla dipendenza dagli idrocarburi, mediante un processo di diversificazione che mira anche ad attrarre i capitali esteri. Il Report Doing Business 2017 della Banca Mondiale colloca il Brunei al 72esimo posto nella classifica mondiale dei luoghi di maggiore facilità nell’attrazione degli investimenti, registrando un avanzamento di 29 posizioni dall’inizio del 2015. Questo significativo risultato è stato in gran parte dovuto all’introduzione, a partire dal 2015, di un sistema telematico di registrazione e adempimento delle obbligazioni tributarie. Si tratta, in particolare, dell’implementazione di una piattaforma on-line, denominata STARS, tramite la quale i contribuenti possono compilare, inviare la dichiarazione dei redditi e procedere al pagamento delle imposte dovute. Il rapporto con l’amministrazione fiscale è stato, inoltre, reso più trasparente grazie all’istituzione di un organo indipendente, denominato Tax Board of Review, di fronte al qualeè possibile avviare un contraddittorio con l’autorità fiscale brunese, per potenziali contestazioni di carattere tributario dietro pagamento di un importo in misura fissa pari a 200 BND. Sempre nell’ottica di favorire la chiarezza normativa e incoraggiare l’adeguamento spontaneo delle obbligazioni, sono state adottate nel 2017, con effetti a partire da gennaio 2018, sei linee guida, denominate “Public Ruling” volte a fornire chiarimenti su determinati aspetti amministrativo-contabili e fiscali.
 
Tassazione delle persone fisiche
Si considerano residenti in Brunei le persone fisiche che vi sono fisicamente presenti o esercitano un impiego – diverso da quello di amministratore di società – per almeno 183 giorni in un anno. Secondo l’Ita, le persone fisiche pur essendo, in linea di principio, soggetti passivi dell’imposta sul reddito, non pagano alcuna imposta. Tra i redditi esenti sono inclusi quelli di fonte nazionale percepiti da soggetti non residenti, nonchè i redditi percepiti in qualità di soci di società di persone, associazioni e simili. L’unica eccezione riguarda i compensi corrisposti ad amministratori non residenti e quelli pagati a soggetti che hanno fornito assistenza a soggetti amministratori che scontano una ritenuta in uscita del 10%. Sono soggetti alla medesima aliquota anche i compensi pagati a soggetti non residenti per lo svolgimento di servizi tecnico-professionali, di gestione e consulenza resi in relazione all’implementazione o all’utilizzo di strutture scientifiche, tecniche o industriali.
I redditi di capitale o le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili non sono parimenti soggetti ad imposizione. Sui redditi di lavoro dipendente viene trattenuta una percentuale pari al 3,5% per l’alimentazione di un fondo previdenziale supplementare. Un’ulteriore percentuale pari al 5% del salario mensile è destinata per la costituzione di un Fondo a beneficio dei dipendenti ed è obbligatoria per i redditi che superano 80BND mensili.
 
Specificità previste per i soggetti non residenti
Nel Public Ruling n. 4/2017 sono identificate le aliquote per le ritenute applicabili sul pagamento di determinati redditi a soggetti non residenti. A partire dal 1 aprile 2017, sono in vigore aliquote ridotte per la tassazione dei redditi percepiti da soggetti non residenti. In particolare agli interessi e alle commissioni si applica una ritenuta ad aliquota fissa del 2,5%.
Le royalties e i compensi erogati nei confronti di soggetti non residenti per lo sfruttamento e l’utilizzo dei diritti scientifici, tecnici, industriali o commerciali scontano una ritenuta a titolo di imposta pari al 10%.
Non è prevista una ritenuta alla fonte per i dividendi in uscita.
 
Tassazione delle società
In conseguenza dell’esenzione di cui beneficiano le persone fisiche, l’imposta sui redditi si applica solo alle società di capitali, residenti e non. I redditi conseguiti dalle società di persone, le associazioni o ditte individuali sono, difatti, esenti dal pagamento delle imposte. Una società è residente in Brunei se la sede dell’amministrazione si trova in tale Paese, mentre la sede legale non è rilevante. L’imposta sui redditi è applicata con aliquota proporzionale sui soli redditi prodotti in Brunei o qui percepiti. Per i non residenti, l’imposta si applica sul reddito prodotto dalle stabili organizzazioni situate in Brunei.
I dividendi provenienti da una società che è stata già tassata in Brunei sono esenti in capo alla società percipiente. Negli altri casi, i dividendi rientrano nella base imponibile. Non esiste una tassazione specifica dei capital gains che rientrano nell’alveo del reddito d’impresa. Per i dividendi provenienti da società residenti nel Regno Unito o altri paesi del Commonwealth è previsto un credito per le imposte pagate all’estero in misura non eccedente la metà dell’aliquota applicabile in Brunei. Dal 2015, l’aliquota dell’imposta sul reddito è pari al 18,5%.
Le società il cui fatturato non eccede 1 milione di dollari di Brunei sono esenti. Le società di nuova costituzione sono esenti da imposta sul reddito prodotto nei primi tre esercizi di attività, nel limite di 100.000 BND per esercizio. L’Ita prevede ulteriori incentivi fiscali, inclusa l’esenzione totale per i redditi delle società attive in determinati settori. Ad esempio, le società che svolgono attività di commercio internazionale di determinati beni beneficiano di un periodo di esenzione che non può superare 8 anni; il periodo di esenzione non può superare 20 anni per le esportazioni di determinati servizi, 15 anni per le “imprese in espansione” e 11 anni per le società che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di impresa “pioniera” o “post pioniera”. Le società costituite secondo la legislazione speciale che regola il Centro Finanziario Internazionale del Brunei (Brunei International Financial Centre, BIFC) non sono soggette a imposta.
 
L'imposta sul valore aggiunto
In Brunei non vi è un’imposta sul valore aggiunto paragonabile all’Iva europea, né un sistema di imposizione sulle vendite.
 
Le altre imposte
Il sistema fiscale del Brunei si basa essenzialmente sull’imposta sul reddito del petrolio, i dazi doganali e le imposte di bollo. I dazi si applicano sui beni importati, con l’eccezione di sigarette e tabacco, generi alimentari, alcool, bevande non alcooliche, macchinari e veicoli a motore, che sono soggetti ad accisa con aliquote che variano di norma tra il 10 e il 35%. Anche la lavorazione e vendita di alcool e tabacco è soggetta ad accisa. Non ci sono dazi sulle esportazioni.
 
Imposta sui profitti petroliferi
Le società residenti e non residenti impegnate in operazioni petrolifere – e, cioè, nell’estrazione, nella lavorazione e nello sfruttamento di petrolio e gas naturale – scontano l’imposta sugli utili petroliferi con aliquota del 55%. I redditi che sono soggetti all’imposta sui profitti petroliferi non scontano l’imposta ordinaria sul reddito.
 
Le agevolazioni per il settore dell’export
Al fine di incoraggiare l’attività economica, l’imposta sui redditi delle società esportatrici è pari all’1%. Tale aliquota si applica sul complesso dei redditi prodotti qualora i proventi derivanti dalle vendite sul mercato nazionale non eccedano il 20% del totale del fatturato. Nel caso in cui l’impresa abbia ad oggetto attività agricole, forestali o ittiche la cui produzione è destinata all’esportazione è prevista un’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche per un periodo di 6 anni estendibile fino ad un massimo di 15.
 
Imposta sugli immobili commerciali
A partire dal 1° aprile 2009, tutti gli edifici commerciali situati nella capitale, Bandar Seri Begawan, sono soggetti a un’imposta sugli edifici. Per gli immobili locati, l’imposta è pari al 12% del valore locativo annuale pattuito nel contratto di locazione, mentre per gli immobili di proprietà utilizzati per finalità commerciali l’imposta è pari al 12% della superficie dell’immobile, moltiplicata per un coefficiente stabilito dal Comune. Sono previste delle riduzioni di imposta per gli immobili commerciali rimasti vacanti per più di 30 giorni.
 
Imposte sul patrimonio
Nel sultanato del Brunei non esistono imposte patrimoniali.
 
Imposta di bollo
L’imposta di bollo può essere fissa o ad valorem, secondo la natura del documento. L’imposta è ad valorem, ad esempio, per gli atti che trasferiscono la proprietà dei beni, inclusi gli atti con cui si trasferisce la proprietà su titoli negoziati, azioni e diritti immateriali. La base imponibile è costituita dal prezzo o valore del bene nel giorno del trasferimento. Se il nome dell’acquirente è indicato nel titolo, l’imposta è pari a 0,10 BND per ogni 100 BND di corrispettivo. Altrimenti, l’imposta è pari a 0,30 BND per ogni 100 BND. Dal 4 maggio 2017, i certificati azionari e lo statuto delle società non sono soggetti a imposta di bollo.
 
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte
Il periodo d’imposta coincide, in linea di principio, con l’anno solare anche se è possibile optare per un periodo d’imposta diverso.
Entro la fine del terzo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, le società presentano una stima delle imposte dovute per il periodo d’imposta successivo (Eci, Estimated of Chargeable Income) e sulla base di essa, entro pari data, effettuano il versamento dell’acconto. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è il 30 giugno di ogni anno ed è unico per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, anche per coloro che non hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Entro tale data deve essere effettuato il versamento del saldo delle imposte dovute. In caso di ritardo nel pagamento delle imposte, viene applicata una sanzione pari al 5% dell’importo non versato; qualora il pagamento non venga effettuato entro 60 giorni dall’irrogazione della sanzione, si applica una sanzione addizionale pari all’1% delle imposte dovute per ogni mese di ritardo, fino al raggiungimento di un’aliquota massima pari al 12%. In caso di omesso pagamento, il contribuente può essere punito con la reclusione fino a 12 mesi e può essere irrogata una multa pari a 10mila BND in aggiunta alla sanzione del 17% (costituita dalla sanzione di base del 5% e addizionali). Qualora a seguito di un controllo svolto dall’autorità fiscale vengano quantificate maggiori imposte, il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell’accertamento, indipendentemente dall’eventuale ricorso da parte del contribuente. Le imposte dovute possono essere pagate in via telematica mediante il sistema STARS oppure anche in contanti o mediante assegno.

Convenzioni
Al momento attuale, tra l’Italia e il Brunei non sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni o accordi di tipo TIEA. Si deve comunque segnalare che in data 12 settembre 2017, il Sultanato ha firmato a Parigi la Convenzione Multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in campo fiscale, con la quale sarà possibile attuare lo scambio di informazioni automatico, spontaneo e a richiesta. Il primo scambio di informazioni potrebbe già avvenire nel corso del 2018.
 
Capitale: Bandar Seri Begawan
Lingua ufficiale: malese (l’inglese è comunque molto diffuso)
Moneta: dollaro del Brunei (BND)
Forma di governo: monarchia assoluta di stampo religioso
 
Link alla pagina sui cambi del sito della Banca d’Italia
 
 
Fonti informative utilizzate:
Portale del Governo del Brunei;
Sito del Ministero delle Finanze del Brunei;
Portale del Global Forum sulla Trasparenza Fiscale e lo Scambio di Informazioni
Sito della Banca Mondiale
Sito del Fondo Monetario Internazionale
Scheda paese Deloitte
Per le informazioni rimaste invariate, la precedente Scheda Paese a cura di Francesca Vitale

La presente scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l’Agenzia delle Entrate.



Aggiornamento: febbraio 2018
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