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Pakistan

Negli ultimi anni le autorità pakistane hanno intensificato la cooperazione internazionale in materia fiscale

bandiera pakistana
Il Pakistan è stato a lungo considerato un Paese con un bilancio pubblico fuori controllo e caratterizzato da una bassa pressione fiscale, fra le più ridotte al mondo.
Proprio per questo, negli ultimi anni le autorità pakistane hanno deciso di invertire la rotta, intensificare la propria partecipazione alle attività della comunità internazionale in materia di cooperazione e trasparenza fiscale e ridurre progressivamente il deficit di bilancio.

In ambito internazionale il Pakistan ha di recente avviato alcune importanti iniziative per ridurre e prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. A settembre del 2016 ha siglato la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza in materia fiscale. A marzo 2017 ha rinnovato il previgente accordo contro le doppie imposizioni con la Federazione elvetica. Nel 2018 il governo ha intensificato la collaborazione con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Dopo una missione di tre giorni nel Paese, il 20 luglio di quest'anno l'Ocse ha preso atto dei progressi compiuti dal Pakistan in merito all'attuazione degli standard minimi in ambito Beps e ha reso noto l'avvio di un programma nazionale con lo scopo di sostenere l'amministrazione fiscale pakistana nel compito di dare attuazione agli standard fiscali internazionali.
Il sistema tributario pakistano è regolato dall'Income Tax Ordinance (ITO). L'imposta sulle vendite è invece disciplinata dal Sales Tax Act. L'amministrazione delle imposte è affidata all'Ufficio federale delle Entrate (Federal Board of Revenue).

L'imposta sul reddito delle persone fisiche
Gli individui residenti sono tassati per i redditi ovunque prodotti mentre i non residenti per quelli prodotti, ricevuti o maturati nel territorio pakistano. Sono considerati residenti gli individui che permangono sul territorio pakistano per un periodo, anche non continuativo, superiore a 182 giorni. Per i redditi percepiti e tassati all'estero è riconosciuto un credito di imposta al fine di evitare la doppia imposizione giuridica. Sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche anche le associazioni di persone.

La base imponibile
Le principali categorie di reddito da assoggettare all'imposta personale sono:
  • reddito da lavoro dipendente (art. 12 ITO);
  • reddito di impresa e professionale (art. 18 ITO);
  • reddito da immobili (art. 15 ITO);
  • capital gains (art. 37 ITO);
  • redditi diversi (art. 39 ITO).
Le perdite maturate nell'ambito della singola categoria reddituale possono essere utilizzate in compensazione per abbattere il reddito realizzato nelle altre, fatta eccezione per il reddito da lavoro dipendente . Le perdite inutilizzate possono essere rinviate agli anni successivi ma non oltre il sesto.

Aliquote e scaglioni per persone fisiche e associazioni di persone
La tassazione del reddito delle persone fisiche è improntata al principio della progressività.
Per il periodo di imposta che va dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, ai contribuenti persone fisiche si applicano le seguenti aliquote:
Reddito in PKR (rupia pakistana) Aliquota
Sino a 400.000 0%
400.001 - 800.000 1.000 rupie
800.001 - 1.200.000 2.000 rupie
1.200.001 - 2.400.000 5%
2.400.001 - 4.800.000 10%
oltre 4.800.000 15%
Per le associazioni di persone le aliquote progressive sono invece le seguenti:
Reddito in PKR (rupia pakistana) Aliquota
Sino a 400.000 0%
400.001 - 1.200.000 5%
1.200.001 - 2.400.000 10%
2.400.001 - 3.600.000 15%
3.600.001 - 4.800.000 20%
4.800.001 - 6.000.000 25%
Sopra 6.000.001 30%
Capital gain e dividendi
La normativa pakistana che determina le aliquote sui capital gain è stata modificata e più volte negli ultimi anni. Per il periodo di imposta 2018/2019, sono in vigore due sistemi di tassazione sui redditi da capital gain, uno slegato al periodo di detenzione dei titoli (per i titoli acquistati dopo il 1° luglio 2016) e uno in base a questo periodo (per i titoli acquistati tra il 1° luglio 2013 e il 1° luglio 2016).
Nel primo caso le aliquote sui redditi da capital gain sui titoli entrati nel patrimonio del contribuente dopo il 1° luglio 2016 sono le seguenti. I capital gain percepiti dai contribuenti conosciuti dal Fisco pakistano come contribuenti "attivi" (i cosiddetti filer) scontano l'aliquota del 15%. Ai capital gain dei non-filer, invece, si applica l'aliquota del 20%. Nel secondo caso, (titoli acquisiti post 2013 e pre 2016) le aliquote cambiano a seconda che il titolo sia posseduto, rispettivamente, da meno di 12 mesi (15% per i filer, 18% per i non filer), più di 12 ma meno di 24 mesi (12,5% per i filer, 16% per i non-filer), più di 24 mesi (7,5% per i filer; 11% per i non filer). Infine, sono esenti i capital gain percepiti in seguito alla vendita di titoli acquistati prima del 1° luglio 2013.
I dividendi percepiti dalle persone fisiche sono tassati con l'aliquota del 12,5%.

La tassazione sugli immobili
Le imposte sugli immobili colpiscono i redditi derivanti dai canoni di locazione, gli acquisti e le plusvalenze derivanti dalla cessione dei cespiti immobiliari detenuti al di sotto del periodo limite di 3 anni. In base al periodo di detenzione antecedente la vendita, le aliquote sulle plusvalenze sono rispettivamente del 5% (tra i 2 e i 3 anni), del 7,5% (tra 1 e 2 anni) e del 10% (meno di 12 mesi).
Le plusvalenze derivanti da tutti i trasferimenti ai Trust immobiliari conclusi entro il 13 giugno 2019 sono tassati con l'aliquota del 15%, a prescindere dal periodo di detenzione.
L'imposta sui canoni di locazione è progressiva ed ha un'aliquota che varia dal 5% al 20%. Nessuna imposta è dovuta per le locazioni con canoni del valore inferiore a 200mila rupie.
In base alla Income Tax Ordinance, i locatari possono dedurre dal reddito una percentuale del canone di locazione che varia in base all'importo versato al proprietario (dal 5% al 20% di quanto versato al proprietario).
Sull'acquisto degli immobili grava un'imposta del 2% per i filer e del 4% per i non filer. Gli acquisti di immobili del valore inferiore ai 4 milioni di rupie sono esenti.

Detrazioni e crediti di imposta
Sono detraibili le somme versate da ogni individuo a titolo caritatevole in misura proporzionale alla propria ricchezza (versamento della "Zakat") ed i versamenti ai fondi sociali effettuati secondo la normativa prevista dal codice del 1971 (Welfare Fund Ordinance 1971).
Coloro che effettuano erogazioni liberali, contribuzioni a fondi di previdenza integrativa o che acquistano azioni emesse da aziende pubbliche quotate in borsa beneficiano di crediti di imposta.

Super tax
Una tassazione addizionale deriva dalla super tax, in vigore a partire dal 2018 per le banche e le persone fisiche con un reddito superiore ai 500 milioni di rupie. Le aliquote della super tax sono descritte nella tabella seguente.
Super tax 2018 2019 2020 2021
Banche 0% 4% 3% 2%
Persone fisiche con un reddito superiore a 500 milioni di rupie 3% 2% 1% 0%
Obblighi dichiarativi e di versamento
Il periodo di imposta decorre inizia il 1° luglio e si conclude il 30 giugno dell'anno successivo.
La dichiarazione dei redditi deve essere trasmessa entro il 31 agosto per i lavoratori dipendenti. Per le altre categorie di contribuenti la dichiarazione va invece trasmessa entro il 30 settembre.
Non è consentita la presentazione della dichiarazione congiunta per i coniugi.
Nel caso in cui il modello non venga trasmesso nei termini previsti si applica la sanzione pari allo 0,1% dell'imposta dovuta per ogni giorno di ritardo con una sanzione minima di 5.000 PKR ed una sanzione massima del 25%.
E' previsto il pagamento di quattro acconti di imposta in data 15 settembre, 15 dicembre, 15 marzo e 15 giugno. Il parametro di riferimento per il calcolo degli importi dovuti è il reddito dell'esercizio precedente ferma restando la facoltà riconosciuta al contribuente di prevedere per l'anno in oggetto una minore imposta da versare.
Non devono presentare la dichiarazione dei redditi: le vedove, gli orfani al di sotto dei 25 anni, i disabili, i non residenti che non hanno redditi di origine pakistana e nel Paese possiedono esclusivamente proprietà immobiliari. Se l'imponibile è pari o superiore a 500.000 PKR il modello deve essere inviato in formato elettronico.
Nel corso del 2018 circa 75.000 cittadini pakistani hanno aderito al progetto di sanatoria fiscale per i redditi non dichiarati, detenuti sia offshore che nel territorio statale. Alla data del 1° agosto l'incasso stimato del condono era di 120 miliardi di rupie. La lotta all'evasione fiscale resta in ogni caso un'impresa titanica, poiché su una popolazione stimata dell'ordine di 220 milioni abitanti (in base ai dati del censimento 2017) sono solo circa1,3 milioni di persone quelle che presentano la dichiarazione dei redditi annuale.

L'imposta sul reddito delle società
Sono soggette a tale imposta le società costituite conformemente alla legge pakistana e quelle la cui attività di gestione e controllo è svolta interamente nel territorio pakistano.
Si applica il principio della tassazione del reddito ovunque prodotto per i soggetti residenti ed il principio della tassazione dei redditi prodotti, derivati o ricevuti in Pakistan da parte di società non residenti.
Le forme societarie maggiormente utilizzate per l'esercizio dell'attività di impresa sono le società a responsabilità limitata, le società di persone e le stabili organizzazioni di soggetti esteri. E' prevista anche la tassazione dei redditi prodotti dai trust e dalle società cooperative.

Base imponibile
Le categorie di reddito che concorrono alla formazione della base imponibile societaria sono le seguenti:
  • reddito da immobili (art. 15 ITO);
  • reddito di impresa (art. 18 ITO);
  • reddito da attività speculative (art. 19 ITO);
  • capital gains (art. 37 ITO);
  • redditi diversi (art. 39 ITO).
Le spese, in linea generale, sono considerate deducibili qualora siano state sostenute interamente ed esclusivamente al fine di produrre il reddito della società.
I dividendi incassati dalle società residenti, a prescindere dal fatto che siano di fonte nazionale o estera, sono tassati ordinariamente con aliquota del 15%. Una ritenuta di imposta della stessa misura si applica ai dividendi corrisposti a soggetti non residenti fatta salva l'applicazione di una diversa aliquota sulla base di una convenzione contro le doppie imposizioni.
Aliquote di favore sono previste per i dividendi percepiti dai fondi e dalle compagnie del settore energetico.
Gli interessi sono soggetti a un'imposizione progressiva che va dal 10% al 15%. Le royalties sono assoggettate a ritenuta del 15%, se pagate a non residenti.

Le aliquote per le società e le banche
Negli ultimi 11 anni l'aliquota prevista per l'imposta sul reddito delle società è scesa di 15 punti percentuali, passando dal 35% del 2007) al 30% del 2018. L'ultima legge di budget ha programmato ulteriori riduzioni. L'aliquota Ires scenderà di un punto percentuale per ogni anno dal 2019 al 2023, per arrivare alla soglia definitiva del 25%. Le piccole imprese, invece, godono già oggi di una tassazione di favore (25%), mentre alle banche continua ad applicarsi un'aliquota più alta rispetto a quella valida per gli altri settori economici (35%) e la cosiddetta super tax per i periodi di imposta che vanno dal 2019 al 2021.
Il budget 2018/2019 ha deciso una progressiva riduzione anche per l'aliquota agevolata in vigore per le piccole imprese, che scenderà di un punto percentuale dal 2019 in poi, per assestarsi a quota 20% dal 2023 in avanti.

Regimi fiscali particolari
I soggetti che investono in specifiche aree (definite "Special Economic Zones", cd. "SEZ"), beneficiano di un'esenzione dall'imposta per un periodo di 10 anni dalla data in cui l'imprenditore certifica che è stata avviata l'attività. Le imprese che investono nel settore della produzione di energie alternative, inoltre, beneficiano nel primo anno di attività di una deduzione pari al 90% del costo sostenuto per impianti, macchinari ed attrezzature acquistate.

Obblighi dichiarativi e di versamento
Il periodo di imposta decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione dei redditi deve essere trasmessa entro il 31 dicembre successivo alla chiusura del periodo di imposta ed è previsto il pagamento di quattro acconti in data 25 settembre, 25 dicembre, 25 marzo e 15 giugno.
Qualora l'esercizio si chiuda in data successiva al 30 giugno il modello deve essere inviato entro il 30 settembre dell'anno successivo.
Nel caso in cui la dichiarazione non venga trasmessa nei termini previsti si applica la sanzione dello 0,1% dell'imposta dovuta per ogni giorno di ritardo, con un minimo di 5.000 PKR ed un massimo pari al 25% della somma da versare in base a quanto dichiarato.
Per le società è obbligatorio l'invio della dichiarazione in formato elettronico.

Minimum tax
Le società residenti sono soggette alla minimum tax sul volume d'affari con aliquote differenti in base al settore produttivo. Le aliquote variano dallo 0,2% all'1,25%. Sono esclusi da questa forma di tassazione i soggetti elencati nella Parte IV dell'Income Tax Ordinance (tra questi rientrano i trust, le compagnie energetiche e alcuni enti caritatevoli).

Imposta sulle vendite
La normativa di riferimento è rappresentata dal Sales Tax Act in vigore dal 1° novembre del 1990. L'imposta è dovuta sulla cessione di beni e prestazioni di servizi e sulle importazioni. L'aliquota ordinaria è pari al 17%. Un'aliquota addizionale pari al 2% si applica qualora la prestazione sia resa a soggetti esentati dalla registrazione in base alla legge (per lo più soggetti con fatturato inferiore a 5 milioni di rupie).
Sono esenti dall'imposta le cessioni di alcuni beni come ad esempio i prodotti petroliferi, le riviste periodiche, il cemento, i prodotti agricoli non lavorati, i prodotti software ed hardware.
Le dichiarazioni devono essere inviate con cadenza mensile entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento. Anche il versamento dell'imposta dovuta va effettuato con cadenza mensile. I soggetti non residenti che effettuano operazioni imponibili nel territorio pakistano sono tenuti agli stessi adempimenti previsti per i soggetti residenti. Tutta la documentazione contabile deve essere conservata per un periodo di 5 anni.

Altre imposte e tasse
Fra le imposte indirette, oltre all'Iva, vanno segnalate l'imposta doganale e l'imposta sui consumi.
La prima è espressamente regolamentata dal codice doganale del 1969 (Customs Act 1969). Le aliquote variano a seconda della tipologia del bene importato ed annualmente sono oggetto di revisione da parte del governo.
L'imposta sui consumi è disciplinata dal codice doganale del 2005 (Federal Excise Act 2005) ed è applicabile con aliquote che variano dal 12,5% (ad esempio per l'attività alberghiera) al 19% (sui servizi di telecomunicazione).
Infine, a livello provinciale, si segnalano la tassa sui veicoli a motore, l'imposta di bollo e la tassa sulla proprietà.

Thin capitalization
Il codice tributario prevede una limitazione alla deducibilità degli interessi passivi sui prestiti esteri. Nello specifico è previsto che qualora il rapporto fra debito di fonte estera e capitale sociale sottoscritto da investitori esteri assuma un valore superiore a tre gli interessi passivi relativi alla parte eccedente non sono deducibili.

Transfer pricing
L'art. 108 del codice tributario consente all'amministrazione finanziaria di effettuare contestazioni in materia di transfer pricing rideterminando i prezzi applicati fra soggetti correlati. I metodi più comunemente utilizzati sono il confronto di prezzo, interno ed esterno, il prezzo di rivendita, il costo maggiorato ed il profit split.

Spese deducibili e crediti d'imposta
Le società pakistane possono dedurre interamente dal reddito le spese per ricerca e sviluppo (R&D) sostenute nel territorio nazionale.

Esistono anche altri crediti d'imposta in vigore nella legislazione vigente. In particolare sono previsti:
  • un credito d'imposta del 10-20% sugli investimenti effettuato per la modernizzazione e la sostituzione dei macchinari
  • un credito d'imposta del 100% dell'imposte dovute nei prime cinque anni alle imprese industriali di nuova costituzione (quindi tutti i proventi delle new.co sono esenti per il primo quinquennio di attività)
  • un credito d'imposta del 100% dell'imposta dovuta per cinque anni nel caso di progetti di ampliamento o per i nuovi progetti realizzati da parte di imprese industriali preesistenti
  • un credito d'imposta fino al 10% dell'imposta dovuta per le nuove realtà produttive che impiegano lavoratori (credito per nuova occupazione).
Aspetti internazionali
L'art. 107 del codice tributario pakistano prevede la possibilità di stipulare accordi contro le doppie imposizioni. Le convenzioni attualmente in vigore sono 67 fra cui si segnalano quelle con Francia, Germania, Giappone e Regno Unito.
Il trattato fra Italia e Pakistan è stato firmato in data 22 giugno 1984 ed è in vigore dal 27 febbraio 1992.


Forma di governo: repubblica federale
Capitale: Islamabad
Moneta: rupia pakistana, PKR
Lingua ufficiale: urdu

Fonti informative utilizzate:
La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l'Agenzia delle Entrate.
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