La normativa fiscale cinese prevista per le persone fisiche stabilisce che il reddito sia suddiviso in diverse categorie e che ogni categoria di reddito abbia proprie caratteristiche in tema, ad esempio, di aliquote, deduzioni e dichiarazioni. In tema di persone giuridiche, invece, una società è fiscalmente residente se è costituita nel territorio delle Stato ed è qualificata residente ai fini fiscali, anche qualora sia una società formalmente estera, se il suo management si trova in Cina. In dettaglio la situazione, aggiornata ad oggi, è la seguente.
La tassazione delle persone fisiche
Le persone fisiche che hanno domicilio legale in Cina e coloro che, seppur non domiciliati, risiedono nel territorio della Repubblica Popolare per almeno 183 giorni all’anno, sono considerate fiscalmente residenti. Tuttavia, le persone fisiche straniere ed i residenti di Hong Kong, Macao e Taiwan che non sono generalmente considerati domiciliati nel territorio della Repubblica Popolare, sono tassati in relazione alla durata della loro permanenza in Cina. In particolare, il reddito percepito da un soggetto estero che si trova in Cina per motivi connessi all’attività professionale e, contestualmente, non dispone di una identificazione fiscale in loco, è esente se il percettore non vi permane cumulativamente per più di 90 giorni in un anno solare.
L’ordinamento prevede che il reddito sia suddiviso in nove categorie e che ogni categoria di reddito abbia specifiche caratteristiche in tema, ad esempio, di aliquote, deduzioni ed adempimenti dichiarativi.
In particolare, le prime quattro categorie reddituali sono: reddito da lavoro dipendente; reddito da prestazione di servizi professionali; reddito derivante da diritti d’autore; royalties. Queste quattro categorie, sommate, compongono il c.d. “Comprehensive Income”, un imponibile consolidato tassato secondo un sistema progressivo che, per il corrente periodo d’imposta, è il seguente.
Reddito imponibile annuo |
Aliquota marginale | Imposta marginale | Imposta cumulata |
Fino a 36.000 | 3% | 1.080 | 1.080 |
Da 36.001 a 144.000 | 10% | 10.800 | 11.880 |
Da 144.001 a 300.000 | 20% | 31.200 | 43.080 |
Da 300.001 a 420.000 | 25% | 30.000 | 73.080 |
Da 420.001 a 660.000 | 30% | 72.000 | 145.080 |
Da 660.001 a 960.000 | 35% | 105.000 | 250.080 |
Oltre 960.000 | 45% | - | - |
(Importi in unità di yuan)
La quinta categoria è il reddito d’impresa derivante da imprese individuali o da partecipazioni in società di persone, tassato con un sistema progressivo con aliquote che si estendono da 5% a 35% come segue.
Reddito imponibile annuo | Aliquota marginale |
Fino a 30.000 | 5% |
Da 30.001 a 90.000 | 10% |
Da 90.001 a 300.000 | 20% |
Da 300.001 a 500.000 | 30% |
Oltre 500.000 | 35% |
(Importi in unità di yuan)
Il “Comprehensive Income” è elaborato su base annuale, mentre la determinazione degli altri debiti impositivi derivanti dalla maturazione degli altri imponibili è mensile (oppure avviene in occasione della specifica transazione). L’ordinamento domestico prevede precipue deduzioni ed agevolazioni in funzione della categoria di reddito che compone il “Comprehensive Income”. In particolare, i soggetti passivi residenti possono beneficiare di una deduzione fissa annuale pari a 60.000 yuan, di deduzioni per le spese scolastiche dei figli, per le spese mediche relative a gravi patologie, per interessi passivi su mutui per l’acquisto della prima casa, per i costi di locazione della abitazione principale, per le spese concernenti il mantenimento dei genitori anziani e dei figli di età minore di tre anni. Inoltre, anche i contribuenti non residenti possono beneficiare di una deduzione fissa dal reddito da lavoro dipendente pari a 5.000 yuan.
Le ultime categorie reddituali sono le seguenti: interessi, dividendi e bonus; redditi da locazione di fabbricati o concessione in uso di macchinari, veicoli, navi ed altre proprietà; redditi da trasferimenti di proprietà, inclusi titoli; redditi occasionali.
Infine, un’aliquota proporzionale del 20% è prevista per le categorie di reddito per le quali non sono definiti specifici scaglioni.
La Cina ha sottoscritto oltre 100 Trattati contro le doppie imposizioni ed i redditi finanziari derivanti da dividendi, interessi attivi e royalties percepiti da soggetti passivi non residenti sono regolate applicando le aliquote convenzionalmente pattuite, se prevedono una aliquota più favorevole per il percettore.
La tassazione delle persone giuridiche
Una società è fiscalmente ivi residente se è costituita nel territorio delle Stato e, anche qualora sia una società formalmente estera, è qualificata residente ai fini fiscali se il management che esercita il controllo sulle operazioni aziendali, sulle risorse umane e sulle attività finanziarie ha sede in Cina.
L’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche è pari a 25% ed è applicata anche al reddito generato da una stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato, ma controllata da una società fiscalmente residente all’estero.
L’ordinamento domestico prevede delle aliquote agevolate in determinati casi, tra i quali:
- le imprese qualificate ad alta/nuova tecnologia in base alla presenza di specifici criteri subordinati ad accertamenti da parte dell’autorità competente fruiscono di un’aliquota agevolata pari a 15%
- le imprese allocate nelle regioni occidentali possono fruire di un’aliquota ridotta del 15% dal 1/1/2011 al 31/12/2030 al fine di incoraggiare lo sviluppo imprenditoriale in questa porzione di territorio
- determinate imprese impegnate in attività di prevenzione e controllo dell’inquinamento beneficiano di un’aliquota ridotta pari a 15% nei periodi d’imposta che si estendono dal 1/1/2019 al 31/12/2023.
La base imponibile, per le entità residenti, è rappresentata dai redditi ovunque prodotti, mentre i soggetti non residenti sono tassati sul reddito generato in Cina. In particolare, l’ordinamento riconosce la deduzione dei costi direttamente connessi alla produzione del reddito, come ad esempio gli interessi passivi, e talune erogazioni liberali a favore di determinati enti caritatevoli, ma sino al 12% dell’utile di periodo. Le donazioni erogate fra il 1/1/2019 ed il 31/12/2025 e finalizzate ad alleviare il livello di povertà in aree disagiate precipuamente individuate dall’autorità governativa sono interamente deducibili.
Le perdite possono essere riportate in avanti a scomputo di imponibili futuri nei periodi di imposta successivi per 5 anni ma non è previsto il riporto all’indietro.
Sse le perdite sono insorte nell’anno 2020 a causa dell’emergenza pandemica da COVID-19, il riporto agli anni successivi per compensare imponibili futuri è elevato a 8 anni.
È ammesso il riporto in avanti per 10 anni per:
- le imprese operanti nel settore new/high tech,
- le imprese tecnologiche di piccole/medie dimensioni,
- le imprese dei circuiti manifatturieri qualificati integrati.
In generale, gli interessi, le royalities ed i dividendi sono esenti da imposta, ad eccezione del caso in cui derivino da titoli quotati e il periodo di detenzioni sia minore di 12 mesi. Viceversa, i capital gains concorrono al computo dell’imponibile per il calcolo dell’imposta sulle persone giuridiche.
Lepersone giuridiche non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato subiscono una ritenuta alla fonte del 10% a titolo d’imposta sui dividendi, interessi e royalties erogati da un soggetto residente in Cina, ovvero ad un ritenuta convenzionale inferiore, qualora lo Stato di residenza del percettore abbia stipulato un Trattato contro le doppie imposizioni con la Repubblica popolare cinese.
L’imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto assoggetta le importazioni e la maggior parte delle cessioni di beni e prestazioni di servizi operate nel territorio dello Stato da un soggetto passivo nell’esercizio dell’attività d’impresa. Il luogo della cessione di beni è ove i beni sono situati, mentre se sono trasportati, è ove avviene la consegna. Il luogo della prestazione del servizio è ove esso è materialmente eseguito. L’aliquota ordinaria applicata è pari a 13%. Tuttavia, sono previste talune aliquote ridotte: un’aliquota del 9% si applica alla fornitura di specifici beni e servizi considerati di natura primaria (cioè generi alimentari, libri, fertilizzanti, cibo per animali, diritti d’uso sui terreni, servizi di trasporto e servizi postali) ed un’aliquota del 6% è prevista per servizi di telecomunicazioni, servizi finanziari, ammodernamenti di servizi con riferimento all’introduzione applicativa di nuove tecnologie innovative e vendite di beni immateriali, ovvero intangibili, ad eccezione di diritti d’uso su terreni. Inoltre, le piccole imprese con un regime Iva semplificato possono beneficiare di un’aliquota Iva del 3% in relazione alle forniture di specifici beni, quali determinati prodotti biologici e taluni materiali per costruzioni. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l'aliquota Iva per le piccole imprese è ridotta dal 3% all'1%.
Possono accedere al regime semplificato e all’aliquota ridotta:
- le attività produttive che fabbricano beni o prestano servizi di riparazione e sostituzione con un fatturato annuale inferiore a 500.000 yuan
- le attività commerciali che forniscono beni all’ingrosso o al dettaglio con un fatturato annuale inferiore a 800.000 yuan.
L’ordinamento prevede un’aliquota pari allo 0% (applicata ad esempio alle esportazioni di beni e servizi). I soggetti passivi beneficiari della aliquota 0% sono generalmente titolari di una imposta Iva a credito e, pertanto, legittimati a richiederne il rimborso all’Erario.
La dichiarazione deve essere predisposta mensilmente e la presentazione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte
Il periodo d’imposta si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per i redditi da lavoro dipendente, i datori di lavoro devono trasmettere una dichiarazione su base mensile all’autorità competente, mentre per le altre categorie reddituali il modello dichiarativo deve essere inviato periodicamente in via telematica, quindi mensilmente, annualmente o a transazione eseguita in funzione della specifica fattispecie reddituale. In particolare, la dichiarazione dei redditi annuale deve essere presentata fra il 1° marzo ed il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento e nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità finanziaria competente. I datori di lavoro devono versare la ritenuta all’Erario sui redditi percepiti dai lavoratori dipendenti e entro il giorno 15 di ogni mese.
La sanzione comminata per le imposte non versate può essere pari sino a cinque volte il valore del debito non pagato, oltre all’applicazione di un tasso di interesse giornaliero pari allo 0,05%.
Le persone giuridiche devono trasmettere la dichiarazione in via telematica entro il quinto mese dalla fine del periodo d’imposta cui si riferisce, corredata da un certificato di revisione emesso da un dottore commercialista/revisore abilitato ed iscritto nel registro per l’esercizio della professione in Cina. Il saldo del debito di imposta deve essere pagato contestualmente all’invio del modello dichiarativo. Il soggetto passivo deve inviare dichiarazioni periodiche intermedie per il computo degli acconti, quantificati su base mensile o trimestrale e versare l’eventuale debito entro quindici giorni successivi al periodo di riferimento. Sono previste tre opzioni per il calcolo: 1) base consuntiva del reddito di periodo, 2) media mensile o trimestrale del reddito del periodo precedente, 3) altra formula autorizzata dall’autorità impositiva locale. In caso di omesso versamento sono previsti il pagamento di interessi pari allo 0,05% (giornaliero) e una sanzione che può variare dal 50% al 500% dell’importo dovuto.
Il potere di accertamento può essere esercitato entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione, ovvero cinque anni, se l’imposta evasa supera 100.000 yuan.
La lunghezza del periodo dichiarativo ai fini Iva è indicata dall’autorità locale in funzione dell’ammontare di Iva da versare. Se la dichiarazione è mensile o trimestrale, il versamento deve avvenire entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione; se il periodo imponibile è inferiore, il pagamento deve essere regolato entro cinque giorni dalla fine dello stesso. L’eventuale saldo a credito originato dalla differenza fra Iva sugli acquisti/importazioni e sulle vendite può essere chiesto a rimborso. Le piccole imprese che beneficiano di una aliquota ridotta non sono ammesse al recupero dell’eventuale Iva a credito.
Relazioni internazionali
La Cina ha sottoscritto oltre 100 Trattati contro le doppie imposizioni. L’accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato a Pechino il 31 ottobre 1986, è in vigore dal 13 dicembre 1990.
L’accordo per la promozione e la protezione degli investimenti stipulato fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese (dove è presente una clausola fiscale), firmato a Roma il 28.01.1985, è in vigore dal 28 agosto 1987.
La Repubblica popolare cinese ha aderito alla Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione OCSE-COE) e al relativo Protocollo riguardo il nuovo standard unico globale di scambio automatico di informazioni fiscali a fini finanziari.
Capitale: Pechino (Beijing)
Lingua ufficiale: Cinese o mandarino (lingua ufficiale); Yue (Cantonese), Wu (Shanghainese), Minnan (Hokkien -Taiwanese)
Moneta: Yuan o renminbi cinese
Forma istituzionale: Repubblica Popolare con 23 province (la Cina considera Taiwan la 23° provincia), 5 regioni autonome e 4 municipi.
Fonti informative
State Administration of Taxation of The People's Republic of China
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