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Schede Paese

Capo Verde

L’ordinamento tributario tra incentivi volti ad incoraggiare gli investimenti e necessità di ampliamento della base imponibile

bandiera capoverde
Sotto il profilo istituzionale Capo Verde è una democrazia parlamentare. L’arcipelago ha poche risorse naturali ed è soggetto a frequenti periodi di siccità e scarsità d'acqua. Industria leggera, agricoltura e pesca impiegano la maggior parte della forza lavoro. Capo Verde ha stretto legami economici e politici con l'Unione europea e la sua moneta è ancorata all'euro. L'Unione europea ha concesso lo status di partenariato speciale a Capo Verde per migliorare la governance, la sicurezza e la stabilità, l'integrazione regionale e coordinare gli sforzi contro la povertà.  Nel corso degli ultimi anni, anche per effetto delle raccomandazioni espresse dalle Nazioni Unite e dal Fondo Monetario Internazionale, Capo Verde ha iniziato un’importante riforma strutturale del proprio regime fiscale volta a ridurre le esenzioni che potevano causare fenomeni di erosione della base imponibile (si pensi all’introduzione di un sistema di tassazione su base mondiale o alla revoca dell’esenzione dei dividendi) cercando al contempo di stimolare gli investimenti e la crescita occupazionale. Dal 2015, il precedente codice tributario basato sull’imposta unica sui rendimenti (IUR -  Imposto Sobre Unico Rendimentos) è stato sostituito da due distinti codici che disciplinano l’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’imposta sul reddito delle persone giuridiche.
 
La tassazione delle persone fisiche 
L’imposta sui redditi delle persone fisiche (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares) si applica a tutte le persone fisiche che risiedono nel territorio capoverdiano sui redditi ovunque prodotti e a quelle che, non risiedendovi, ritraggono redditi da attività aventi un collegamento con il territorio dello Stato. . L’imposta sul reddito si applica sul valore complessivo del reddito, in denaro o in natura alle seguenti quattro categorie reddituali:
  • Categoria A - redditi da lavoro dipendente (reddito da lavoro dipendente, pensione)
  • Categoria B - reddito d'impresa e redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionali la cui contabilità sia tenuta in maniera standard (standard organised accounting)
  • Categoria C – proventi immobiliari (locazioni)
  • Categoria D - redditi  da investimenti (interessi, royalties, dividendi e ogni altro reddito da investimenti di carattere finanziario)
  • Categoria E – capital gain (plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili, azioni, o ogni altro incremento patrimoniale).
Le persone fisiche possono essere tassate in base a due diverse modalità: il metodo della dichiarazione (self-assessment) e il metodo della ritenuta.
In base al metodo della dichiarazione, il reddito imponibile è sostanzialmente calcolato dal contribuente ed è tassato in relazione a quanto indicato nella dichiarazione dei redditi. Questo metodo è obbligatorio per i titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa di cui alla categoria B e per i contribuenti che percepiscono locazioni immobiliari di cui alla categoria C. Applicano questo metodo anche i non residenti e i titolari di redditi di lavoro dipendente che optino per tale metodo, ad esempio quando devono dichiarare anche redditi  di fonte estera. Il reddito calcolato con il metodo dichiarativo è soggetto ad aliquote che variano dal 16.5% a 27.5%, come di seguito descritto, con un’esenzione annuale per redditi minori o uguali a 220.000 CVE. Per i redditi d’impresa o da attività professionali nonché per le locazioni immobiliari, si applica in via anticipata una ritenuta a titolo di acconto pari al 20%. Per i proventi immobiliari è prevista la possibilità di dedurre una somma pari al 30% del reddito annuale per costi di manutenzione.
Scaglioni di reddito in CVE*   Aliquota
fino a 960.000  16,5% 
da 960.000a 1.800.000  23,1% 
da 1.800.000 in poi  27,5% 
* Escudo di Capo Verde
Il metodo della ritenuta si applica ai contribuenti che non presentano la dichiarazione dei redditi percettori delle categorie reddituali A, D ed E rispettivamente corrispondenti a redditi di lavoro dipendente, redditi da investimenti finanziari e capital gain nonché alle micro e piccole imprese che operano nel regime speciale. Le aliquote applicabili sono quelle previste per ciascuna categoria reddituale. Per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, la ritenuta applicata mensilmente varia da un minimo del 15% per redditi non superiori a 80.0000 CVE a un massimo del 25% per i redditi superiori a 150.000 CVE. Gli investimenti finanziari subiscono un’imposizione con l’aliquota del 20%, mentre dividendi e interessi scontano un’aliquota del 10%. I capital gain sono tassati con l’aliquota dell’1%, mentre per le vincite a lotterie o giochi d’azzardo l’aliquota sale al 20%.

La tassazione delle persone giuridiche
L’imposta sul reddito delle persone giuridiche denominata Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, si applica sui redditi generati nel territorio nonché sui redditi di fonte estera percepiti dalle società residenti  (worldwide principle). Le stabili organizzazioni di società non residenti sono soggette all’imposta per i redditi di fonte capoverdiana attribuiti alla stabile organizzazione. L’imposta sulle società è applicata sul reddito netto derivante dal bilancio della società al quale sono state apportate variazioni in conformità della specifica legislazione fiscale.
Le società residenti, al pari delle stabili organizzazioni di società non residenti, sono soggette ad un’imposta pari al 25%. Nelle città di Praia (Isola di Santiago) e Mindelo (isola di São Vicent), tale imposta subisce una maggiorazione del 2%, a titolo di Imposta per Incendio, denominata “Taxa de Incêndio”, portando a un’imposta finale complessiva  del 25,5%.
Le società non residenti senza stabile organizzazione sono soggette a una ritenuta con aliquota generalmente pari al 10%.
Le micro imprese e le società di piccole dimensioni possono fruire di una speciale aliquota del 4%, definita Single Special Tax “SST”. Questa imposta sostituisce l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sull’incendio ed anche i contributi previdenziali e assistenziali. Si definiscono micro imprese quelle con non più di 5 dipendenti e con un fatturato annuo pari o inferiore a 5 milioni CVE; sono considerate piccole imprese quelle con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 10 e con un fatturato compreso tra i 5 milioni CVE e 10 milioni CVE.

Incentivi fiscali per le imprese
Capo Verde ha introdotto numerosi incentivi fiscali., di seguito i principali.
  • Incentivi per le imprese industriali
Le imprese industriali godono di esenzioni in relazione ai redditi generati per ogni nuovo stabilimento industriale avviato, per un periodo di tre anni a partire dalla data di approvazione. è’ previsto un credito di imposta di valore pari fino al 50% dell’investimento effettuato in un’attività industriale. Questo credito può essere, a certe condizioni, portato avanti per un periodo di 10 anni, qualora non sia utilizzato. Tra gli investimenti agevolabili sono inclusi anche acquisti di beni immateriali, brevetti e licenze riguardanti prodotti tecnologici. Le imprese industriali sono esentate dall’imposta di bollo, come pure dai dazi doganali applicabili alle importazioni di macchine, materiali e utensili che devono essere utilizzati nel processo produttivo. è prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta unica patrimoniale (IUP) per quanto concerne i beni immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività industriali.
 
  • Imprese turistiche, società di navigazione e attività di ricerca scientifica
Il governo capoverdiano può accordare una particolare condizione agevolativa che viene definita  “stato di utilità turistica” (Estatuto de Utilidade Turística) alle imprese che investono in nuovi progetti turistici oppure che potenziano le strutture preesistenti apportando migliorie che aumentano almeno del 25% il valore iniziale degli investimenti. Alle imprese che ottengono lo stato di utilità turistica sono concessi i seguenti vantaggi fiscali: un credito di imposta pari al 50% della spesa per investimenti per la promozione e lo sviluppo di attività turistiche e strutture immobiliari ad esse destinate; esenzione a talune condizioni dall’imposta IUP dovuta sull’acquisto dell’immobile adibito ad attività turistica; esenzione da dazi doganali all’importazione per acquisto di beni e materiali utilizzati nel progetto. Analoghi benefici sono concessi alle imprese che svolgono attività di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico nonché alle società operanti nel trasporto marittimo e aereo.
  • International Business Centre (IBC) di Capo Verde e incentivi per l’internazionalizzazione
Sono previste particolari agevolazioni per le imprese che hanno ottenuto dall’Agenzia per gli investimenti esteri la licenza a operare nell’ambito dell’International Business Centre (IBC) mediante lo svolgimento di attività industriali, commerciali o di prestazioni di servizi svolte nei confronti di altre società parimenti autorizzate oppure di società non residenti. Dette imprese possono fruire fino al 2030 di un’aliquota agevolata dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche pari a  5%, 3.5%, o 2.5% a seconda che abbiano rispettivamente un numero di dipendenti almeno pari a 5, 20 o 50. Le imprese sono esentate dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e dei dazi doganali sull’importazione di beni e materiali che devono essere utilizzati nelle attività oggetto di licenza. I dividendi percepiti dai soci delle predette società sono esenti da imposizione. Non sono ammesse al beneficio le imprese che operano nel settore turistico, finanziario, assicurativo e immobiliare.
Ulteriori agevolazioni sono previste per le imprese aventi in  Capo Verde la sede di direzione effettiva che investono entro  il 31 dicembre 2020 in progetti volti all’internazionalizzazione. I benefici consistono in un credito di imposta pari fino al 50% degli investimenti effettuati, deduzioni legate ai dipendenti della società che vengono inviati all’estero  e, in generale, deduzioni comprese tra 26,000 CVE e 35,000 CVE per ogni posto di lavoro che viene creato dalle società. Ai fini delle imposte indirette, le società sono esenti ai fini Iva e non sono tenute al pagamento di dazi doganali e dell’imposta UIP sul trasferimento sugli immobili. Questi benefici si applicano per un periodo non superiore a tre anni.
Infine, si segnala che le istituzioni finanziarie internazionali sono esentate da imposta di bollo nelle transazioni con società non residenti e dai dazi all’importazione su beni destinati a essere utilizzati dalla società. L’imposta sul reddito delle persone giuridiche dal 1° gennaio 2018 è determinata applicando un’aliquota ridotta  pari al 2,5%. Sono parimenti concessi benefici per le persone fisiche e le società clienti di queste istituzioni finanziarie quali, ad esempio, esenzioni dall’imposta di bollo ma anche dall’imposta sui redditi.
  • Incentivi per la creazione di posti di lavoro
Le imprese, anche in forma individuale, che assumono giovani di età non superiore a 35 anni, con contratti di durata pari o superiore all’anno, possono beneficiare dell’esenzione da contributi previdenziali e assistenziali. Le stesse imprese inoltre, a talune condizioni, possono portare in deduzione i costi dei giovani assunti nonché le spese di formazione sostenute per i dipendenti o per tirocini per studenti maggiorati del 150%. Le eventuali donazioni effettuate nei confronti di istituti, pubblici o privati che si occupano di attività sportive, didattiche e scientifiche possono essere dedotti nei limiti dell’1% del proprio fatturato mediante una maggiorazione del 130% del valore donato.  
Infine, per ciascuna assunzione di dipendenti a tempo indeterminato, le imprese possono dedurre dalla base imponibile i seguenti importi: 26.000 CVE se le attività imprenditoriali sono svolte nelle città di Boa Vista, Praia e Sal; 30.000 CVE in tutte le altre località del Paese e 35.000 in caso di assunzione di persona disabile.
  • Benefici nel settore finanziario
I redditi derivanti da fondi di investimento in valori mobiliari sono esentati da imposizione qualora siano di provenienza capoverdiana; qualora siano di fonte estera o in caso di capital gain sono soggetti ad imposizione con aliquota fissa del 10%. Pari aliquota viene applicata ai redditi che provengano da fondi immobiliari.
Qualora i redditi siano percepiti da altri fondi di investimento residenti in Capo Verde sono esentati dall’imposizione. Sono parimenti esentati dall’imposizione i redditi ritraibili da fondi di venture capital che siano stati costituiti secondo la legislazione capoverdiana. I redditi derivanti dai certificati di deposito a lungo termine, a seconda della scadenza, possono essere esentati dall’imposizione fino ad un importo pari al 75% del loro valore.
  • Società Holding (Sociedades Gestoras de Participações Sociais)
I capital gain o le perdite realizzate dalle società holding, comprese quelle derivanti dalla negoziazione di azioni detenute almeno da 12 mesi non sono tenuti in considerazione ai fini della determinazione del reddito imponibile. I redditi ritraibili dalle società detenute con una partecipazione al capitale sociale almeno pari al 10% da almeno 12 mesi sono esenti da ritenuta. Tali benefici non possono essere cumulati con altre esenzioni.  
  • Attività di telecomunicazione e diffusione dei mezzi di informazione
Le importazioni di beni, materiali, veicoli e ogni altra strumentazione che debba essere adibita ad uso esclusivo di attività di telecomunicazioni o di  diffusione di mezzi di informazione, anche su internet, sono esentate dal pagamento dei dazi doganali.

L’imposta sul valore aggiunto
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono soggette a un’imposta indiretta assimilabile all’Iva. Sono soggetti passivi le persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività economica indipendente o che realizzano in modo indipendente un’opera connessa all’esercizio dell’attività principale, che importano beni, che acquisiscono i servizi per i quali sono tenuti ad assolvere l’imposta in sostituzione del prestatore, oppure che espongono indebitamente l’imposta in fattura o in documenti equivalenti.
Sono esenti le cessioni di beni alimentari essenziali, le prestazioni di servizi sanitari, di istruzione e di formazione professionale, le attività agricole, di allevamento e di pesca, le attività bancarie e assicurative. Sono altresì esenti le importazioni definitive di beni la cui cessione nel territorio nazionale è esente nonché le importazioni di beni esenti dal pagamento di diritti doganali. Sono infine esenti le esportazioni di beni e i servizi connessi.
 
In caso di esenzioni senza il diritto alla deduzione, i soggetti passivi non devono applicare l’imposta sulle operazioni attive né possono esercitare il diritto alla detrazione sulle operazioni passive. In caso di esenzioni con diritto alla deduzione, i soggetti passivi non liquidano l’imposta sulle vendite ma hanno il diritto di detrarre l’imposta sugli acquisti trovandosi in una situazione di rimborso permanente.
 
L’aliquota ordinaria è del 15% mentre nel settore del turismo è del 6%. Per quanto riguarda i beni, l’imposta si applica sul prezzo pagato; per i servizi si applica sul valore del servizio, mentre per le importazioni si applica sul valore doganale. I servizi di telecomunicazione sono soggetti a Iva all'aliquota normale del 15%. Tuttavia, la base imponibile è pari al 60% del prezzo stabilito dall'autorità amministrativa competente. Per la fornitura di acqua ed energia elettrica la base imponibile dell’imposta è rispettivamente pari al 20% e al 30% del valore del servizio fornito; al contrario, la base imponibile relativa alla fornitura di diesel e carburante è aumentata fino al 300%. Aliquote maggiorate pari fino al 150% sono previste per beni di lusso o inquinanti (ad esempio autoveicoli aventi più di 10 anni) o per gli alcolici (40%).
 
L’imposta unica sul patrimonio (IUP)
È un’imposta municipale che si applica sul valore patrimoniale fiscale dei fondi situati nel territorio di ciascun municipio; sul valore dei trasferimenti a titolo gratuito o oneroso di beni mobili o immobili soggetti all’imposta di registro; sul valore delle operazioni societarie soggette a pubblicità, come modifiche statutarie o cessione di quote; sul valore d’uso dei beni mobili registrati; sul maggior valore riconosciuto ai terreni ai fini edificatori. L’imposta è dovuta sia nel caso di trasferimento o donazione della proprietà dei predetti beni sia anche annualmente, a titolo di imposta patrimoniale. Sono soggetti passivi dell’imposta gli acquirenti o beneficiari del trasferimento o coloro che risultano proprietari o beneficiari del bene al 31 dicembre dell’anno di riferimento, residenti o non residenti nello Stato. L’aliquota è unica ed è pari al 3% e si applica al 25% del valore patrimoniale attribuito dalla Commissione di valutazione catastale oppure, in caso di trasferimento, sull’incremento di valore che sia almeno pari al 30% rispetto al valore originario. La liquidazione e la riscossione sono effettuate dai municipi competenti dove sono situati i beni patrimoniali soggetti ad imposta. All’IUP si applicano i principi e le garanzie previste nel Codice generale tributario e nel Codice sul processo tributario.
 
L’imposta di bollo
Tale imposta si applica su transazioni e documenti in misura proporzionale al valore dell’atto. Le aliquote variano in funzione del tipo di negozio: per esempio sulle commissioni bancarie, interessi e polizze assicurative si applica l’aliquota del 3,5%, per la registrazione di atti il 15%, invece, per i contratti si applica l’imposta in misura fissa pari a 1.000 CVE. Dal primo gennaio 2018 non è più dovuta l’imposta di bollo sulle transazioni societarie.

Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamenti
Le persone fisiche devono presentare il modello di dichiarazione annualmente, entro il mese di marzo presso l’ufficio competente in ragione del proprio domicilio fiscale. Al fine di beneficiare delle deduzioni è necessario presentare la dichiarazione e allegare la documentazione relativa alle spese sostenute. In mancanza di allegazioni, il contribuente potrà beneficiare solo di un abbattimento corrispondente al 5% del valore massimo stabilito dalla legge per ciascuna situazione personale o per spesa deducibile.
 
Ai fini della tassazione delle persone giuridiche, con la presentazione della dichiarazione, il contribuente deve pagare entro la fine di marzo, luglio e novembre rispettivamente il 30%, 30% e il 20%  dell’imposta risultante dall’imponibile dichiarato nell’esercizio precedente. Le micro e piccole imprese sono tenute al pagamento di un’imposta pari al 4% del loro fatturato, su base trimestrale, salvo conguaglio, entro la fine di aprile, luglio, ottobre e gennaio dell’anno successivo. .La dichiarazione deve essere presentata annualmente, da marzo a maggio.
 
Ai fini dell’Iva il contribuente deve presentare una dichiarazione periodica nell’ultimo giorno di ogni mese anche se non risulta un’imposta da pagare; una dichiarazione di inizio attività prima di iniziarla; una dichiarazione di variazione entro 15 giorni dalla variazione rispetto a quanto comunicato nella dichiarazione di inizio attività; una dichiarazione di cessazione dell’attività entro 30 giorni dalla cessazione. Ciascun soggetto passivo deve emettere una fattura, in duplice copia, entro il quinto giorno dall’effettuazione dell’operazione. Deve inoltre disporre di una contabilità organizzata in modo da rendere possibile la verifica dell’imposta, o dei libri contabili in caso non sia obbligato a tenere un sistema contabile. L’obbligo di conservazione di tutti i documenti dura per cinque anni e si estende anche ai supporti informatici quando la contabilità è tenuta per mezzo di strumenti informatici.

Rapporti internazionali
Capo Verde ha aderito all'Organizzazione mondiale del commercio nel 2008. Nel dicembre 2000 è entrato in vigore il trattato per evitare le doppie imposizioni e prevenire la frode fiscale tra il Portogallo e Capo Verde che ha notevolmente ridotto alcuni ostacoli agli investimenti causati dal fenomeno della doppia imposizione, compresi quelli relativi alla tassazione degli utili rimpatriati. Nel novembre 2010 è stato sottoscritto un accordo per evitare le doppie imposizioni e l’evasione fiscale con il governo di Macao, mentre in attesa di ratifica è il trattato contro le doppie imposizioni firmato con la Spagna nel settembre 2017. L’obiettivo è aumentare gli scambi economici e commerciali tra gli Stati e promuovere una maggiore trasparenza nelle informazioni fiscali. Non esistono convenzioni con l’Italia per evitare le doppie imposizioni.

Capitale: Praia
Lingua ufficiale: portoghese
Moneta: escudo di Capo Verde (CVE)
Forma istituzionale: repubblica


Fonti informative
Sito ufficiale del ministero delle Finanze di Capo Verde

Scheda Paese Pricewaterhouse Coopers
Sito della Camera di Commercio, Industria e Turismo di Capo Verde
LEI n. 78/VIII/2014 Codigo do imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
Country Profile –Nazioni Unite
Guida sull’imposta unica patrimoniale
Per le parti invariate precedente scheda paese a cura di Luca Conte Papuzzi

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l’Agenzia delle Entrate.


aggiornamento: maggio 2018
 
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