Citando il sito che promuove l’immigrazione in Nuova Zelanda (New Zealand Now), il sistema fiscale nazionale è di facile comprensione se paragonato a quello di molti altri Paesi.
Le imposte vengono amministrate dal dipartimento dell’Inland Revenue Department (Ird).
Le persone fisiche che hanno il domicilio in Nuova Zelanda, o sono presenti sul territorio nazionale per almeno 183 giorni in un anno, sono considerati fiscalmente residenti. I contribuenti residenti sono tassati sui redditi ovunque prodotti e l’ordinamento domestico riconosce loro un credito per imposte pagate su redditi esteri pari al minor valore fra l’ammontare dell’imposta estera corrisposta e quella che sarebbe stata dovuta, se questo reddito fosse stato tassato in Nuova Zelanda. I soggetti non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato.
La tassazione delle persone fisiche
La base imponibile dell’Irpef neozelandese è formata da ogni reddito percepito e avente natura di salario, stipendio, rimborso fiscale, indennità, sussidio, capital gains.
Alcuni benefit accordati dal datore di lavoro al dipendente non concorrono alla formazione del reddito imponibile. In particolare, non concorrono alla formazione dell’imponibile l’utilizzo di autovetture aziendali, i tassi di interesse agevolati connessi ad erogazioni di prestiti a favore del lavoratore e i prezzi ridotti per l’acquisto di specifici beni e servizi, mentre sono tassati le assegnazioni di alloggi o proprietà immobiliari.
L’ordinamento non prevede deduzioni per il sostenimento di spese mediche regolate per mezzo di contributi assicurativi, tuttavia riconosce delle detrazioni forfetarie ai soggetti residenti, - per esempio. un credito del 33,3% delle donazioni a favore di enti caritatevoli, ed esclude dalla materia imponibile i contributi erogati dallo Stato alle famiglie con reddito medio - basso.
Il sistema impositivo prevede l’applicazione di aliquote progressive secondo il seguente schema:
REDDITO IMPONIBILE (in dollari neozelandesi, NZ$) |
ALIQUOTA MARGINALE |
Fino a NZ$ 14.000 | 10,5% |
Da NZ$ 14.001 a 48.000 | 17,5% |
Da NZ$ 48.001 a 70.000 | 30% |
Da NZ$ 70.001 | 33% |
I dividendi e gli interessi sono assoggettati ad una ritenuta massima del 33%, se il percettore è residente; mentre se il percettore non è residente, si applicano le aliquote del 30% e del 15%, oppure inferiori nel caso sia stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato di residenza. Le royalties spettanti ad un soggetto residente non sono assoggettate ad imposta; viceversa, se il titolare non è residente, si applica una ritenuta del 15%, o inferiore, qualora sia stato stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni (generalmente l’aliquota oscilla fra il 5 ed il 15%).
La tassazione delle persone giuridiche
L’aliquota dell’imposta sulle persone giuridiche è pari al 28%. I soggetti passivi sono tutte le entità residenti e non residenti ai fini fiscali, incluse le filiali estere.
Una società è fiscalmente ivi residente se è costituita nel territorio delle Stato, ovvero se la sede principale o il management è in Nuova Zelanda.
Per le entità residenti la base imponibile è rappresentata dai redditi ovunque prodotti, mentre i soggetti non residenti sono tassati sul reddito originato in Nuova Zelanda. In particolare, l’imponibile include, fra l’altro, i capital gains, e l’ordinamento riconosce, fra le deduzioni, i costi di Ricerca e Sviluppo, gli interessi passivi, i debiti insoluti, le erogazioni a favore di determinati enti caritatevoli che operano in Nuova Zelanda ed il 50% delle spese di rappresentanza.
Le sanzioni non sono generalmente deducibili, se comminate a fronte di violazioni di regolamenti o statuti. La società è legittimata al riconoscimento di credito di imposta con l’estero che, però, non può superare l’imposta che sarebbe dovuta in Nuova Zelanda sul reddito che ha scontato imposta all’estero.
Le perdite possono essere riportate ad abbattimento degli esercizi futuri senza limite di tempo, a condizione che permanga almeno la continuità del 49% dell’azionariato, mentre non è previsto il riporto all’indietro.
Tuttavia, a decorrere dal 1° aprile 2020, se muta l’assetto dell’azionariato tale da pregiudicare la condizione richiesta della continuità del 49% per garantire lo scomputo delle perdite nei periodi di imposta successivi, il riporto in avanti sarà garantito comunque, qualora l’ente giuridico continui a svolgere la medesima attività.
I dividendi e gli interessi sono rispettivamente assoggettati a ritenuta del 33% e del 28% se il percettore è residente; mentre se il percettore non è residente, si applicano le aliquote del 30% e del 15%, ovvero delle aliquote inferiori, qualora sia stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni.
Le royalties spettanti ad un soggetto residente non sono assoggettate ad imposta; viceversa, se il titolare non è residente, si applica una ritenuta del 15%, o inferiore, qualora sia stata siglata una Convenzione contro le doppie imposizioni (generalmente l’aliquota oscilla fra il 5% ed il 15%).
Gst (goods and services tax)
La GST è simile all’imposta sul valore aggiunto ed assoggetta a tassazione le importazioni e la maggior parte delle cessioni di beni e prestazioni di servizi operate nel territorio delle Stato a favore di soggetti residenti e non residenti.
L’aliquota ordinaria applicata è pari al 15%. L’ordinamento prevede anche una aliquota pari allo 0% (riservata alle esportazioni ed al trasposto internazionale di passeggeri) e l’esenzione totale per la prestazione di determinati servizi finanziari ed assicurativi e per le cessioni e le locazioni a lungo termine di proprietà immobiliari
La dichiarazione della Gst può essere mensile, bimestrale ovvero semestrale in ragione del volume di affari del soggetto passivo, mentre il versamento deve essere corrisposto il ventottesimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta di riferimento.
Generalmente, il pagamento deve avvenire entro il giorno 28 del mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta di riferimento della dichiarazione.
L’obbligo di registrazione è previsto se il volume di affari superi NZ$ 60.000, viceversa, l’assolvimento dell’onere è volontario.
È previsto il meccanismo del Reverse Charge per la tassazione della fornitura di alcuni servizi, se svolti a favore di particolari categorie di contribuenti.
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte
Il periodo di imposta si estende dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo. Le persone fisiche residenti devono trasmettere il modello dichiarativo entro il 7 luglio di ogni anno. Sono esonerati da questo onere i contribuenti che percepiscono solo reddito da lavoro dipendente ovvero reddito soggetto a ritenuta alla fonte. Non è prevista la presentazione congiunta per i coniugi.
Sono previsti i versamenti di tre acconti (di ammontare identico), la cui base di calcolo è rappresentata dal 105% dell’imposta dovuta nel precedente periodo al netto dei crediti, ma al lordo degli acconti. Il pagamento del saldo deve avvenire entro il 7 febbraio del successivo periodo di imposta.
Le persone giuridiche devono inoltrare la dichiarazione entro il 7 luglio di ogni anno, ovvero entro il settimo giorno del quarto mese successivo alla chiusura del proprio bilancio di esercizio.
Il saldo del debito di imposta deve essere pagato il 7 febbraio, ovvero il settimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello in cui si chiude il periodo di imposta.
Gli acconti sono determinati considerando come importo base il 105% dell’imposta dovuta nel periodo precedente e l’ordinamento prevede che il versamento avvenga in 3 rate, segnatamente entro il giorno 28 del settimo e del terzo mese prima del regolamento del saldo relativo al periodo di imposta di riferimento ed entro il giorno 28 del mese prima del saldo che deve essere versato entro il 7 febbraio dell’anno successivo rispetto a quello del periodo di imposta in argomento, qualora si estenda dal 1 aprile al 31 marzo.
Capitale: Wellington
Lingua ufficiale: inglese, maori
Moneta: dollaro neozelandese (NZ$)
Forma istituzionale: monarchia parlamentare
Principali trattati stipulati con l’Italia:
Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato a Roma il 6 dicembre 1979, entrato in vigore il 23 marzo1983
Fonti
Inland Revenue Department (Ird)
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