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Schede Paese

Jersey

Identità internazionale e governo autonomo sono le due caratteristiche di uno Stato non formalmente indipendente

bandiera di jersey

Il Baliato di Jersey è una dipendenza della Corona britannica che non fa parte del Regno Unito. Non è considerato formalmente uno Stato indipendente ma ha una propria identità internazionale e un governo autonomo. Pur essendo completamente autonomo da punto di vista normativo e di bilancio dipende dal Regno Unito per quanto riguarda alcune questioni soprattutto di politica internazionale e difesa. Prima che la Gran Bretagna mettesse in pratica l’uscita dalle istituzioni europee, Jersey non faceva parte dell’Unione europea ma era parte dell’area di libero scambio europea. L’isola ha inoltre stipulato alcuni accordi internazionali; infatti in alcuni ambiti - tra cui quello fiscale - il Regno Unito ha delegato le dipendenze della Corona a stipulare propri accordi internazionali.
Il principale settore economico del Jersey è quello dei servizi finanziari e legali internazionali. Altri settori economici importanti sono le costruzioni, l’agricoltura, il turismo e le telecomunicazioni.
Per via delle caratteristiche del suo ordinamento tributario, il Paese ha ricevuto richiami da parte delle organizzazioni internazionali (Ue e Ocse in primo luogo). Per questo motivo, a partire dal 2007-2008, Jersey ha iniziato un processo di riforma del sistema tributario che potesse venire incontro alle regole sulla concorrenza fiscale dell’Unione europea mantenendo contemporaneamente un alto grado di competitività fiscale.

La tassazione sul reddito delle persone fisiche
Le persone fisiche sono suddivise in ordinariamente residenti, residenti e non residenti. In generale è considerato residente il soggetto che trascorre nel Paese più di 183 giorni oppure una media annuale di 90 giorni in quattro anni consecutivi e ha un alloggio permanentemente disponibile nell’isola. Nel caso vi sia maggiore continuità di permanenza nel Paese rispetto a questi termini minimi il soggetto sarà considerato ordinariamente residente.
Gli ordinariamente residenti sono tassati su tutti i loro redditi di fonte interna o estera, i residenti soltanto su quelli di fonte interna e su quelli esteri trasferiti nel Paese. I non residenti sono tassati soltanto sui redditi di fonte interna con alcune eccezioni come ad esempio gli interessi provenienti da banche di Jersey.

I redditi soggetti a tassazione sono:

  • i redditi da lavoro (compresi i benefit tassabili) e da pensione (per le liquidazioni è previsto un limite non tassato di 50mila sterline)
  • i redditi da lavoro autonomo
  • gli interessi e i dividendi
  • i redditi da locazioni
  • i redditi provenienti da trust

Per i lavoratori dipendenti è previsto che i datori di lavoro fungano da sostituto di imposta effettuando le ritenute sui pagamenti effettuati. L’imposta può essere calcolata in due modi differenti considerando quello che comporta l’onere minore. Il primo metodo prevede un’aliquota fissa del 20% e l’applicazione delle seguenti deduzioni:

  • contributi previdenziali
  • deduzione per figli in età scolare (3.060 sterline per figlio). Qualora il minore riceva redditi da capitali la deduzione è ridotta per un ammontare pari ad una sterlina ogni sterlina guadagnata oltre le 3.000 sterline
  • deduzione per figli frequentanti le scuole superiori e l’università (6.000 sterline). Qualora il figlio riceva redditi da capitali la deduzione è ridotta per un ammontare pari a tre sterline ogni due sterline guadagnate oltre le 3.000 sterline
  • deduzione per genitori single (4.590 sterline)


Il secondo metodo risulta più conveniente per chi abbia redditi medio bassi. In questo caso l’aliquota è del 26% ma si può godere di molte più deduzioni. Oltre a quelle già viste abbiamo:

  • soglia di esenzione per una persona single (16.550 sterline)
  • soglia di esenzione per una coppia sposata o unita civilmente (26.550 sterline)
  • deduzione per il reddito del partner (7.350 sterline)
  • deduzione per interessi sui mutui (fino a 7500 sterline)

Per i contribuenti ad alto reddito che desiderano prendere la residenza nel Jersey è previsto uno speciale regime fiscale. In questo caso è in vigore un’aliquota del 20% che si applica sui redditi di qualsiasi provenienza inferiori alle 725mila sterline. L’aliquota si riduce all’1% per i redditi eccedenti questa soglia. Sono inoltre tassati al 20% i redditi provenienti da proprietà nel Jersey. Al fine di poter accedere a questo regime il contribuente deve mostrare la possibilità di mantenere un livello di reddito tale da generare entrate fiscali almeno pari a 145mila sterline (occorre quindi che il reddito sia superiore a 725mila sterline). Deve inoltre avere una ricchezza personale di almeno 10 milioni di sterline e impegnarsi ad acquistare o affittare entro due anni dalla richiesta di residenza una proprietà del valore di almeno 2,5 milioni di sterline (1,25 milioni di sterline se si tratta di un appartamento). Il rispetto di questi requisiti non garantisce l’accettazione della richiesta poiché il Ministero si riserva il diritto di valutare il contributo che potrà essere dato dal nuovo residente a beneficio della comunità locale non solo in termini economici ma anche culturali, sociali, di attività di volontariato e di solidarietà. Ne verrà inoltre valutata la reputazione ed i piani relativi alle attività future.  

Recenti sviluppi nel regime di tassazione personale
Negli ultimi anni l’imposta sul reddito delle persone fisiche ha subito alcune modificazioni che hanno riguardato soprattutto gli aspetti dichiarativi e di versamento delle imposte dovute.
Un primo cambiamento è relativo alla graduale eliminazione delle dichiarazioni congiunte per le coppie sposate (o unite civilmente). Tradizionalmente, infatti, le coppie erano sempre tassate congiuntamente (tranne casi specifici), presentavano un’unica dichiarazione in cui venivano sommati i redditi e beneficiavano di specifiche detrazioni. Il responsabile della dichiarazione congiunta era il Contribuente principale che era anche l’unico autorizzato ai relativi rapporti con l’autorità fiscale. A partire dal 2022 è iniziato un processo che porterà gradualmente e ad avere solo dichiarazioni personali.
Il secondo cambiamento è relativo all’anno di imposta cui si riferiscono i pagamenti degli acconti. Tradizionalmente, infatti, il sistema in vigore a Jersey prevedeva che nel corso dell’anno successivo a quello di imposta il contribuente pagasse degli acconti relativi all’anno precedente e saldasse con la presentazione della dichiarazione dei redditi da presentare entro il 30 novembre. A partire dal 2006 però per i nuovi contribuenti è previsto che gli acconti fossero relativi all’anno in corso e solo l’eventuale saldo fosse lasciato all’anno successivo (la dichiarazione viene anticipata al 31 luglio). Nel 2020 la norma ha previsto il graduale passaggio al nuovo regime anche per quanti erano ancora rimasti nel vecchio sistema.

La tassazione delle imprese
Le società residenti sono tassate su tutti i redditi di provenienza interna o estera mentre quelle non residenti solo sui redditi interni. Ai fini fiscali, per l’ordinamento del Jersey il Regno Unito è considerato “estero” sia per quanto riguarda la residenza delle imprese che la provenienza del reddito. Dal 2008 è stato introdotto il così detto sistema zero/dieci che prevede in genere un’aliquota nulla per le società residenti in Jersey o che vi hanno una stabile organizzazione. A questa regola generale fanno eccezione le società operanti nel campo finanziario (aliquota del 10%) e quelle che gestiscono utilities, l’industria della cannabis e i grandi gruppi di commercio al dettaglio per i quali è prevista un’aliquota del 20%. L’aliquota del 20% è prevista anche per i redditi provenienti dallo sfruttamento delle proprietà immobiliari nel Jersey e dalla vendita di carburanti.
Per le perdite è consentito il riporto indietro per un anno alle sole società che gestiscono utilities mentre il riporto in avanti è senza scadenza per tutte le società. Indipendentemente dall’aliquota applicata sulle società, la tassazione avviene in capo ai soci residenti nel Paese che posseggono almeno il 2% delle azioni. Questi contribuenti ricevono un credito di imposta per quanto già versato dalla società.
Se in generale a Jersey non esiste tassazione di gruppo è possibile però praticare la compensazione delle perdite all’interno del gruppo ma solo tra imprese per le quali è prevista la medesima aliquota.
L’anno fiscale corrisponde all’anno di calendario e la dichiarazione dei redditi va inviata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Nel corso dell’anno le imprese devono versare due anticipi di imposta pari ognuna al 50% di quella presunta rispettivamente il 31 marzo ed il 30 novembre. Per le imprese di maggiori dimensioni la scadenza è anticipata al 30 settembre.
 
Il trattamento fiscale di interessi, dividendi e royalties
Interessi, dividendi e royalties sono considerati come parte del reddito d’impresa e tassati come tali. Per quanto riguarda i dividendi, se questi provengono da un reddito già soggetto a tassazione, danno luogo ad un credito di imposta pari al minore tra l’imposta pagata e il 10% del dividendo lordo.

L'imposta sulle merci e sui servizi
L’imposta introdotta dal 2008 colpisce le importazioni e le transazioni interne al Paese di beni e servizi. La base imponibile è data dal valore netto del bene o servizio (inclusivo di eventuali diritti doganali e spese di trasporto, assicurazione, eccetera) prima dell’applicazione dell’imposta. Il meccanismo prevede, infatti, da parte dei soggetti passivi, la possibilità di richiedere a rimborso l’imposta pagata in fase di acquisto in modo da non generare un effetto cascata sul prezzo finale. Tutte le attività economiche che abbiano ricavi superiori a 300mila sterline annuali debbono registrarsi come soggetti passivi per l’imposta ed applicarla alle loro transazioni. L’iscrizione può essere fatta, su base volontaria, anche da soggetti con ricavi inferiori alla soglia. Alcune categorie di persone giuridiche (banche, fondi, trust) che operano prevalentemente con i non residenti possono richiedere di essere registrati come “entità di servizi internazionali” le cui operazioni saranno considerate fuori dal campo di applicazione dell’imposta su merci e servizi.
L’aliquota generale è del 5% (incrementata nel 2011 dal precedente 3%) mentre esiste un’aliquota zero per le esportazioni, i servizi internazionali, le prescrizioni mediche e gli affitti di abitazioni. Sono esenti dall’imposta i servizi finanziari, assicurativi, postali, medici e paramedici e quelli di istruzione.

L'imposta sulle transazioni di immobili
La tassazione delle transazioni di immobili è applicata in modo differente a seconda che riguardi direttamente il bene oppure quote di una entità che possiede il bene. Nel caso di acquisto diretto l’imposizione avviene per mezzo dell’imposta di registro che varia a seconda delle situazioni. In genere vi è un’imposta fissa di 80 sterline cui si aggiunge un ammontare calcolato sulla base di un sistema di aliquote a scaglioni a seconda del valore dell’immobile.
Per le successioni è prevista unicamente la quota fissa di 80 sterline.
Nel caso dell’acquisto del primo immobile (edificio o terreno) fino ad un valore di 500mila sterline è previsto un sistema di aliquote ridotto rispetto a quello standard. Al superamento di tale limite si perde però ogni beneficio e occorre utilizzare le aliquote standard.
Nel caso in cui siano invece acquistate quote di entità contenenti immobili o terreni viene applicata l’imposta sulle transazioni di immobili che opera con le stesse aliquote di quella di registro. Qualora però in cui si acquisisca almeno il 50% delle partecipazioni di soggetti contenenti proprietà immobiliari che eccedono certe soglie di valore l’imposta da pagare sarà la Enveloped Property Transactions tax che prevede aliquote differenziate a seconda della tipologia di proprietà (residenziale o commerciale) o della forma contrattuale con cui sono detenute (proprietà o leasing di lungo periodo).

Rapporti internazionali
Sebbene in passato il Jersey sia stato abbastanza restio alla firma di trattati in ambito fiscale, anche a causa delle pressioni internazionali e degli impegni presi in sede Ocse, negli ultimi anni il Paese ha stipulato diversi Trattati internazionali in materia fiscale. In particolare ha stipulato 38 trattati per lo scambio di informazioni in materia fiscale (tra cui quello con l’Italia) e 27 Accordi contro le doppie imposizioni.
L’accordo con l’Italia è stato firmato nel 2011 ed è entrato in vigore il primo gennaio 2015. Inoltre il Jersey ha stipulato diversi accordi internazionali in materia fiscale con l’Ue (come ad esempio l’adozione della direttiva sul risparmio) e la Convenzione multilaterale Ocse per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti entrata in vigore nel 2018.
L’Ocse ha inserito il Jersey tra le giurisdizioni che rispettano gli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Tale valutazione è condivisa anche nel nostro Paese che infatti lo include nella white list (di cui al D.M. 4 settembre 1996) dei Paesi che garantiscono un’adeguata attività di scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali.

Capitale: Saint Helier
Lingua: inglese, francese
Moneta: sterlina di Jersey (viene utilizzata anche la sterlina britannica)
Forma istituzionale: dipendenza della corona britannica

Fonti
Governo del Jersey (sito istituzionale)
Deloitte: “Jersey highlights 2022”
PWC: “Jersey, Channel islands”
 


aggiornamento: gennaio 2023


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