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Schede Paese

El Salvador

Il sistema tributario è informato al principio della fonte. I soggetti passivi domiciliati nel Paese pagano le imposte sui redditi conseguiti nel territorio

Bandiera El Salvador

Il sistema tributario è informato al principio della fonte. Questo significa che i soggetti passivi domiciliati nel Paese sono tenuti al pagamento delle imposte soltanto sui redditi conseguiti sul territorio nazionale sia che le attività siano realizzate all'interno oppure all’estero. Il criterio generale per determinare la residenza del contribuente consiste nell’individuazione del luogo di direzione e amministrazione effettiva dell’attività economica esercitata. In difetto, vale, alternativamente, uno dei seguenti criteri:

  • aver risieduto nel Paese per più di 200 giorni consecutivi in un anno di calendario;
  • avere nello Stato il luogo principale degli affari, ossia quello in cui è prodotto il maggior reddito;
  • aver costituito nel Paese una persona giuridica o un fidecommesso o aver aperto una successione nel Paese;
  • essere una società con domicilio all’estero che è iscritta nel registro di commercio della Repubblica de El Salvador con la presenza di agenzie, succursali e stabili organizzazioni nel Paese.
Per determinare la residenza delle persone fisiche e delle persone giuridiche sono previsti criteri specifici. Per le persone fisiche il domicilio è:
  • il luogo di residenza abituale;
  • il luogo di esercizio delle attività civili o commerciali quando la residenza è ignota o difficile da individuare;
  • il luogo che il contribuente ha indicato nell’ultima dichiarazione ai fini dell’imposta sul reddito o dell’Iva;
  • il luogo di verificazione del fatto generatore, in caso di inesistenza del domicilio.
Per le persone giuridiche il domicilio è:
  • il luogo della direzione o amministrazione effettiva degli affari;
  • il luogo dove si trova il centro principale dell’attività quando non si conosce quello degli uffici dell’Amministrazione centrale;
  • il luogo che il contribuente ha indicato nell’ultima dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul reddito o dell’Iva;
  • il luogo in cui si verifica il fatto generatore quando non esiste il domicilio.


L'imposta sul reddito delle persone fisiche
Sono soggetti passivi i contribuenti, le successioni e i fidecommessi domiciliati o meno nel Paese. Il reddito netto si determina deducendo dal reddito lordo i costi necessari per la sua produzione. Non sono deducibili le spese sostenute in relazione alle attività dalle quali derivano redditi non imponibili o che non sono considerati redditi dalla legge. Il contribuente deve identificare chiaramente i costi riferibili ai redditi imponibili, così come quelli riferibili ai redditi esenti. Nel caso in cui non siano distinti, la deduzione delle spese dovrà essere effettuata in proporzione al rapporto tra i redditi esenti e quelli imponibili.


Redditi esenti e oneri deducibili
Tra gli altri, sono esenti i seguenti redditi: le pensioni; gli interessi prodotti da depositi bancari sempre che il soggetto passivo beneficiario sia una persona fisica e sia titolare del deposito; le indennità e i risarcimenti assicurativi; le plusvalenze immobiliari realizzate dopo almeno tre anni dalla data di acquisizione dell’immobile; i dividendi, gli interessi, i premi e gli altri guadagni di capitale generati dalla compravendita di titoli negoziati nella Borsa Valori.
Sono deducibili, entro un certo limite massimo, per ogni esercizio e per ciascuna tipologia, le seguenti spese: spese sanitarie sostenute per sé, per il coniuge, per i figli, per i genitori o per i domestici, a condizione che il prestatore medico sia domiciliato nel Paese e sia debitamente autorizzato dalla legge alla professione e che i beneficiari delle prestazioni siano a carico del contribuente che deduce la spesa; spese di istruzione per se stessi o per i figli fino a 25 anni di età.


Aliquote delle imposte sul reddito delle persone fisiche
Alle persone domiciliate nel Paese si applicano le seguenti aliquote, con la limitazione che le imposte così calcolate non possono eccedere il 25% del reddito imponibile conseguito da ciascun contribuente in ogni esercizio. Le aliquote relative all'imposta sul reddito per le persone fisiche residenti sono cinque e variano dal 10 al 20. Ai non residenti si applica l’aliquota del 25% sul reddito imponibile netto.


L'imposta sul reddito delle persone giuridiche
L’aliquota stabilita per i soggetti domiciliati e non domiciliati è del 30%. In tema di determinazione del reddito imponibile, sono deducibili le spese del negozio, le remunerazioni al personale, le spese di viaggio, i canoni di locazione, i premi assicurativi, i contributi sociali, le materie prime, le spese di mantenimento, gli interessi, i costi dei prodotti venduti, le spese agricole e le spese non specificate sempre che siano indispensabili per la produzione del reddito. Sono inoltre deducibili le quote di ammortamento dei beni destinati dal contribuente alla produzione del reddito. Per valorizzare le rimanenze, le persone giuridiche devono utilizzare il criterio di competenza e quindi determinare il relativo componente reddituale tenendo conto dei guadagni dell’esercizio non ancora percepiti e delle spese sostenute ma non ancora pagate. I dividendi sono considerati redditi esenti per il socio o azionista percipiente, sia persona fisica che giuridica, sempre che la società distributrice abbia pagato l’imposta sulle società. Le perdite possono essere usate in compensazione entro cinque anni dalla loro produzione. La legge tributaria non prevede disposizioni in tema di tassazione di gruppo e di fusioni. 


L'imposta sul valore aggiunto
Il decreto legislativo n. 296 del 1992 l’ha denominata "Imposta sul trasferimento dei beni mobili e sulla prestazione di servizi" e pertanto si applica al trasferimento, importazione, nazionalizzazione, esportazione e consumo di beni mobili e servizi. Sono soggetti passivi o debitori d’imposta, sia in qualità di contribuenti che di responsabili, le persone fisiche o giuridiche, le società nulle, irregolari o, di fatto, i fidecommessi e le cooperative. Sono considerati altresì soggetti passivi le istituzioni, gli organismi e le imprese di proprietà del governo centrale e gli enti locali, quando realizzano i fatti generatori. L’aliquota è del 13%.
La base imponibile generica dell’imposta corrisponde alla quantità monetaria espressione dei fatti generatori dell’imposta, che corrispondono, per regola generale al prezzo pattuito per il trasferimento, o al valore doganale nelle importazioni o nazionalizzazioni. Il mancato pagamento del prezzo non impedisce la determinazione della base imponibile. Sono previste regole specifiche per la determinazione della base imponibile. Ad esempio, nella permuta così come nel mutuo di cose, si considera che ogni parte contrattuale riveste il carattere di venditore e si assume come base imponibile di ogni vendita il valore dei beni di ciascuna parte.


Altre imposte

Imposte sui consumi
Gravano sul contenuto alcolico di tutte le bevande prodotte nel Paese o importate nella misura dell’aliquota percentuale per ogni litro di bevanda prevista da una tabella.


Imposta sui prodotti del tabacco
Grava sui sigari, sigaretti e qualsiasi altro prodotto elaborato del tabacco di fabbricazione nazionale o importato, nonché sui prodotti che contengono miscele di tabacco o succedanei. Sono soggetti passivi i fabbricanti e gli importatori. L’imposta è specifica o ad valorem. È fissata nella misura di mezzo centesimo di dollaro americano per ogni singolo prodotto (sigaro etc.) e nella misura del 39% sul prezzo di vendita consigliato, escludendo l’Iva.

 

Capitale: San Salvador
Lingua: spagnolo
Moneta: colòn e dollaro Usa
Forma istituzionale: repubblica
Principali trattati stipulati con l’Italia: El Salvador non ha stipulato convenzioni con alcun Paese per evitare le doppie imposizioni sui redditi.
 





 

Fonti informative




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aggiornamento: agosto 2017 (per aliquote fiscali)

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