Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Schede Paese

Kazakhstan

Risale al 2002 il codice della Repubblica di Kazakhstan sulla tassazione e altri pagamenti obbligatori all’erario

bandiera Kazakhstan
Lo Stato, divenuto indipendente nel 1991 a seguito della fine dell’Unione Sovietica, ha dovuto creare ex novo un sistema fiscale. Subito dopo l’indipendenza venne infatti emanato un decreto sulla” tassazione delle imprese, associazioni e organizzazioni”. Nel 1995 venne emanato un nuovo decreto sulla “tassazione e altri pagamenti obbligatori all’erario” che regolava il sistema fiscale in Kazkhstan. Tale decreto aveva però solo una valenza generale e rimandava a istruzioni ministeriali per le informazioni sulle specifiche imposte. Solo nel 2002 con il “codice della Repubblica di Kazakhstan sulla tassazione e altri pagamenti obbligatori all’erario” venne licenziato un testo legislativo più completo. Tale codice è infatti suddiviso in due parti: la prima stabilisce gli aspetti generali del sistema fiscale e i rapporti tra lo Stato ed i contribuenti, la seconda descrive le singole imposte con le procedure di calcolo e pagamento. Nel 2012 tale codice è stato oggetto di una nuova riforma. Ogni anno viene fissato un indice mensile di calcolo (MCI) sulla base del quale vengono modificati i parametri non solo fiscali ma anche salariali, pensionistici ecc. Per il 2017 l'MCI è pari a 2.269 tenge.

Imposta sul reddito delle persone fisiche
L’imposta grava sui redditi percepiti da una persona fisica indipendentemente dalla loro natura o luogo di pagamento. Per i residenti sono considerati tutti i redditi di qualsiasi provenienza mentre per i non residenti solo quelli di fonte kazaca. Un contribuente si intende residente se è presente nel paese per più di 183 giorni nel corso dell’anno.
Sono esenti da imposta una serie di redditi elencati dalle legge tra cui: gli interessi sui titolo di Stato e i dividendi ricevuti da persone fisiche residenti o non residenti nel caso in cui le partecipazioni siano detenute da più di tre anni e non derivino da attività estrattive (minerarie e petrolifere) in Kazakhstan. Inoltre è possibile dedurre un importo pari a 12 volte l'MCI, i contributi previdenziali obbligatori e volontari, le spese mediche (fino a 195.672 tenge) e gli interessi sui mutui bancari per l’acquisto o la costruzione di una abitazione.
Il reddito da lavoro viene tassato con aliquota è del 10% mentre i dividendi sono tassati al 5%. Per i non residenti l’aliquota sul reddito da lavoro dipendente è del 10%, quella sui dividendi e capital gain è del 15% mentre per tutti gli altri redditi è del 20% . I datori di lavoro e coloro che effettuano specifici pagamenti sono obbligati a fungere da sostituti di imposta e a praticare le dovute ritenute. Per quanto riguarda i redditi non soggetti a tassazione alla fonte, invece, il contribuente deve provvedere a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 marzo dell’anno successivo quello di riferimento e versare l’imposta dovuta entro il 10 aprile.

Imposta sul reddito delle società
L’imposta è dovuta dalle persone giuridiche residenti o non residenti con l’eccezione delle istituzioni dello Stato. Essa grava su tutti i redditi delle società residenti e solo su quelli di fonte kazaca per le società non residenti. Si è considerati residenti se si è istituiti secondo la legge kazaca o se il luogo di amministrazione e gestione della società è nel Paese.
Il reddito imponibile è calcolato come differenza tra il totale dei ricavi e proventi e i costi connessi alla produzione del reddito e di cui la legge permette la deduzione.
I dividenti e le plusvalenze per la cessione di partecipazioni sono esenti da tassazione se non siano derivanti da attività estrattive effettuate nel paese e se le partecipazioni sono detenute da almeno tre anni. Per quanto riguarda le società non residenti tale esenzione è condizionata alla non localizzazione della società ricevente in paesi a fiscalità privilegiata. Gli interessi passivi verso terzi non correlati e non residenti in paesi a fiscalità privilegiata sono generalmente deducibili mentre sono presenti delle limitazioni per i pagamenti verso questi. In particolare il rapporto tra debiti e capitale sociale non può essere superiore a 4, rapporto incrementato a 7 nel caso di debiti con imprese finanziarie. Gli ammortamenti vanno effettuati secondo percentuali fissate dalla legge per tipologia di bene.
Le perdite possono essere riportate in avanti per un periodo di 10 anni. Le perdite derivanti dalla vendita di attività non ammortizzabili possono essere utilizzate solo a compensazione di redditi della stessa natura.
Sono previsti regimi semplificativi per le imprese di più ridotte dimensioni.
A partire dal 1 gennaio 2015 sono esenti dall’imposta sui redditi (e da quella sui terreni e le proprietà) i soggetti impegnati nei cosi detti “progetti di investimenti prioritari” ossia quelli realizzati in specifici settori, in aree identificate dalla legge e  di valore non inferiore a 2 milioni di MCI.
Il reddito imponibile è soggetto ad una aliquota del 20% con l’eccezione delle aziende agricole per le quali è prevista un’aliquota agevolata al 10%.
Le stabili organizzazioni di soggetti non residenti devono pagare un’imposta aggiuntiva pari al 15% del reddito al netto dell’imposta sui redditi già versata. In alcuni accordi contro le doppie imposizioni l’imposta aggiuntiva è ridotta del 5%.
Per i residenti è prevista un’aliquota unica del 15% per le ritenuta alla fonte nei casi di pagamenti previsti dalla legge. Per quanto riguarda i non residenti invece è prevista:

 
Tipo reddito Aliquota
Dividendi, interessi e royalties 15%
Premi di assicurazione 15%
Premi di riassicurazione 5%
Servizi internazionali di trasporto 5%
Altri reddito 20%

Per dividendi, interessi e royalties l’aliquota cresce al 20% se il ricevente risiede in un paese a fiscalità privilegiata. Nel caso di accordi contro le doppie imposizioni sono applicate le aliquote ivi previste. Il contribuente deve provvedere mensilmente al pagamento di acconti sulla base del reddito dell’anno precedente per poi presentare la dichiarazione entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento e versare l’eventuale saldo entro il 10 aprile. Sono esentati dal versamento degli acconti mensili i contribuenti nei primi due anni di attività e quelli di piccole dimensioni.

Imposta sugli immobili
L’imposta grava sul valore degli immobili così come stimato dall’amministrazione fiscale e applica aliquote differenti a seconda della natura del contribuente. In generale per persone giuridiche è pari al 1,5%, per gli imprenditori individuali e le persone giuridiche che applicano il regime semplificato allo 0,5% . Per le persone fisiche è invece previsto un complesso sistema di calcolo della base imponibile basato sull’ampiezza, la localizzazione dell’immobile, la tipologia, il tipo di utilizzo e altri parametri. Su questa viene poi applicato un sistema di scaglioni con aliquote progressive che vanno tra lo 0,05% ed l’1%. L’imposta è pagata a rate trimestrali con l’eccezione delle persone fisiche che la pagano annualmente entro il 1 ottobre dell’anno cui l’imposta si riferisce.

Imposta sui terreni
L’imposta grava sui terreni non edificati con un importo calcolato per ettaro secondo tabelle differenziate per destinazione, localizzazione, tipologia di terreno e accesso all’acqua. A ciascun terreno viene poi assegnato un punteggio di qualità cui corrisponde nella specifica tabella l’importo dovuto.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento e i versamenti vanno effettuati trimestralmente.

Social Tax
Viene pagata da imprese residenti o non residenti, ditte individuali e professionisti . Per imprese l’aliquota è dell’11% sul totale delle spese per il personale comprendenti i salari e ogni altri tipo di beneficio. Per le ditte individuali ed i professionisti l’importo a pari a due volte l’indice di valutazione mensile per ciascun addetto (compresi i soci lavoratori). Poiché l’imposta grava unicamente sui datori di lavori questi non possono rivalersi attraverso trattenute sugli stipendi dei lavoratori.

Imposta sul valore aggiunto
L’imposta è applicata sulle importazioni e sulle transazioni interne di beni e servizi. Sono obbligati a registrarsi come contribuente Iva tutte le persone giuridiche e gli imprenditori individuali che abbiano ricavi superiori a 30 mila MCI nell’anno precedente a quello di riferimento. In generale l’aliquota è del 12% mentre per le esportazioni e i servizi di trasporto verso l’estero e la vendita di alcuni beni all’interno delle aree economiche speciali è prevista un’aliquota allo 0%. Alcuni beni e servizi tra cui quelli finanziari, culturali e sanitari e le compravendite immobiliari sono invece esenti.
L’imposta dovuta si calcola deducendo quella pagata in fase di acquisto da quella ricevuta alla vendita. Tale deduzione può essere effettuata solo per transazioni imponibili e unicamente dai contribuenti registrati. Qualora il contribuente svolga sia operazioni esenti che imponibili il contribuente può scegliere tra due diverse modalità per effettuare la deduzione. La prima modalità consiste nel distinguere, attraverso la tenuta di apposite contabilità, le operazioni dei due tipi e deducendo solo l’Iva relativa a quelle imponibili. Il secondo metodo consiste in un sistema di prorata in cui l’iva viene detratta in proporzione al rapporto tra ricavi per operazioni imponibili ed il totale dei ricavi.

Regime di tassazione sulle attività estrattive
Prima della riforma del 2009 le società che a vario titolo, svolgevano attività estrattive (in particolare di petrolio e gas) potevano scegliere tra due tipologie contrattuali sull’uso del sottosuolo: il production sharing agreement (PSA) ed il Regular Subsoil Use Contract.
Con il PSA si stipulava un accordo tra impresa ed il governo per la ripartizione degli utili derivanti dall’attività estrattiva prevedendo però specifici benefici fiscali.  Nel Regular Contract invece lo Stato interveniva attraverso la tassazione dei profitti in eccesso.
Con la riforma del codice tributario del 2009 si è ristretta la possibilità di nuove accessioni al regime di PSA e si sono ridotti i benefici per quelli già esistenti. In particolari questi debbono sottostare a tutte le imposte presenti nel Codice con l’eccezione della tassa sul profitto in eccesso, della rent tax sull’esportazione di petrolio e gas condensato, delle accise sul petrolio e gas condensato e delle imposte su terre e proprietà.
 
Per chi opera in regime di Regular Subsoil Use Contract, oltre alle imposte comuni agli altri settori sono previsti:
 
  • tassa sul profitto in eccesso che prevede un’aliquota progressiva a scaglioni che si applica qualora l’utile sia almeno pari al 25% del totale delle spese deducibili che comprendono non solo quelle utilizzate ai fini dell’imposta sui redditi ma anche altre spese.
  • rent tax è pagata da chi esporta petrolio o gas naturale quando il prezzo internazionale supera i 40 dollari al barile. L’aliquota varia fino al 32% a seconda della differenza tra i prezzi internazionali e la soglia prefissata.
  • imposta sull’estrazione mineraria è una royalties basata sul prezzo internazionale del petrolio o gas e la cui aliquota varia dal 5% al 18% a seconda del volume estratto indipendentemente dal fatto che questi siano stati effettivamente venduti.
  • i bonus rappresentano delle somme una tantum dovute al momento dell’accordo di sfruttamento del sottosuolo e in quello in cui vengono effettuate delle scoperte di giacimenti economicamente sfruttabili.
Tale regime fiscale è limitato esclusivamente alle attività svolte dal contribuente nell’ambito del contratto.

Zone economiche speciali
Sono state create diverse zone economiche speciali con lo scopo di attrarre gli investimenti, favorire la creazione di un’efficiente industria manifatturiera orientata all’esportazione e introdurre nuove tecnologie. Ciascuna di queste aree è specializzata in un diverso settore economico (estrazione, manifattura, tecnologie informatiche, chimica, turismo ecc) per cui le caratteristiche specifiche variano da caso a caso. In generale, comunque esse prevedono l’esenzione (o forti riduzioni) dell’imposta sui redditi, l’esenzione dall’iva e da altre imposte (come quella sulla proprietà) e favorevoli trattamenti doganali.
 
Rapporti internazionali
Il Paese ha stipulato trattati contro le doppie imposizioni con molti paesi tra cui anche con l’Italia (firmata a Roma il 22 settembre 1994, ratificata con legge n. 174 del 12 marzo 1996 e in vigore dal 26 febbraio 1997). Il Kazakhstan non è considerato a fiscalità privilegiata secondo il nostro ordinamento in quanto non rientra nella lista contenute nei decreto ministeriale del 4 maggio 1999 per quanto riguarda rispettivamente le persone fisiche e tantomeno rientra nelle condizioni di cui all’attuale disciplina sulla società estere controllate.


  Capitale: Astana
Lingua: kazakho (lingua di Stato), russo (lingua ufficiale)
Moneta: tenge kazaco (Kzt) - cambio giugno 2016: 1 euro = 376,91 tenge
Forma istituzionale: repubblica presidenziale (nel 1991 ha dichiarato la propria indipendenza dalla ex-Unione Sovietica)
Principali Trattati stipulati con l’Italia
Convenzione tra l’Italia ed il Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di note, firmata a Roma il 22 settembre 1994, ratificata con legge n. 174 del 12 marzo 1996 e in vigore dal 26 febbraio 1997. Il Kazakhstan è comunque presente nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale contenuti nell’ultima revisione semestrale della white list pubblicata nel dm 23 marzo 2017.






La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l’Agenzia delle Entrate.





aggiornamento: settembre 2017
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/schede-paese/articolo/kazakhstan