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Schede Paese

Kosova/Kosovo

L’imposizione diretta comprende la tassazione del reddito delle persone giuridiche, fisiche e un regime forfetario per i piccoli imprenditori

bandiera del kosovo

La Repubblica del Kosovo ha dichiarato l'indipendenza dalla Serbia il 17 febbraio 2008. Nell’aprile 2008 l'Assemblea della Repubblica del Kosovo ha adottato la nuova Costituzione che è entrata in vigore il 15 giugno 2008. La costituzione si basa sulla proposta globale di accordo sullo status per il Kosovo, contenuta nel piano di pace, messo a punto da Martti Ahtisaari, diplomatico e politico finlandese, a nome delle Nazioni Unite. Il piano ha aperto la strada alla futura indipendenza del Kosovo, affidando, però, per un certo periodo alcune prerogative alla comunità internazionale. Il Piano Ahtisaari ha previsto tra l’altro una serie di meccanismi di protezione per le minoranze del Kosovo ma il suo principale obiettivo è preparare, in collaborazione con le autorità del Kosovo, uno Stato pienamente sovrano e indipendente.

Le caratteristiche del sistema fiscale
Il sistema attualmente in vigore, considerata la realtà locale, risulta semplice in relazione agli standard europei, di cui cerca di mutuare i principi basilari. Le principali imposte previste dal sistema fiscale nazionale sono le seguenti: 

  • imposta sulle persone fisiche; 
  • imposta sulle persone giuridiche;
  • imposta sul valore aggiunto; 
  • ritenute alla fonte; 
  • dazi doganali; 
  • accise; 
  • imposte locali. 
Il Kosovo ha introdotto un sistema di tassazione relativamente semplice che riduce il carico fiscale per privati ​​e aziende. Le imposte sono poche e il governo ha introdotto una serie di incentivi fiscali per sostenere la produzione interna.


La tassazione delle persone fisiche
La Personal Income Tax (Pit) incide sul reddito delle persone fisiche e si fonda su un sistema che prevede quattro scaglioni con aliquote progressive: fino a 960 euro annuali l’aliquota è pari a 0, per salire al 4% (da 961 a 3.000 euro), all'8% (da 3.001 a 5.400 euro) fino all’aliquota massima del 10% (reddito superiore ai 5.400 euro). L'imposta sul reddito delle persone fisiche è applicata sulle seguenti categorie di reddito:

  • i salari;
  • le pensioni;
  • le attività di business;
  • gli affitti;
  • l'uso di beni immateriali;
  • gli interessi;
  • le plusvalenze;
  • le vincite alle lotterie e nei giochi di probabilità;
  • ogni altra entrata che aumenti il patrimonio netto del contribuente.

La tassazione delle persone giuridiche
Comprende la tassazione del reddito delle persone fisiche (Pit), delle persone giuridiche (Cit) e un regime forfetario per i piccoli imprenditori. La Corporate Income Tax (Cit) colpisce in misura del 10% i redditi prodotti dalle persone giuridiche, con limitate variazioni in diminuzione tra cui l’ammortamento che tiene conto di tre valori percentuali: 5 (edifici), 20 (veicoli) e 10 (macchinari). Le perdite possono essere riportate fino a un massimo di 6 anni. 

La fiscalità per le imprese: il regime forfetario
A fronte della tassazione ordinaria per le imprese vi è anche un regime forfetario. Tale regime si applica agli imprenditori il cui volume d’affari non superi i 50mila euro annui. L’imposta dovuta è pari al 9% (modifica introdotta nel 2012 dalla  legge n 04/L-103 recante modifica e integrazione alla legge n 03/L-162 sul reddito delle società (CIT - Corporate Income Tax) dei ricavi, per i soggetti operanti nei settori agricolo, del trasporto e del commercio e del 3% per tutti gli altri settori. Laddove il volume d’affari risulti inferiore ai 5mila euro è previsto una ulteriore forfettizzazione con un’imposta annuale di 150 euro, da versarsi in quattro rate di 37,5 euro ciascuna.
Con effetto dal 20 febbraio 2010 è stata eliminata la ritenuta sui dividendi percepiti dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche. Per le società è previsto, inoltre, che soltanto il 50% dei costi di rappresentanza possa essere ammesso in deduzione e comunque nel limite del 2% del reddito lordo annuale.

La nuova legislazione in materia di Iva
Il 18 febbraio 2010 è entrata in vigore la nuova legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto. La legislazione entrata in vigore a febbraio innova fortemente il quadro fiscale kosovaro, avvicinando nettamente il sistema fiscale al modello presente in Europa. A differenza di quanto accadeva con la precedente normativa sono stati definiti i concetti di cessione di beni e prestazioni di servizi e  chiarito il principio di territorialità. Inoltre è stato introdotto un sistema di esenzioni, distinguendo tra esenzioni con e senza diritto di detrazione, prevedendo nel contempo regimi speciali per le agenzie di viaggio, un sistema forfetario per gli agricoltori, il regime del margine per i beni usati e disciplinando i servizi forniti elettronicamente alla luce dell'esperienza europea.

L’imposta sul valore aggiunto
L'articolo 26 della nuova legislazione prevede un'aliquota standard pari al 18%, un'aliquota ridotta dell'8% applicata a prodotti medici e farmaceutici e dello 0% per i prodotti di esportazione. Le imprese che hanno un fatturato annuo di 30mila euro devono registrarsi ai fini Iva.
  La tassazione sulla proprietà immobiliare
L'mposta sugli immobili è stato introdotta nel 2002 e viene riscossa, a livello di governo locale, dalle Assemblee municipali. L' Assemblea comunale di ogni Comune definisce le aliquote fiscali in materia di proprietà su base annua. Le aliquote variano dallo 0,05 per cento all'1% del valore di mercato della proprietà per ciascuna delle seguenti categorie:
  • immobili a uso residenziale;
  • immobili a uso commerciale;
  • proprietà industriali;
  • tenute agricole;
  • beni immobili abbandonati ed edifici disabitati

La disciplina dei prezzi di trasferimento
Nella normativa fiscale del Kosovo sono state introdotte alcune disposizioni sui prezzi di trasferimento  che consentono alle autorità fiscali di modificare il reddito imponibile se le operazioni con le parti correlate non siano state effettuate secondo il valore normale (at arm's lenght).   Accise e dazi doganali
Sono applicate accise sulla produzione di tabacchi, carburanti, ed alcool in misura del 17%. I dazi doganali sono fissati al 10% (1% se i beni provengono da Albania o Macedonia).

Dichiarazioni obblighi strumentali e versamenti
Ai fini della tassazione delle persone fisiche, i contribuenti con redditi che superano i 50mila euro sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale entro il 31 marzo dell'anno successivo al periodo d’imposta. I contribuenti che ritraggono il reddito da una sola fonte (escluso il reddito d'impresa) non sono, invece, tenuti a presentare la dichiarazione annuale.
Ai fini della tassazione delle persone giuridiche, il termine per la presentazione dichiarazione annuale dei redditi è fissato al 31 marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta.
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligatorietà della registrazione dei soggetti Iva è fissata in 30mila euro di volume d'affari. Al di sotto di tale limite l'operatore economico non ha obbligo di identificazione e di attribuzione di una posizione Iva, a meno che, come previsto dall'articolo 8 della nuova legislazione, non ritenga opportuno richiedere la registrazione volontaria. Questa opzione è stata riconosciuta per consentire agli operatori con volume d'affari inferiore ai 50mila euro di aprire una partita Iva ed esercitare il diritto di detrazione che non potrebbe essere esercitato in assenza di una posizione Iva specifica. 
In caso registrazione ai fini Iva, l'Amministrazione finanziaria provvede a rilasciare un certificato che contiene un numero unico di identificazione del contribuente. L'iscrizione ha effetto dalla data indicata. Gli esportatori possono ricevere il rimborso totale dell'Iva per le merci esportate.



Capitale: Pristina
Lingua: albanese, serbo, inglese
Moneta: euro (non fa parte dell’Unione europea)
Il Kosovo, pur non essendo membro dell'Unione europea (Ue) e dell'Unione economico-monetaria (Uem), adotta l'euro come valuta di riferimento (precedentemente era il marco tedesco). La stessa scelta è stata compiuta dal Montenegro nell'ottica di garantire una maggiore stabilità valutaria al Paese, dopo i disastri delle divise monetarie della ex-Jugoslavia.
Forma di governo: repubblica parlamentare, sotto  controllo dell’Eulex, missione temporanea Unione europea. Indipendenza proclamata unilateralmente il 17 febbraio 2008, riconosciuta dagli Usa e da 22 degli Stati membri dell’Ue tranne Spagna, Grecia, Cipro, Romania e Slovacchia.
Principali trattati
Trattato con l’Albania, cui il Kosova/Kosovo é legato da vincoli linguistici, storici e culturali in base al quale le imposte alla fonte sui dividendi, interessi e canoni sono fissati a un tasso del 10%. Nei rapporti con il Kosovo, l'Olanda continua ad applicare il trattato sulla doppia imposizione del 22 febbraio 1982 stipulato con la ex Repubblica di Jugoslavia. Un nuovo trattato è stato siglato tra il Kosovo e la Repubblica Ceca a Pristina il 30 giugno 2011. Il trattato deve ancora essere firmato. Infine Kosovo e Macedonia hanno firmato un nuovo trattato il 6 aprile 2011, che entrerà in vigore dopo la ratifica da ambo le parti.










Fonti informative:
Documentazione consultata




aggiornamento: luglio 2017 (per aliquote)





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