L’economia di Israele è entrata in una fase di stabilità, dopo la crescita sostenuta del 2016 verificatasi su impulso di una forte domanda interna. A parziale conferma, a inizio 2017 il Rapporto sullo stato dell'economia redatto dalla Banca centrale ha visto cambiamenti di scarsa entità. Allo stesso tempo, però, nei primi mesi dell’anno la fiducia delle imprese ha raggiunto un livello record, mentre la fiducia dei consumatori è diminuita, come del resto la propensione al consumo.
Il 15 dicembre del 2016 la Commissione Finanze della Knesset ha approvato una riforma tributaria che incide su numerosi aspetti del sistema fiscale israeliano. Tra gli scopi delle misure introdotte, favorire le classi che percepiscono redditi medi e medio-bassi e incrementare il carico fiscale dei percettori di redditi al di sopra di 33mila ILS (shekel, ovvero siclo israeliano). La riforma, contenuta nella legge di Bilancio, prevede anche una graduale riduzione dell’Ires e agevolazioni di varia natura per le imprese (nazionali e multinazionali) che operano nello Stato.
I soggetti residenti in Israele sono tassati per i redditi ovunque prodotti con il riconoscimento di un credito per le imposte pagate all’estero. I non residenti sono soggetti ad imposizione solo per i redditi prodotti in Israele. Un individuo è considerato residente se ha nel territorio il centro principale dei suoi affari e interessi per almeno 183 giorni l’anno. Inoltre se soggiorna nel Paese almeno 30 giorni e, considerando le due annualità precedenti, il periodo totale di permanenza è superiore a 425 giorni, il soggetto è considerato comunque residente.
Concorrono alla formazione della base imponibile ad esempio il reddito di impresa e di lavoro autonomo, il reddito di lavoro dipendente, le pensioni, gli alimenti ed altri redditi similari, il reddito di locazione.
In seguito all’approvazione della riforma tributaria di fine 2016 gli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati rivisti. In particolare l’ultimo scaglione è stato abbassato da 800mila a 640mila ILS.
Le aliquote fiscali per l’anno di imposta 2017 sono le seguenti:
Scaglioni in ILS (nuovo siclo israeliano) | Aliquota |
0 – 74.640 | 10% |
74.641 – 107.040 | 14% |
107.041 – 171.840 | 20% |
171.841 – 238.800 | 31% |
238.801 – 496.920 | 35% |
496.921 - 640.000 | 47% |
Sopra i 640.000 | 50% |
In generale, al reddito degli over 60 si applicano le seguenti aliquote (laddove non si applichino altri regimi speciali di tassazione):
Scaglioni in ILS (nuovo siclo israeliano) | Aliquota |
0 - 238.800 | 31% |
238.801- 496.920 | 35% |
496.921 - 639.996 | 47% |
Sopra i 639.997 | 50% |
I capital gain sono tassati con aliquota del 25%.
Sono deducibili i premi in materia di assicurazioni sulla vita, le somme corrisposte ai fondi pensione ed i contributi previdenziali versati al sistema pensionistico statale.
Nel 2007 è stata introdotta un’agevolazione per gli individui che dopo 5 anni tornano ad essere residenti in Israele (10 anni se il rientro è avvenuto dopo il 2009) o che trasferiscono la residenza nel territorio israeliano per la prima volta. Sono infatti esenti da tassazione per 10 anni tutti i loro redditi di fonte estera (interessi, dividendi, royalty, redditi da locazione, capital gain) purché il bene dal quale derivano, situato all’estero, fosse già posseduto alla data del rientro o del trasferimento in Israele. Anche eventuali stipendi, percepiti successivamente, ma relativi a lavoro dipendente prestato negli anni precedenti sono esenti.
L’imposta sulle società
Soggetti passivi sono le società residenti per il reddito ovunque prodotto e le società non residenti per il reddito prodotto sul territorio non necessariamente tramite una base fissa di affari o una stabile organizzazione. Una persona giuridica è considerata residente nel territorio se è stata costituita secondo la normativa israeliana o se la gestione e il controllo dell’attività vengono esercitati nello stato ebraico.
La riforma fiscale del 2003 ha introdotto la figura giuridica delle società “trasparenti” le quali pur non essendo società di persone beneficiano della tassazione esclusiva in capo ai soci.
Costituisce base imponibile il reddito derivante dall’esercizio dell’attività al netto delle deduzioni e detrazioni riconosciute per legge. I dividendi erogati non sono deducibili dal reddito.
Ammortamenti e perdite fiscali
Nella tabella che segue sono rappresentate le aliquote di ammortamento relative ad alcuni beni:
Macchinari industriali | dal 7 % al 10 % |
Attrezzature elettroniche | 15 % |
Personal computer | 33 % |
Immobili | da 1,5 % a 4 % |
Avviamento | 10 % |
Veicoli | 15 % |
Le perdite fiscali possono essere utilizzate in compensazione negli anni successivi senza limiti temporali.
Il magazzino può essere valutato utilizzando il minor importo fra costo e valore di mercato; al fine di determinare il primo è applicabile il metodo del FIFO e del costo medio ponderato. Le spese di ricerca e sviluppo vengono incentivate dal governo con sussidi compresi tra il 20 ed il 50% dell’importo investito.
Le aliquote Ires
A fine dicembre 2016 è stata promulgata una riforma tributaria che prevede, tra l’altro, la riduzione delle aliquote Ires per il biennio 2017-2018. In base alle norme approvate, l’imposta sul reddito delle società scenderà gradualmente dal 25% al 23%. La misura ha l’obiettivo dichiarato di rafforzare la competitività internazionale delle imprese israeliane. L’aliquota Ires per il 2017 sarà del 24%, mentre nel 2018 si attesterà definitivamente al 23%.
Le imprese privilegiate
Il regime di favore previsto per alcune aziende che operano in alcune aree e settori del territorio nazionale è stato recentemente rivisto con la legge di Bilancio approvata a fine 2016.
In particolare, le società che riescono ad ottenere una specifica certificazione (che attribuisce loro la definizione di “Preferred Enterprise”,“Special Preferred Enterprise), possono beneficiare di significative agevolazioni.
La finalità del governo è quella di promuovere e favorire l’iniziativa economica, da parte di soggetti nazionali ed esteri, soprattutto in particolari aree geografiche.
Le attività che vengono generalmente favorite in sede di riconoscimento di tale status sono quelle industriali, di costruzione, turistiche, agricole e quelle svolte da soggetti che operano nel settore dell’High-tech. Nella documentazione da produrre al fine di ottenere il certificato devono essere evidenziati lo scopo dell’investimento, la descrizione del prodotto da realizzare, informazioni relative al personale che si prevede di impiegare, dati di natura finanziaria in merito ai prestiti richiesti, previsioni di vendita e tempi di realizzazione dell’intero progetto.
La dimensione specifica delle aliquote ridotte applicabili dipende dal tipo di investimento e dall’area in cui viene realizzato. Ad esempio le imprese che operano nella zona A (Galilea, Gerusalemme, deserto del Negev), sono soggette ad una aliquota del 7,5%.
Le società che ottengono lo status di “preferred enterprises” operanti in altre zone del Paese, invece, sono soggette all’aliquota del 16%. Se le “preferred enterprises” operano nel settore dell’High tech, invece, l’aliquota scende al 12%.
Il cosiddetto “Innovation Box regime”
Tra le novità entrate in vigore il primo gennaio 2017 rientra un particolare tipo di Patent box. Il nuovo regime è stato adottato dal governo israeliano in applicazione dell’Azione 5 del programma Beps dell’Ocse (Base erosion and profits shifting) e vuole incoraggiare le multinazionali a trasferire nel Paese i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, e a incentivare le attività di ricerca e sviluppo (R&S).
Le agevolazioni comprendono un’aliquota di favore del 6% sui redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali. L’aliquota del 6% si applica anche sulle plusvalenze che possono sorgere dalla futura vendita di questi beni. Tra i requisiti di accesso al regime è previsto che il contribuente sia una società israeliana che fa parte di un gruppo con un fatturato consolidato superiore a 10 miliardi di ILS (circa 2,5 miliardi di dollari). Esiste comunque la possibilità di accedere a un’aliquota di favore superiore (del 12%) per le società appartenenti a gruppi di imprese con un fatturato inferiore alla soglia di 10 miliardi di ILS.
Per entrare nel regime non è necessario progettare ulteriori investimenti in Israele, purché negli ultimi tre anni il contribuente abbia investito almeno il 7% dei ricavi in R&S.
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamenti
Il periodo di imposta coincide con l’anno solare. La dichiarazione deve essere presentata dai contribuenti entro il 30 aprile dell’anno successivo al periodo cui si riferisce; eventuali proroghe possono essere concesse in casi eccezionali.
Coloro che percepiscono solo redditi di lavoro dipendente ed assimilati sono soggetti a ritenuta alla fonte mensilmente ed in mancanza di altri redditi non sono tenuti all’invio della dichiarazione. Le ritenute devono essere versate al fisco dal datore di lavoro entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Gli altri contribuenti versano le imposte con acconti in corso d’anno e con un saldo da versare al momento della presentazione del modello dichiarativo.
Anche per le persone giuridiche il periodo di imposta coincide con l’anno solare. Tuttavia le aziende controllate da società i cui titoli sono quotati sui mercati di borsa esteri o le compagnie i cui titoli vengono commercializzati nella borsa di Israele o quelle che sono ad esse associate possono avere un periodo di imposta che non coincide con l’anno solare. Il modello dichiarativo deve essere trasmesso entro 5 mesi dalla fine del periodo di imposta unitamente al saldo delle imposte dovute. In corso d’anno è previsto il pagamento di acconti.
Dividendi, interessi e royalty
Il dividendo distribuito da una società israeliana ad un’altra società israeliana non sconta alcuna tassazione; se viceversa il percettore è una società estera si applica la ritenuta del 25 %. L’aliquota del 15% si applica se la società erogatrice è certificata dal “Centro per l’investimento israeliano”.
L’erogazione di interessi sconta un’aliquota del 25%.
Le royalty sono tassate con ritenuta del 25% (ma la stessa può variare tra lo 0 ed il 15% sulla base dei trattati internazionali).
La nuova normativa sui trust
A partire dal primo gennaio 2014 è stata introdotta una nuova normativa che consente all’amministrazione finanziaria di assoggettare a tassazione i redditi percepiti dal beneficiario nel caso in cui quest’ultimo sia un soggetto residente in Israele anche nell’ipotesi in cui il trust, il disponente (cosiddetto “settlor”), l’amministratore (il cosiddetto “trustee”) e le attività siano all’estero. Sino al 31 dicembre 2013, in tali casi, non era prevista alcuna imposizione.
Un trust con beneficiario israeliano (cd. “Israeli Beneficiary Trust”) può essere considerato tale qualora tutti i disponenti risiedano all’estero ed almeno uno dei beneficiari sia residente in Israele.
Le somme sono tassate con aliquota del 30 % nel momento in cui vengono distribuite al beneficiario, mentre nessuna imposizione è prevista in capo al trust.
In questi casi, in presenza di trust familiari, è tuttavia previsto anche un regime alternativo che consente al trustee di optare per una tassazione in capo al trust; in tal caso al reddito annuale si applica l’aliquota del 25 % (ma solo per la parte attribuibile ai beneficiari residenti in Israele).
Regime di participation exemption (PEX) per le holding
Al fine di favorire gli investimenti in soggetti esteri è previsto un regime fiscale speciale per le holding israeliane che acquisiscono quote di partecipazione in società estere.
Sono esenti da tassazione i dividendi erogati dal soggetto estero ed i capital gain realizzati da parte della holding con la vendita di tali quote.
Inoltre i dividendi pagati dalla holding ai soci non residenti vengono assoggettati ad una ritenuta fiscale del 5 % (e non a quella ordinaria del 25 %).
Transfer pricing
L’articolo 85A del codice tributario israeliano (Income Tax Ordinance - “ITO”) prevede che qualora una transazione fra una società israeliana ed un soggetto estero correlato venga realizzata a condizioni “non di mercato” e da ciò ne derivi un reddito inferiore per la società residente, l’autorità fiscale possa “ricondurre” l’operazione stessa a quella che sarebbe stata posta in essere tra parti indipendenti.
Nel 2006 è stata emanata la normativa sui metodi di transfer pricing utilizzabili la quale è conforme alle Direttive OCSE. Queste ultime, nella versione del 1995, prevedevano una vera e propria gerarchia dei metodi, preferendo quelli tradizionali a quelli reddituali (e considerati questi ultimi come residuali rispetto ai primi).
Le “Guidelines” OCSE 2010 introducono il concetto del metodo più appropriato (cd. “MAM”) alle circostanze specifiche del caso (“Selection of the most appropriate transfer pricing method to the circumstances of the case, Cap. II part. I”) conferendo pari dignità a tutti i metodi.
In Israele uno studio dettagliato sulla politica dei prezzi di trasferimento deve essere consegnato dalla società agli organi di controllo qualora richiesto.
Normativa “Controlled foreign companies” (“CFC”)
La normativa CFC consente la tassazione in capo al socio, pro quota, del reddito prodotto dal soggetto estero controllato. A partire dal 1° gennaio 2014, sono state apportate alcune modifiche all’art. 75B del codice tributario secondo cui un soggetto estero può essere considerato CFC qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- le azioni della compagnia estera non vengono offerte al pubblico oppure vengono collocate presso il pubblico in misura inferiore al 30 %;
- il soggetto estero è localizzato in un paese a bassa fiscalità, con aliquota inferiore al 15 % (e non più al 20 % come nel 2013);
- più società israeliane controllano, direttamente o indirettamente, più del 50 % della società estera oppure, un solo soggetto residente, controlla più del 40 % della società estera.
In questi casi il reddito viene imputato per trasparenza in capo al socio e tassato in base alla normativa israeliana.
Imposta sul valore aggiunto
L’IVA è dovuta sul consumo di beni e servizi ad ogni livello di commercializzazione comprese le importazioni. L’aliquota ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto non è stata coinvolta dalla riforma per il 2017 ed è stata confermata al 17 %.
L’aliquota zero si applica ad alcuni servizi resi a soggetti non residenti (in particolare ai servizi turistici), alle esportazioni, alla cessione di frutta e vegetali, al trasporto merci marittimo e aereo.
Le società con volume di affari superiore a circa 2.000.000 ILS debbono versare l’IVA mensilmente; in caso contrario sono tenute al versamento con cadenza bimestrale. L’imposta non è dovuta, in nessun caso, se il volume di affari dell’operatore è inferiore a 100.000 ILS.
Dal 1° gennaio 2012 tutte le imprese sono obbligate a trasmettere telematicamente i dati IVA alle autorità fiscali. Il report da inviare deve includere non solo ogni dato che consenta il conteggio dell’imposta dovuta ma anche la partita IVA di ciascun cliente e fornitore.
Le imposte sugli immobili
L’acquisto di immobili residenziali è soggetto ad una imposta che si applica con aliquota che varia dallo 0 al 10%. In particolare:
Prezzo di acquisto prima casa | Aliquota |
Da 0 a 1.623.320 | 0% |
1.623.320 – 1.925.460 ILS | 3,5% |
1.925.460 – 4.967.445 ILS | 5% |
4.967.445 – 16.558.150 ILS | 8% |
Sopra i 16.558.150 ILS | 10% |
Dalla seconda casa in poi le aliquote invece sono:
Prezzo di acquisto prima casa | Aliquota |
Da 0 a 4.967.445 ILS | 8% |
Sopra i 4.967.445 ILS | 10% |
Esiste inoltre una tassa di possesso, in vigore dal primo gennaio 2017. In questo caso i contribuenti con più di due case sul territorio nazionale versano infatti un’imposta dell’1 per cento sul valore stimato di tutti gli appartamenti di proprietà a partire dal terzo.
I contribuenti hanno la facoltà di scegliere quali immobili tassare e quali no. Il tetto massimo dell’imposta è di 1.500 ILS al mese. In un anno si arriverà a pagare una somma che non potrà superare i 18.000 ILS per appartamento. Per il primo anno di applicazione ogni contribuente doveva presentare una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate nazionale (la Israel Tax Authority), in cui andavano indicati i dati di dettaglio di tutti gli appartamenti residenziali detenuti. A regime (a partire dal 2018) l'Amministrazione finanziaria invierà ai cittadini il dettaglio con l’indicazione degli appartamenti per cui è dovuta l'imposta. A quel punto i contribuenti avranno 30 giorni di tempo per decidere su quali appartamenti versare l’imposta.
Aspetti internazionali
Il buon andamento dell’economia israeliana è strettamente connesso alla sua capacità di attrarre capitali esteri. Funzionali a questo obiettivo sono non solo le iniziative governative che riconoscono agli investitori di altri paesi benefici di natura fiscale ma anche un ottimo rating a livello internazionale che, in termini di competitività, pone il paese nelle primissime posizioni.
Gli accordi contro le doppie imposizioni firmati da Israele sono attualmente più di 50 (l’accordo con l’Italia è stato firmato a Roma l'8 settembre 1995, ratificato con legge n. 371 del 9 ottobre 1997 ed entrato in vigore dal 6 agosto 1998).
Nel 2010 il paese è divenuto membro dell’OCSE.
Israele rientra fra paesi che hanno aderito al programma denominato “Common Reporting Standard” (CRS) emanato dall’OCSE nel mese di febbraio 2014. La finalità è quella di assicurare lo scambio automatico dei dati fra i paesi partecipanti all’iniziativa al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale. A partire dal 1° gennaio 2016 i conti finanziari detenuti dai soggetti non residenti saranno identificati e segnalati alle autorità fiscali dei paesi interessati.
Forma di governo: repubblica parlamentare
Capitale: Gerusalemme
Moneta: nuovo siclo israeliano (ILS) (1 € = 4,28 ILS)
Lingua ufficiale: ebraico
Accordi con l'Italia: convenzione contro le doppie imposizioni firmata a Roma l'8 settembre 1995, ratificata con legge n. 371 del 9 ottobre 1997 ed entrata in vigore dal 6 agosto 1998
Fonti informative utilizzate:
- sito del ministero delle Finanze;
- Deloitte;
- Ernst Young.
aggiornamento: maggio 2017 (aggiornamento a cura di V. Rossi)