Tassazione delle persone fisiche Fatte salve le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro doppie imposizioni, sono soggette all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPP) le persone residenti o fiscalmente domiciliate in Camerun ovvero, indipendentemente dalla residenza, tutti coloro che percepiscono redditi imponibili in Camerun in virtù di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Sono esenti dal pagamento dell’IRPP gli agenti diplomatici, i consoli e gli agenti consolari di nazionalità estera quando il paese di cui hanno la rappresentanza concede un vantaggio analogo agli agenti diplomatici e consolari del Camerun. Il personale tecnico e amministrativo impiegato presso le missioni diplomatiche e gli organismi internazionali, è esente da IRPP a condizione che sia espressamente previsto l’assoggettamento all’imposta sulle persone fisiche nel loro paese di origine, diversamente scontano l’IRPP in Camerun. A detta condizione soggiace anche il restante personale - reclutato a livello locale e non – che non possiede lo statuto di diplomatico e che è tenuto, altresì, a presentare la propria dichiarazione dei redditi in Camerun.
Le plusvalenze Sempre dal 1° gennaio 2012, anche le plusvalenze nette realizzate dai soggetti passivi IS a seguito di cessione di azioni, partecipazioni, obbligazioni sono espressamente assoggettate alla ritenuta del 15% prevista per i redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche. Sono invece esenti da IS e dall’imposta sui redditi di capitale gli interessi derivanti da obbligazioni emesse dallo Stato e dalle collettività territoriali. L'aliquota dell’IS è unica, attualmente è pari al 38,5% (35% più 3,5% a titolo di CAC) ed è applicata a un reddito imponibile superiore a 1.000 FCFA. Le società che fanno ricorso al risparmio pubblico e si quotano in Borsa beneficiano per tre esercizi dell’aliquota ridotta (20%, 25% o 28% in base alla tipologia di operazione effettuata) se l’ammissione alla quotazione avviene entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2012.
L’imposta sul valore aggiunto Dal primo gennaio 2005 l’aliquota è pari al 19,25% (17,5% più 1,75% a titolo di CAC). Sono assoggettati ad IVA anche gli organismi pubblici e le collettività territoriali. Le cessioni all’esportazione scontano aliquota zero, ad eccezione di quelle realizzate a favore di imprese localizzate nelle zone franche e nei punti franchi industriali. Tra le operazioni esenti troviamo quelle relative alla cessione di prodotti di prima necessità (tra cui riso, farina di mais, sale non raffinato, pesce congelato), prodotti farmaceutici essenziali, libri scolastici, fornitura domestica di acqua (fino a 10 m3 al mese) e di elettricità (fino a 110 KW al mese), la trasformazione locale del legno in prodotti finiti o semi-finiti, i materiali e le attrezzature necessari per lo sfruttamento dell’energia solare ed eolica, le operazioni di leasing relative all’acquisizione di attrezzature agricole destinate al settore dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca, operazioni afferenti beni e servizi destinati alle missioni diplomatiche e consolari estere e delle organizzazioni internazionali, tutte operazioni di tipo immobiliare quando sono poste in essere dai professionisti del settore (e la relativa registrazione non sconta imposta di registro), la cessione di alloggi sociali a persone fisiche, a condizione che si tratti del primo acquisto immobiliare nonché, alla medesima condizione, gli interessi sui mutui stipulati dalle persone fisiche per l’acquisto di un alloggio sociale. Dal 1° gennaio 2012 sono esenti da IVA anche gli acquisti di prodotti e di attrezzature destinati all’industria farmaceutica e allo sfruttamento dell’energia solare o eolica, nonché i canoni (compreso quello finale relativo all’opzione di acquisto) versati dall’utilizzatore nelle operazioni di leasing finanziario aventi ad oggetto l’acquisizione di attrezzature specifiche destinate all’attività agricola, di allevamento e della pesca.
Le altre imposte
Imposta di registro
Si applica a tutti i contratti (esclusi i contratti di lavoro) e agli atti privati. Può essere fissa, proporzionale (con aliquota variabile dall’1% al 15%), digressiva (dal 2% allo 0,25%) o progressiva. Casi più ricorrenti: contratto d’affitto: immobili ad uso commerciale 10% del totale del canone stipulato, immobili ad uso abitativo 5% del canone stipulato; immobili rurali ad uso abitativo 2% del canone stipulato; vendita di automobili: 5% dell’importo della vendita; contratti pubblici di valore superiore a 5.000.000 FCFA: 2% dell’importo del contratto; transazioni su beni immobili: 15% dell’importo; transazioni su terreni non edificati: 5% dell’importo; transazioni sui valori mobiliari: 2% dell’importo; contratti matrimoniali: 1%; testamenti: imposta fissa di 12.000 FCFA; costituzione, proroga e aumento di capitale sociale non scontano più imposta a decorrere dal 1° gennaio 2010, mentre gli atti di fusione e di scissione riguardanti le società di capitale scontano l’imposta fissa; a decorrere dal 1° gennaio 2011 tutti gli atti formati dalle missioni diplomatiche e consolari e dagli organismi internazioni non appartenenti alla CEMAC (Commission de la Communaute Economique et Monetaire de l' Afrique Centrale) non scontano l’imposta di registro.
Imposta di successione e donazione
Per quanto concerne l'imposta di successione, occorre prima determinare l'asse ereditario poi la parte di ciascun avente diritto e su questa applicare le aliquote progressive
Tassa sulla proprietà fondiaria
Riguarda le proprietà immobiliari edificate e non edificate situate nel territorio camerunese; l’imposta, il cui gettito è interamente devoluto agli enti locali, è determinata applicando al valore dichiarato dal proprietario (di diritto o di fatto) l’aliquota dello 0,1%.
Ritenuta su talune prestazioni di servizio
A decorrere dal 1° gennaio 2011, è stata introdotta una ritenuta del 5%, maggiorata del 10% a titolo di CAC, sui compensi corrisposti dallo Stato, dagli enti pubblici, dalle collettività territoriali e dalle società a capitale pubblico (totale o parziale) per le prestazioni di servizi (occasionali e non) effettuate da persone fisiche o giuridiche domiciliate in Camerun (ad esempio, onorari degli avvocati, notai, commercialisti, architetti, medici; remunerazioni ed emolumenti versati ai magistrati, cancellieri, ufficiali giudiziari e altri ausiliari della giustizia; provvigioni versate agli intermediari finanziari). Detta ritenuta non esclude il versamento degli acconti mensili o trimestrali a titolo di IRPP, ma è scomputabile in sede di dichiarazione dei redditi. La base imponibile è costituita dall’importo complessivo corrisposto a titolo di compenso, comprensivo delle spese sostenute per conto dell’assistito o del committente.
Contributo sulle licenze di esercizio (contributions des patentes)
E’ un’imposta comunale annuale dovuta da ogni persona fisica o giuridica che esercita un’attività commerciale, industriale o una professione non espressamente esentata (ad es. i venditori ambulanti o i piccoli artigiani e, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le imprese di nuova costituzione per il primo anno di esercizio dell’attività, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i coltivatori e gli allevatori con volume d’affari derivante dall’attività di cessione dei prodotti agricoli e del bestiame inferiore a 10 milioni FCFA). Il contributo è dovuto in base alla natura dell’attività esercitata. Se la medesima attività viene svolta in locali diversi, il contributo dovrà essere corrisposto per ogni locale. L’imposta è calcolata in funzione della dimensione aziendale applicando al volume d’affari realizzato nell’esercizio precedente le seguenti aliquote: 0,159% per le grandi imprese, con un contributo dovuto che va da un minimo di 5 milioni FCFA a un massimo di 2,5 miliardi FCFA; 0,283% per le imprese di taglia media, con un contributo dovuto che va da un minimo di 141.500 FCFA a un massimo di 4,5 milioni FCFA; 0,494% per le piccole imprese, con un contributo dovuto che va da un minimo di 50.000 FCFA a un massimo di 140.000 FCFA.
Diritto di accisa
Pari al 25% (ad valorem o specifico per quantitativo) colpisce alcuni beni individuati da una lista ministeriale. Si tratta essenzialmente delle sigarette, dei cosmetici, dei prodotti di lusso (gioielli, pietre preziose) e di alcune bevande (acqua minerale, bevande gassate, birra di malto, vino). Per i servizi di comunicazione da telefono mobile e per i servizi internet è prevista l’applicazione di un’aliquota ridotta, pari al 2%. Si applicano le medesime regole previste in materia di IVA.
Tassazione dei flussi con l’estero
Tassa speciale sui redditi (TSR)
Colpisce le prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti, fornite o utilizzate in Camerun, su commissione
Tassa proporzionale sui redditi di capitali mobiliari (TPRCM)
E’ percepita sui dividendi distribuiti all’estero e sui redditi che si dichiarano essere posseduti all’estero; l’aliquota è 16,5% (15% più 1,5 a titolo di CAC), l’imposta è trattenuta alla fonte dalla parte che corrisponde i proventi all’atto del loro pagamento.
Capitale: Yaoundé Lingua ufficiale: francese, inglese Moneta: (Franco della Comunità Finanziaria dell’Africa 1 € = 655,59 F CFA) Forma istituzionale: repubblica presidenziale
Fonti informative
- sito ufficiale del Ministère de l'Economie et des Finances du Cameroun;
- sito ufficiale della Direction Générale des Impôts du Cameroun;
- sito ufficiale della Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat
Scheda completa (per altre informazioni in dettaglio)
La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l’Agenzia delle Entrate.
aggiornamento: febbraio 2017