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Schede Paese

Lettonia

Secondo la legislazione nazionale si considera fiscalmente residente colui che ha soggiornato nel territorio lettone per più di 183 giorni in un anno

bandiera lettonia

 

La Lettonia è entrata nell’Unione europea nel 2004 e nell’area euro nel 2014. Al fine di rilanciare l’economia e aumentare l’efficienza del sistema fiscale nel suo complesso, nel 2017 il Paese ha approvato una riforma che ne ha modificato numerosi aspetti.
Con l’insorgere dell’epidemia di Covid-19 la Lettonia, come altri Paesi, ha posto in campo una serie di azioni al fine di alleviare le difficoltà economiche di aziende e lavoratori. In particolare per le imprese maggiormente colpite sono previsti rinvii anche molto lunghi di molti pagamenti ed altri obblighi tributari, la semplificazione e velocizzazione dei rimborsi e alcuni sussidi per sostenere i lavoratori durante il periodo di inattività causato dal coronavirus.

Persone fisiche: imposte sul reddito  
In Lettonia l’imposta sui redditi delle persone fisiche ha subito importanti modifiche a seguito della riforma del entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2018 . Questa imposta colpisce i redditi ovunque prodotti per i residenti e solo quelli di fonte interna per i non residenti. Si è considerati residenti se vi si risiede in maniera permanente o se ci si trova nel Paese per più di 183 giorni in un anno. I redditi interessati sono quelli da lavoro dipendente, autonomo, di impresa e da capitale. In particolare i redditi da lavoro dipendente ricomprendono  tutti i compensi in denaro o natura percepiti dal lavoratore in forza del contratto di lavoro subordinato o collaborazione ossia salari, stipendi, bonus e fringe benefit di qualsiasi tipo.
Sul reddito complessivo possono essere effettuate alcune deduzioni:
una deduzione mensile di 250 euro per i figli a carico fino a 18 anni (24 anni se studenti).
i contributi pensionistici (obbligatori o volontari)
le spese mediche ed educative fino a 600 euro per membro del nucleo familiare.

Dal 2016 è prevista una deduzione personale, il cui importo è stato oggetto di modifiche con l’ultima riforma tributaria. La deduzione attualmente in vigore per i contribuenti residenti varia in base al reddito ed è descritto nella tabella seguente.

Reddito annuale        Deduzione
Da 0 a 6.000 euro 3.600 euro
Da 6000 a 14.400 euro Decrescente fino a zero
Sopra 14.400 euro Zero

Uno dei principali cambiamenti apportati dalla riforma del 2017 è il passaggio da un sistema di tassazione che prevedeva l’imposizione attraverso un’aliquota fissa differenziata per tipologia di reddito (che per autonomi e lavoratori dipendenti era pari al 23%) ad uno con aliquote progressive.

Importo Aliquota
Fino a 20.004 euro      20%
Da 20.004 euro a 62.800 euro            23%
Oltre 62.800 euro        31,4%

L’ultima aliquota è comprensiva della parte dell’imposta di solidarietà che viene considerata come imposta sul reddito. Questa imposta di solidarietà riguarda la parte di reddito superiore ai 62,800 euro per la quale non sono applicate le normali ritenute previdenziali obbligatorie. L’imposta che negli anni ha subito diverse modifiche ha una aliquota complessiva del 25,5% e viene prelevata secondo le medesime modalità e aliquote dei contributi sociali ordinari (24,09% datore di lavoro, 11% lavoratore).  La parte eccedente viene rimborsata unicamente al datore di lavoro (che paga quindi solo il 14,5%) mentre il lavoratore ne è totalmente inciso. La  tassa viene suddivisa come segue:
- 1% per finanziare il sistema sanitario nazionale (diviso ugualmente tra lavoratore e datore di lavoro)
-10,5% come imposta sul reddito del lavoratore
- il 14% in uno speciale fondo per la previdenza integrativa a  nome del lavoratore

Plusvalenze e altri redditi sono tassate al 20%. I datori di lavoro debbono effettuare mensilmente le ritenute sui pagamenti ai propri dipendenti. La dichiarazione dei redditi viene presentata entro il 1 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Persone giuridiche: imposta sul reddito e altre imposte
L’imposta si applica al reddito prodotto dalle persone giuridiche secondo il world wide principle in forza del quale si tassa il reddito ovunque prodotto per i residenti e solo quello di fonte nazionale per i non residenti. Un soggetto è considerato residente se è costituito secondo le leggi lettoni.  Per le stabili  organizzazioni valgono le stesse regole di quelle per i residenti sebbene con alcune specificazioni relative ai trasferimenti verso la casa madre.
Sono esenti dall’imposta: i fondi pensione; le micro imprese che hanno optato per il regime speciale;
le istituzioni senza fine di lucro.
Una delle principali novità della riforma dell’imposta sui redditi delle società è il fatto che questa si applichi unicamente ai profitti redistribuiti (in qualsiasi forma anche indiretta) e sia esigibile solo nel momento in cui tale distribuzione sia decisa o messa in pratica. Sono esenti invece gli utili reinvestiti o comunque mantenuti nell’attività. Le spese non direttamente riconducibili all’attività economica sono trattate come distribuzione di reddito e soggette a tassazione. I profitti distribuiti tassabili sono calcolati secondo principi contabili nazionali o internazionali per cui non sono previste particolari regole fiscali per quanto attiene ammortamenti e svalutazioni.
Gli interessi passivi sono deducibili secondo regole che variano a seconda del loro ammontare:
per valori inferiori a 3 milioni di euro sono indeducibili gli interessi relativi a debiti verso soci superiori a quattro volte il capitale sociale;
per interessi maggiori a tre milioni di  euro sono indeducibili quelli superiori al 30% dell’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization);
Le donazioni ad organizzazioni benefiche riconosciute possono essere detratte in maniera limitata.
Le spese relative all’uso e mantenimento delle automobili di lusso così come i relativi ammortamenti, canoni di leasing e di locazione sono considerati spese non inerenti e quindi soggette a tassazione. 
Sono esenti gli interessi provenienti da obbligazioni quotate sui mercati europei e i dividendi ovunque prodotti (con l’eccezione di quelli prodotti in giurisdizioni cd black list) che siano stati già soggetti a tassazione. Analogamente, esenti sono la plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di imprese possedute per almeno 36 mesi e non residenti in Paesi black list mentre sono soggette a tassazione ordinaria quelle relative alla cessione di beni immobili solo se vi è redistribuzione dei relativi profitti.
Le perdite di esercizio realizzate a partire dal 2018 non sono riportabili in avanti mentre quelle accumulate al 2017 possono essere portate in detrazione fino al 50% dei profitti imponibili distribuiti fino al 2022.
Il reddito imponibile così ricavato  deve essere diviso per il coefficiente 0,8. Quindi, visto che l’aliquota nominale è pari al  20%, l’aliquota effettiva è pari al 25%.
Non sono effettuate ritenute su interessi, dividendi o royalties con l’eccezione di quelle indirizzate a soggetti residenti in paradisi fiscali, per I quali la ritenuta è del 20%.
Per le piccole imprese è previsto un regime speciale per accedere al quale è necessario rispettare le seguente caratteristiche tra cui:i soci devono essere tutte persone fisiche; l’impresa deve avere ricavi inferiori a quarantamila euro l’anno; deve avere un numero massimo di cinque lavoratori; gli amministratori devono essere occupati dell’impresa stessa; la remunerazione dei soci non deve superare determinati limiti.
Tale regime prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi e sui contributi sociali pari al 15%. 
La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il quarto mese dalla fine dell’anno di imposta, con l’eccezione delle grandi imprese per le qual tale scadenza è prorogata di tre mesi. I contribuenti sono soggetti al pagamento di acconti mensili sulla base del reddito dell’anno precedente con un saldo finale a seguito della presentazione della dichiarazione.

Imposta sulle proprietà
A livello locale è prevista un’imposta sul valore catastale degli immobili e dei terreni il cui funzionamento dipende dalla tipologia ed utilizzazione del bene. L’aliquota viene decisa annualmente dal comune di localizzazione entro una fascia di variabilità rispetto all’aliquota standard indicata dalla legge. Gli immobili a scopo residenziale scontano un’aliquota proporzionale (0,2%, 0,4% e 0,6%) al valore mentre per gli altri immobili l’aliquota è fissa (1,5%). Sono previste inoltre maggiorazioni dell’imposta per gli immobili lasciati in condizioni di decadenza, per quelli che non completano la fase di costruzione entro i termini stabiliti e per i terreni agricoli non coltivati.

Imposta sul valore aggiunto
L’imposta segue lo schema adottato dagli Stati membri dell'Unione europea e si applica a tutte transazioni di beni  servizi interni al Paese, agli acquisti intra-Ue e alle importazioni. Le cessioni intracomunitarie e le esportazioni, il trasporto internazionale di merci e passeggeri e specifiche transazioni internazionali non sono imponibili ma danno diritto alla detrazione dell’iva pagata all’acquisto. Sono invece esenti e quindi non permettono la detrazione dell’Iva alla fonte i servizi sanitari, educativi, finanziari e assicurativi.
Sono obbligati a registrarsi per l’applicazione dell’Iva i contribuenti che abbiano un fatturato almeno pari a 40mila euro.
L’aliquota generale è del 21% ed è prevista un’aliquota ridotta la 12% per alcuni prodotti editoriali, alcuni medicinali ed altri dispositivi medici, i trasporti pubblici e altro e, dal 1° gennaio 2018, un’aliquota del 5%. per alcuni alimenti freschi.
 
Zone economiche speciali
Nel Paese sono presenti alcune Zone economiche speciali create per promuovere la attività imprenditoriali al loro interno. I soggetti ivi insediati hanno diritto per un periodo variabile a seconda della zona ad un credito di imposta pari al:
fino al 80% della tassa sulla proprietà cui si aggiunge un’eventuale ulteriore riduzione di imposta decisa dalle autorità locali;
fino all’80% dell’imposta sui redditi delle persone giuridiche;
Tale credito è disponibile fino al 35% (55% per le piccole imprese e 45% per quelle di medie dimensioni) degli investimenti cumulati effettuati.

Aspetti internazionali e rapporti con l'Italia
In quanto aderente all’Unione europea la Lettonia ha adottato tutte le normative e gli accordi comuni. Sono state firmate più di settanta convenzioni contro le doppie imposizioni tra cui tutte quelle con i Paesi aderenti all’Unione europea. In particolare la Convenzione con l’Italia è stata firmata a Riga il 21 maggio 1997 e ratificata con legge n. 73 del 18 marzo 2008. Solo due sono invece gli accordi per lo scambio di informazioni fiscali già in vigore anche se altri sono ancora in fase di trattativa.
Secondo quanto riportato dal Forum globale Ocse sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a scopo fiscale la Lettonia risulta tra le giurisdizioni fondamentalmente compliant (sebbene con alcuni aspetti da migliorare) per quanto riguarda l’applicazione degli standard internazionali per gli scambi di informazioni.

Capitale: Riga
Lingua ufficiale: lettone
Moneta: euro EUR
Forma istituzionale: repubblica parlamentare

Fonti
www.fm.gov.lv/          Sito ufficiale del Ministero delle Finanze Lettone
www.vid.gov.lv/          Sito ufficiale del Servizio nazionale per le entrate
www.oecd.org/           Sito ufficiale dell’Ocse
Deloitte: Intenational tax Latvia highligts 2019
PWC: Latvia
KPMG: Latvia-Government and institution measures in response to COVID-19

 

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