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Schede Paese

Mongolia

Il sistema tributario è strutturato secondo un modello federale. Governo centrale e locale esercitano una potestà impositiva concorrente

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Il sistema tributario della Mongolia è un sistema fiscale di tipo federale, dove alla competenza e alla potestà impositiva del governo centrale si affianca la competenza e la potestà impositiva delle Amministrazioni locali, ovvero quella delle 18 province e delle 3 municipalità indipendenti che compongono il Paese. Le municipalità indipendenti sono quelle di Dahran, Erdenet e Ulaan-Baatar, la capitale. Le entrate spettanti all'Amministrazione centrale sono quelle che derivano dall'imposta sulle persone fisiche, sulle persone giuridiche, sul valore aggiunto, dalle accise e dai dazi doganali. Sono invece appannaggio delle Amministrazioni fiscali locali le entrate che derivano dall'imposta sulla proprietà terriera, sugli autoveicoli, dalle imposte e dalle tasse che gravano sullo sfruttamento delle risorse naturali di cui il paese è molto ricco, e quelle derivanti da altri tributi minori.

La tassazione delle persone fisiche 
Per ciò che concerne la tassazione sulle persone fisiche, rileviamo come in mongolia vigesse, fino a poco tempo fa, un sistema di imposizione basato su una pluralità di aliquote ognuna delle quali relativa ad uno scaglione di reddito diverso. Al variare del reddito si applicava infatti un'aliquota crescente rispettivamente del 10 per cento, del 20 per cento e del 40 per cento con una possibile detrazione massima pari a 48mila tugrik. La necessità, però, di ridurre l'imposizione fiscale sul singolo individuo, di recuperare l'economia sommersa e di semplificare la normativa tributaria hanno portato il governo dello Stato asiatico a modificare, nel corso del 2006, la precedente impostazione dell'imposta sulle persone fisiche. Attualmente, infatti, l'imposta sulle persone fisiche prevede, in luogo di una pluralità di aliquote, una sola aliquota al 10 per cento. L'importo complessivo detraibile per singolo individuo è stato praticamente raddoppiato passando dai precedenti 48mila tugrik agli attuali 88mila. Bisognerà aspettare qualche anno per poter esprimere un compiuto giudizio su una tale riforma fiscale e per poter verificare se la stessa sia riuscita o meno a raggiungere gli obiettivi che ne hanno determinato l'entrata in vigore.

 

La tassazione delle persone giuridiche
Per ciò che concerne le persone giuridiche, in Mongolia è possibile costituire imprese individuali, partnership, società (esclusivamente a responsabilità limitata o per azioni) e cooperative agricole. Attualmente in materia sono previste solamente due aliquote di tassazione, rispettivamente del 10 per cento e del 25 per cento. Fino a pochi anni fa le stesse erano del 15 e del 30 per cento. Per quanto riguarda le società straniere, a queste sono riconosciuti pari diritti rispetto a quelle locali. Anzi, a favore degli investitori stranieri, il governo mongolo ha previsto agevolazioni sulle imposte e sui dazi doganali; inoltre, per le imprese operanti in settori di grande rilevanza per il Paese quali quello dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, è prevista un'esenzione totale dal pagamento dell'imposte per i primi tre anni di attività nonché un abbattimento della tassazione del 50 per cento per i successivi cinque anni. Ancora più avvantaggiate sono le società operanti in settori di rilievo strategico per la Mongolia quali il settore minerario, quello chimico e quello elettronico per le quali è prevista un'esenzione totale dal pagamento dell'imposte per i primi cinque anni di attività, oltre al già visto abbattimento della tassazione del 50 per cento per i successivi cinque anni.
 

L'imposta sul valore aggiunto
L'imposta sul valore aggiunto presenta una aliquota fissa del 10 per cento, in calo da quella precedente del 15 per cento. Per quanto riguarda le imposte minerarie, le royalties sono più che raddoppiate passando dal 2 all'attuale 5 per cento con un contestuale aumento delle imposte sulle licenze per l'estrazione e lo sfruttamento delle risorse naturali. Passando ora al sistema doganale della mongolia, sottolineiamo come il paese presenti oggi, a differenza di quanto accadeva in passato sotto il regime comunista, un mercato essenzialmente molto aperto, libero. Le importazioni di regola, infatti, non sono contingentate e non sono previste particolari restrizioni. Fanno eccezione però i metalli, preziosi, le armi e le munizioni, gli alcolici, le opere culturali e artistiche e le specie animali rare che infatti subiscono forti limitazioni sia per quanto concerne i quantitativi importabili che quelli esportabili. La misura generale del dazio sull'importazione è pari al 5 per cento mentre sull'introduzione nel paese di determinati prodotti agricoli, quali ad esempio le patate le e barbabietole, si applica una maggiorazione del dazio tra il 10 e il 15 per cento. Esenti da imposizione risultano invece le importazioni di apparecchiature mediche, di determinate specie animali quali cavalli, maiali e mucche, e delle strumentazioni necessarie nel settore minerario ed energetico. Le esportazioni, e ricordiamo che la mongolia esporta soprattutto grandi quantitativi di oro e rame, sono di regola esenti da imposizioni, fatti salvi pochi casi primo fra tutti l'esportazione di cashmere grezzo.
 

Il sistema delle accise
Il sistema delle accise colpisce determinati beni reputati dannosi per la salute, come gli alcolici e le sigarette, i beni considerati di lusso, nonché tutti i beni connessi con il gioco d'azzardo. Le accise si applicano, anche se con valori diversi, sia ai beni prodotti in mongolia che a quelli importati. Per quanto riguarda gli investimenti stranieri, dal 1993 il paese è aperto agli stessi e il governo cerca di incentivarli con agevolazioni fiscali. Il settore che ha attratto e attrae la maggior parte dei capitali stranieri è sicuramente quello minerario seguito da quello agricolo. Nell'ottica proprio di un'incentivazione della presenza di capitali stranieri in mongolia, è stato sottoscritto a Roma il 15 gennaio 1993, l'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti, ratificato in Italia con la legge n. 713 del 1994, ed entrato in vigore il 1° settembre 1995. Nello stesso è previsto espressamente che ciascun paese incoraggerà gli investitori dell'altro paese ad effettuare investimenti sul proprio territorio, autorizzando questi ultimi in conformità con le proprie leggi e i regolamenti in vigore. L'accordo precisa, inoltre, che il termine "investimento", a prescindere dalla forma giuridica adottata o dal sistema giuridico vigente, concerne ogni categoria di beni investiti (dai beni mobili agli immobili, dalle azioni ai titoli di credito, ai titoli di stato, ai diritti d'autore ai brevetti ed a ogni altro diritto di natura finanziaria) da una persona fisica o giuridica avente la nazionalità di una parte contraente, nel territorio dell'altra. Infine, in Mongolia sono oggi presenti tre zone economiche speciali, anche se è da rilevare come la normativa di riferimento ad esse relativa è alquanto farraginosa e carente.

Le novità fiscali
Nel 2014 è entrata in vigore la nuova normativa economico-fiscale relativa agli investimenti diretti esteri che semplifica le procedure di ingresso al mercato mongolo, eliminando le misure più controverse, tra cui l'approvazione governativa per gli investimenti in settori quali il bancario, l'estrattivo minerario e le comunicazioni. Tale misura di approvazione governativa, approvata dalla Mongolia a fine 2011 allo scopo di proteggere asset di interesse nazionale, aveva avuto però come conseguenza quella di deprimere fortemente gli investimenti esteri nel paese. Al fine di ovviare a ciò, il legislatore della riforma del 2014 ha optato per una determinazione ex ante  di un tasso certo di imposizione sul valore aggiunto per periodi variabili da 5 a 22 anni, a seconda delle dimensioni dell'investimento e per dare certezza all’investitore estero. Sempre nell’ottica di offrire un quadro normativo certo per chi intenda investire capitali nel paese mongolo, la nuova normativa prevede una sorta di tutela contro eventuali cambiamenti legislativi, stabilendo che gli investimenti sono soggetti alle disposizioni in vigore al momento della firma del contratto. Per gli investitori esteri anche le royalties minerarie e i dazi doganali sono dovuti in misura fissa e senza possibilità di modifica governativa per un periodo da 5 a 15 anni.

 

Capitale: Ulaan-Baatar
Forma di Stato: repubblica democratica parlamentare dal 1992
Lingua ufficiale: mongolo ma sono molto diffusi anche il russo, l'inglese e il tedesco
Moneta: Tugrik mongolo
Accordi con l'Italia: il 14 gennaio 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 la legge n. 241 del 30 novembre 2012, di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il governo italiano e mongolo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata, con protocollo aggiuntivo, a Ulan Bator l’11 settembre 2003.  Il provvedimento è entrato in vigore il 15 gennaio. Il 15 gennaio 1993 i due Paesi hanno invece firmato l'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti, ratificato in Italia con la legge n. 713 del 1994.




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aggiornamento: marzo 2017

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