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Il sistema fiscale italiano si fonda sul principio di capacità contributiva, formulato dall’articolo 53 della Costituzione

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Il sistema fiscale italiano si fonda sul principio di capacità contributiva, formulato nell’articolo 53 della Costituzione: le prestazioni tributarie devono gravare in modo uniforme sui contribuenti che manifestano la stessa capacità contributiva, e in modo differente, secondo il criterio della progressività e su quelli che hanno manifestazioni di ricchezza differenti. Nella realizzazione di tale obiettivo è stata istituita l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) che trova la sua disciplina nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con Dpr n. 917 del 22 dicembre 1986. Nel Tuir è codificata anche l’imposta sui redditi delle società (Ires), mentre le altre imposte trovano disciplina in singoli decreti (l’imposta sul valore aggiunto nel Dpr n. 633 del 26 ottobre 1972, l’imposta di registro nel Testo unico del 26 aprile 1986, n. 131; l’imposta regionale sulle attività produttive e l’addizionale regionale all’Irpef nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; l’addizionale comunale all’Irpef nel decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998). 
  La tassazione delle persone fisiche I soggetti passivi  Sono soggetti passivi dell’Irpef sia i residenti sia i non residenti nel territorio dello Stato. Sono considerati residenti coloro che sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè per almeno 183 giorni, 184 per gli anni bisestili) o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto una presunzione di residenza in base alla quale si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni, individuati con decreto, ancora da emanare, del Ministero dell’economia e delle finanze. 
  La base imponibile e le aliquote  L’Irpef è un’imposta progressiva per scaglioni, cioè non si applica in misura unica e fissa sui redditi posseduti, indipendentemente dal loro ammontare: il reddito imponibile viene suddiviso in più scaglioni, ad ognuno dei quali si applica un’aliquota d’imposta crescente. Per determinare il reddito imponibile (prima colonna della successiva tabella) è sufficiente sottrarre dal reddito complessivo (costituito dalla somma dei redditi netti di categoria): la deduzione per l'abitazione principale (e sue pertinenze, cioè le unità classificabili come magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza fine di lucro, tettoie chiuse o aperte) e gli oneri deducibili, cioè tutte le spese che non sono state già prese in considerazione per la determinazione dei singoli redditi (ad esempio, le spese mediche per invalidità o handicap, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e alcuni volontari, i versamenti per le pensioni integrative, l’assegno corrisposto al coniuge in caso di separazione o divorzio, le erogazioni versate alla chiesa cattolica o altre chiese indicate dalla legge entro certi limiti, i contributi per i paesi in via di sviluppo, il 50 % delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’adozione di minori stranieri, purché certificate dagli enti autorizzati a curare le relative procedure). Applicando le seguenti aliquote al reddito imponibile, si ottiene l'imposta lorda:

 
reddito imponibile aliquota IRPEF (lorda)
Fino a 15.000 euro 23% 23% sull’intero importo
da 15.001 a 28.000 euro 27% 3.450 euro+27% sulla parte eccedente 15.000 euro
da 28.001 a 55.000 euro 38% 6.960 euro+38% sulla parte eccedente 28.000 euro
da 55.001 a 75.000 euro 41% 17.220 euro+41% sulla parte eccedente 55.000 euro
Oltre 75.000 euro 43% 25.420 euro+43% sulla parte eccedente 75.000 euro

Il prelievo effettivo (imposta netta) è determinato diminuendo l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute dalla legge e che hanno la funzione di adeguare ulteriormente il prelievo alla situazione personale del contribuente: detrazioni per carichi di famiglia: somme da detrarre per figli, coniuge o altri familiari a carico, graduate in base al reddito complessivo del contribuente e al numero dei figli; detrazioni per lavoro dipendente (incluse le pensioni) in modo graduato rispetto all’ammontare dello stesso; detrazioni per oneri che non rientrano tra quelli deducibili: si tratta di spese personali che prima della riforma del 1997 potevano essere dedotte dalla base imponibile, e oggi invece costituiscono "oneri detraibili” (varie tipologie di spese relative all’abitazione principale, spese sanitarie per la parte eccedente euro 129,11, spese per l’istruzione, interessi passivi sui mutui per l’acquisto della prima abitazione, spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, spese sostenute per l’acquisto dei veicoli, dei sussidi tecnici e informatici e gli altri mezzi di ausilio per i portatori di handicap, ecc.). Il calcolo dell’imposta va effettuato tenendo conto anche dei versamenti d’acconto effettuati nel periodo d’imposta precedente, delle eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione e delle ritenute subite in relazione alle singole categorie di reddito dichiarate. L'Irpef non è dovuta oppure non è rimborsata, né può essere utilizzata in compensazione se l’importo dovuto non supera i 12 euro (per altri aspetti vedi scheda in dettaglio). 

  La tassazione delle società  I soggetti passivi  A decorrere dal 1° gennaio 2004 è stata modificata la tassazione del reddito delle società e introdotta l’imposta sui redditi societari (Ires) che ha sostituito l’Imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg). Sono soggetti passivi Ires le società di capitali (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e cooperative sociali,  nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato); gli enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che  esercitano l’attività nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione; società di ogni tipo (tranne le società semplici, le società e le associazioni ad esse equiparate. Le società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice) non sono soggette all'Ires. Per tali società è applicabile il principio della trasparenza in base al quale, indipendentemente dall'effettiva percezione, il reddito prodotto dalla società è assoggettato a tassazione pro quota in capo ai soci secondo le regole previste per la tassazione dei soggetti Irpef.   Base imponibile e aliquote La base imponibile dei soggetti Ires è costituita dal reddito d’impresa i cui criteri di determinazione sono i medesimi descritti ai fini Irpef. La  base  imponibile  dei  soggetti  Ires  è  costituita  dal  reddito  d’impresa  i cui  criteri  di determinazione  sono gli stessi descritti  ai  fini  Irpef.  Tuttavia,  ai  fini  Ires,  sono  state introdotte talune novità che hanno importanti riflessi sul calcolo dell’imponibile. Contemporaneamente  alla  soppressione  definitiva  della Dual  Income  Tax (Dit,  sistema  di tassazione che prevedeva l'applicazione di un'imposta ridotta, nella misura del 19%, rispetto a quella  ordinaria,  alla  parte  degli  utili  d'impresa  corrispondente  alla  remunerazione  ordinaria dell'incremento  di  capitale  netto  verificatosi  nell'esercizio)  è  stata  prevista  l’applicazione di un’aliquota  unica  d’imposta fissata  dal  2008  nella  misura  del  27,5 % del  reddito  imponibile (applicata  con  una  maggiorazione  del  10,5% a  carico  delle c.d.  società  non  operative e, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, del 3,5% a carico di istituti di credito, società di gestione comune di fondi mobiliari, capogruppo di gruppi bancari,  SIM,  intermediari  finanziari,  istituti  di  moneta  elettronica, istituti  di  pagamento,
società finanziarie e Banca d’Italia). Dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, è prevista la riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24%. Tuttavia, ai fini Ires, sono state introdotte novità che hanno importanti riflessi sul calcolo dell’imponibile (per altri aspetti vedi scheda in dettaglio).    L'imposta sul valore aggiunto (Iva)  Sono assoggettate a imposta le persone fisiche e giuridiche che effettuano operazioni a titolo oneroso riconducibili ad un’attività (indipendentemente dalla natura della stessa) diversa da quella di lavoro dipendente o che non sia espressamente esente. In linea di principio, il sistema assicura che l'imposta incida unicamente sul consumatore finale. Per gli operatori commerciali sussiste generalmente la possibilità di detrarre l'imposta pagata nei passaggi produttivi intermedi. L'Iva è generalmente applicata su ciascuna cessione di beni e/o prestazione di servizi effettuata nel territorio dello Stato.
L’imposta viene determinata periodicamente e per masse di operazioni. Per i beni esportati o per i servizi che ai sensi della legge si considerano non effettuati nel territorio dello Stato o all'interno dell'Unione europea, il cedente non è tenuto ad applicare l'imposta ma deve comunque emettere la fattura con l'indicazione del titolo di non imponibilità dell'operazione. Per le operazioni intracomunitarie il soggetto che acquista un bene mobile da un altro soggetto appartenente a uno stato aderente all’Unione europea è tenuto ad integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’IVA. Tramite il meccanismo dell’inversione contabile (“reverse charge”), l'importo dell'Iva viene caricato sia sul registro degli acquisti, sia sul registro delle vendite, rendendo neutrale l'impatto economico e finanziario dell'operazione. L’aliquota ordinaria è fissata al 22% (vedasi Scheda per altri dettagli).

  Le altre imposte L'imposta di registro  Gli atti sono soggetti a tassazione in base alle aliquote indicate nella tariffa allegata al decreto istitutivo (Testo Unico del 24 aprile 1986, n. 131), in misura proporzionale al valore dell'atto registrato. In alcuni casi sono tassati in misura fissa. A seconda del termine prescritto per la loro registrazione, gli atti si distinguono in: atti da registrare in termine fisso, che devono essere registrati obbligatoriamente entro il termine fisso (30 giorni per le locazioni di immobili, 20 giorni per altri atti formati in Italia come, ad esempio, vendite di immobili, contratti preliminari, fideiussioni, cessioni di azienda, accolli di debiti, o 60 giorni se formati all'estero; atti da registrare "in caso d'uso", cioè quelli che vanno registrati soltanto quando vengono depositati presso le cancellerie giudiziarie per l'esplicazione di attività amministrative, o presso le Amministrazioni dello Stato, o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo.    L'imposta sulle successioni e donazioni  L'imposta è dovuta sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte avvenuti a decorrere dal 3 ottobre 2006 esclusi i trasferimenti di titoli di Stato, crediti verso lo Stato, quote di fondi comuni per la parte corrispondente al valore di titoli di Stato). Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i legatari che beneficiano di: beni immobili e diritti reali immobiliari (la valutazione degli immobili avviene mediante la moltiplicazione delle rendite catastali per appositi coefficienti di aggiornamento), azioni e quote di partecipazione al capitale di società (il valore è dato dal patrimonio netto contabile), obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato), aziende (il valore è dato dal patrimonio netto contabile senza valutare le immobilizzazioni e l'avviamento) crediti e denaro, beni mobili (gioielli, mobili). Quando nell'attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all'imposta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale pari, rispettivamente, al 2 % e all'1 % del valore degli immobili, con un versamento minimo di 168 euro (per altri aspetti vedi Scheda in dettaglio).    L'imposta regionale sulle attività produttive (Irap)  L'Irap è un'imposta locale, applicata sul valore della produzione generata in ogni periodo d'imposta da soggetti esercenti attività produttive nel territorio dello Stato e spetta alla Regione nel cui territorio il soggetto passivo dispone di una sede fissa per almeno tre mesi nel periodo di imposta di riferimento. Nell’ipotesi in cui l’attività è esercitata in più regioni ovvero è esercitata sia in Italia che all’estero, sono previste precise regole per l’assoggettamento ad IRAP e la ripartizione dell’imposta per ciascuna Regione ovvero l’esclusione dalla stessa per la parte di attività svolta fuori dal territorio nazionale con modalità differenti per le diverse categorie di soggetti passivi. Le società non residenti fiscalmente in Italia sono soggette all'IRAP solo sul valore della produzione generata attraverso stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Sono soggetti passivi: società di capitali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un’attività commerciale, amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.), enti non commerciali residenti, società ed enti non residenti di qualsiasi tipo, persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo; produttori agricoli (solo se non esonerati). La base imponibile dell'Irap è rappresentata dal valore netto della produzione, calcolata come differenza tra le macroclassi A e B (ad eccezione di alcune voci) del conto economico (vedi Scheda per altri dettagli).   Le addizionali regionali e comunali all’Irpef  Le addizionali regionali e comunali all’Irpef sono dovute, rispettivamente, alla Regione e al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1º gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa. La base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili e della rendita dell'abitazione principale (e relative pertinenze). Le addizionali non sono dovute qualora per lo stesso anno non è dovuta l'Irpef, anche se per effetto delle detrazioni e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta a titolo definitivo. Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, le addizionali regionali e comunali all'Irpef vengono determinate dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi. L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita nella misura dell’1,23% con facoltà per le Regioni di fissare, non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce, una maggiorazione dell’aliquota ordinaria che non può superare il 2,1%.
L'addizionale comunale si articola in due aliquote distinte, una di compartecipazione dell'addizionale IRPEF, uguale per tutti i Comuni, che viene fissata ogni anno con un decreto del Ministro delle Finanze entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di applicazione con conseguente riduzione delle aliquote IRPEF (finora lo Stato non ha mai deliberato alcuna aliquota), l'altra opzionale e variabile, ulteriore rispetto all'IRPEF, rimessa alla discrezionalità dei Comuni che possono istituirla con una propria delibera entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione con un incremento massimo dello 0,8%.
  Imposta sul valore degli immobili e delle attività finanziarie all’estero (IVIE-IVAFE) A decorrere dall’anno d’imposta 2011, da parte delle persone fisiche residenti in Italia è dovuta un’imposta sul valore degli immobili ubicati all’estero detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso essi siano destinati. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l’imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate in catasto come “abitazioni di lusso” (per ulteriori particolari vedi Scheda in dettaglio).

Imposta unica comunale (IUC) L’imposta, introdotta dal 1° gennaio 2014, si fonda su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone, infatti, delle seguenti tipologie di imposta: l’imposta municipale propria, la tassa sui servizi indivisibili e la tariffa sui rifiuti.
L’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, è dovuta dal possessore di immobili (fabbricati o terreni agricoli) ma non si applica al possesso dell’abitazione principale (e relative pertinenze) ad eccezione di quelle classificate in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (c.d. abitazioni di lusso) che però beneficiano dell’aliquota ridotta e della detrazione di 200 euro (cfr. infra). La base imponibile è costituita dalla rendita catastale dell'immobile o dal reddito dominicale del terreno, rivalutati rispettivamente del 5% o del 25%, moltiplicati per un determinato coefficiente che è funzione della categoria catastale di appartenenza. Alla base imponibile si applicano le seguenti aliquote di base (modificabili con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione). La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Sono esenti dal versamento dell'imposta i terreni agricoli, anche non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani (di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT ovvero ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani (di cui all'elenco ISTAT), purché posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
La tassa sui servizi indivisibili (TASI) riguarda la componente riferita ai servizi indivisibili legati all’immobile (come la manutenzione del manto stradale, la pubblica illuminazione, ecc.) ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari, aree scoperte e aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
La tariffa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (giardini condominiali, cortili, ecc.) e le parti comuni dell’edificio non detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale, aree destinate al parcheggio). La base imponibile è costituita dalla superficie dell’immobile.
(per altri aspetti vedasi Scheda in dettaglio).

  Imposta sulle transazioni finanziarie (ITF)
L’imposta si applica alle seguenti fattispecie:
  • trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi (a decorrere dal 1° marzo 2013);
  • operazioni su strumenti finanziari derivati e su titoli che abbiano come sottostante gli strumenti di cui sopra (a decorrere dal 1° luglio 2013);
  • operazioni ad alta frequenza relative a trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi (a decorrere dal 1° marzo 2013);
  • operazioni ad alta frequenza relative a operazioni su strumenti finanziari derivati (a decorrere dal 1° luglio 2013).
Per ulteriori dettagli vedi Scheda un dettaglio.


Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamenti In linea di principio, i contribuenti tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi sia della dichiarazione IVA (contribuenti che possiedono redditi di impresa e redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni) sono obbligati a presentare la dichiarazione unificata, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato (banca o ufficio postale). Sempre in linea generale, per ciascun periodo di imposta, il versamento dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP è strutturato sul versamento di due acconti (entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di inizio del periodo di imposta ed entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di inizio del periodo di imposta) e un saldo (entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di inizio del periodo di imposta successivo a quello di riferimento). Per il pagamento di imposte dirette, Iva, imposte sostitutive, contributi e premi, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, utilizzano il modello di versamento F24 che consente al di effettuare il pagamento delle somme dovute compensando i debiti di qualsiasi natura con eventuali crediti di qualsiasi natura mediante un'unica operazione (per altri aspetti vedasi Scheda in dettaglio).


Capitale: Roma
Lingua ufficiale: italiano
Valuta: euro (eccetto il comune di Campione d’Italia che adotta il franco svizzero)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare



Versione completa della scheda






Fonti informative
sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate







aggiornamento: marzo 2017





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