Il sistema fiscale peruviano è fondato sui principi costituzionali espressi dall’articolo 74 della Costituzione del 1993: in particolare, la riserva di legge, l’uguaglianza, il rispetto dei diritti fondamentali della persona e il principio di non confiscatoriedad delle imposte, per il quale l’imposizione fiscale non può essere così elevata da espropriare, di fatto, il contribuente.
La disciplina principale si rinviene nel Testo unico ordinato del Codice tributario, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2013.
Tra le fonti del diritto tributario - espressamente menzionate dalla norma III del titolo preliminare del Codice - dopo quelle di matrice convenzionale, legislativa e regolamentare, figurano, in ordine residuale, la giurisprudenza, le risoluzioni di carattere generale dell’amministrazione finanziaria e la dottrina.
In Perù, ai fini del calcolo delle imposte, è utilizzato un valore di riferimento denominato “Unidad Impositiva Tributaria” (UIT), un dato definito ogni anno dalle autorità per determinare le aliquote e le deduzioni. Nel 2021, lo UIT è pari a 4.400 sol peruviani.
La tassazione del reddito delle persone fisiche
Un soggetto passivo è qualificato fiscalmente residente se è presente in Perù per almeno 183 giorni durante un periodo di 12 mesi consecutivi (corrispondenti al periodo di imposta che decorre dal 1° gennaio di ogni anno).
I residenti sono tassati sul reddito ovunque prodotto; mentre i soggetti non residenti che percepiscono reddito da lavoro dipendente in Perù sono tassati ad una aliquota proporzionale del 30% applicata sul totale dei redditi percepiti.
In particolare, i redditi si distinguono in specifiche categorie: reddito da lavoro dipendente redditi da prestazioni di servizi e reddito da capitali (interessi, royalties e capital gain).
Il reddito d’impresa ascrivibile ad una persona fisica è assoggettato all’imposta sulle società.
L’ordinamento riconosce specifiche deduzioni esclusivamente ai soggetti passivi residenti, quali deduzioni pari agli interessi passivi sostenuti per l’acquisto della prima casa, costi connessi a spese mediche e contributi erogati a favore di assicurazioni sanitarie per la salute contratte per i collaboratori domestici (ESSALUD).
Il sistema impositivo è progressivo ed articolato in scaglioni di UIT come segue:
Reddito imponibile in UIT | ||
Da UIT | A UIT | Aliquota |
0 | 5 | 8% |
6 | 20 | 14% |
21 | 35 | 17% |
36 | 45 | 20% |
Oltre 45 | … | 30% |
In generale, i capital gains sono tassati ad un’aliquota del 5%, se il contribuente è residente; se il soggetto passivo non è residente, è prevista una ritenuta del 30%. I redditi da capitale percepiti da soggetti residenti e derivanti da dividendi, subiscono una ritenuta alla fonte del 5%, mentre redditi da interessi e royalties sono assoggettati ad una ritenuta del 6,25% applicata sull’80% dell’imponibile.
I redditi derivanti da dividendi, interessi e royalties percepiti da contribuenti non residenti sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte rispettivamente del 5%, del 4,99% e del 30% oppure, qualora sia stato ratificato un trattato contro le doppie imposizioni con lo Stato di residenza del percettore, è applicata l’aliquota convenzionalmente pattuita.
La tassazione delle persone giuridiche
L'aliquota sui redditi societari è del 29,5%. Sono soggette a tale imposta le persone giuridiche di seguito indicate: società anonime, in accomandita, civili, commerciali a responsabilità limitata, costituite in Perù; le cooperative, comprese quelle di produzione agraria; le imprese di proprietà sociale; le imprese di proprietà statale, parziale o totale; le associazioni; le imprese individuali e le società di qualsiasi natura, costituite all'estero, che percepiscono sotto qualsiasi forma redditi di fonte peruviana; le imprese individuali a responsabilità limitata, costituite nel territorio dello Stato; le succursali e qualsiasi altra stabile organizzazione nel Paese delle imprese individuali, società o entità di qualsiasi natura costituite all'estero; le società agricole di interesse sociale; le società irregolari; le comunioni di beni, le joint ventures, i consorzi e le altre forme contrattuali di collaborazione imprenditoriale che tengono la contabilità separata da quella dei suoi soci o controparti. La base imponibile è determinata secondo le medesime disposizioni previste per le persone fisiche ad eccezione delle deduzioni. Il reddito imponibile comprende tutti i redditi prodotti, inclusi i capital gains, ed i costi sostenuti per l’esercizio dell’attività di impresa sono considerati in genere deducibili ai fini fiscali. In particolare, le sopravvenienze passive dovute a caso fortuito o forza maggiore e non indennizzate sono deducibili ai fini della determinazione del reddito.
Le perdite fiscali possono essere riportate nei quattro esercizi successivi a quello in cui sono state prodotte, oppure possono essere riportare nei successivi periodi di imposta senza limiti di temporali, ma compensate sino al 50% dell’imponibile di periodo.
I redditi derivanti da dividendi distribuiti fra società residenti non sono soggetti ad imposta i dividendi di fonte estera percepiti da società residenti concorrono alla quantificazione dell’imponibile, ma beneficiano di un credito per le imposte assolte all’estero; i dividendi di fonte peruviana ricevuti da società non residenti sono assoggettati ad una ritenuta del 5%. Parimenti, interessi attivi e royalties erogati da società residenti a favore di altre entità residenti non sono assoggettati ad alcuna ritenuta. Viceversa, se gli interessi e le royalties sono percepiti da soggetti passivi non residenti, sono sottoposti ad una ritenuta alla fonte del 30%.
L'imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto colpisce le importazioni e la maggior parte delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi operate nel territorio dello Stato. L'aliquota ordinaria è fissata al 18%. L’ordinamento prevede che determinate operazioni siano assoggettate ad aliquota zero e che altre non siano assoggettate, quali l’acquisto di frutta e verdura, trasporto pubblico, esportazioni di beni ed attività scolastiche.
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamenti
La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche deve essere presentata entro tre mesi dalla fine del periodo d’imposta, che corrisponde all’anno solare. Se il reddito percepito dal contribuente deriva esclusivamente dal lavoro dipendente, la ritenuta alla fonte mensile operata dal datore e versata all’erario assolve l’onere fiscale del dipendente verso l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente non dovrà presentare la dichiarazione dei redditi e non dovrà regolare alcun ulteriore debito.
Anche il periodo d’imposta delle persone giuridiche corrisponde all’anno solare. La dichiarazione deve essere presentata entro la fine del mese di marzo o l’inizio del mese di aprile, in funzione del numero di identificazione fiscale del contribuente. È previsto il pagamento di acconti mensili che devono essere regolati fra il nono ed il quindicesimo giorno del mese successivo rispetto a quello di riferimento. Il totale dei dodici acconti pagati è scomputato dal debito d’imposta finale e, se l’ammontare degli acconti versati è superiore, il contribuente può richiedere il rimborso del credito.
Ai fini Iva, le dichiarazioni da parte dei contribuenti Iva devono essere presentate elettronicamente, su base mensile e fra il settimo e sedicesimo giorno del mese successivo rispetto al periodo in cui l’obbligazione è sorta. La data di pagamento è stabilita annualmente dall’Amministrazione finanziaria con la pubblicazione annuale del “Tax Terms Schedule” e tale scadenza è correlata al numero di identificazione fiscale di ogni contribuente. Non sono previsti acconti ed altri oneri annuali connessi a tale imposta. La presentazione tardiva della dichiarazione è punita con una sanzione fissa mentre i tardivi pagamenti sono perseguiti con l’applicazione di un tasso di interesse mensile pari all’1,2% sul mancato versamento.
Relazioni internazionali
Il Perù ha stipulato convenzioni per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con gli Stati qui indicati.
Capitale: Lima
Lingua ufficiale: quecha, lingue indigene, spagnolo
Moneta: nuovo sol peruviano (PEN)
Per il tasso di cambio consultare questo link.
Forma istituzionale: repubblica presidenziale
Fonti informative
Precedente scheda a firma di Luca Conte-Papuzzi per alcune informazioni invariate
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