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Schede Paese

Principato di Monaco

Una delle principali novità del 2015 è la firma dell’accordo internazionale, avvenuto a marzo, sullo scambio di informazioni fra i due Stati

bandiera principato di monaco
Il Principato di Monaco è stato storicamente oggetto di critiche da parte della comunità internazionale essendo considerato un “porto sicuro” per l’attuazione di strategie elusive e per l’attività di riciclaggio di fondi neri. Nel 2009 l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), a seguito della stipula da parte del Principato di 12 accordi per lo scambio di informazioni, in ossequio a quanto previsto dall’art. 26 del Modello OCSE contro le doppie imposizioni, ha eliminato il paese dalla lista “grigia” dei paradisi fiscali non cooperativi (ossia dalla lista degli stati che non applicano pienamente le regole internazionali in materia fiscale e che non adottano una politica fiscale conforme ai criteri dell’organizzazione).  
Più di recente, ad ottobre 2014, il Principato  ha aderito alla Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. Tale modello è un accordo multilaterale inteso a facilitare la cooperazione internazionale tra le autorità fiscali, a migliorare la loro capacità di lotta all'evasione e all'elusione fiscale e a garantire la piena applicazione delle leggi fiscali nazionali, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti.
Infine, nel mese di marzo 2015,  seguendo l’esempio di Svizzera e Liechtenstein, il Principato ha stipulato con l’Italia l’Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale ponendo fine al segreto bancario. Le richieste di informazioni potranno riguardare tutti i tributi e dovranno trovare risposta entro 90 giorni.
L’intesa siglata determina l’uscita del Principato dall’elenco dei paesi black list, consentendo al contribuente che intenda aderire, entro il 30 settembre 2015, alla procedura di Voluntary Disclosure di mettersi in regola con l’Agenzia delle entrate senza subire il raddoppio delle sanzioni e del periodo di accertamento.    

L’imposta sul reddito delle persone fisiche  (Impôt sur le revenu des personnes physiques)
Si diventa residenti ad alcune condizioni: avere una casa di proprietà o in affitto ed abitarci effettivamente, avere un lavoro, esercitare una professione, un’ attività imprenditoriale o vivere di mezzi propri, disporre di un conto corrente in una banca monegasca e naturalmente avere una fedina penale pulita. I criteri per ottenere la residenza sono oggettivi: eventuali rifiuti del permesso di residenza devono essere motivati.
I soggetti monegaschi e coloro che hanno ottenuto la residenza nel principato non sono soggetti all’imposta personale sul reddito. Nel 1869, infatti, il Principe Carlo III ha emanato un’ordinanza che ha abolito la tassazione delle persone fisiche.
Tale principio non si applica ai cittadini francesi sottoposti alla Convenzione bilaterale franco-monegasca del 18 maggio 1963 che dispone che i francesi che hanno assunto la residenza a Monaco dopo il 18 maggio 1957 o che comunque non possono provare di averla acquisita prima di tale data, sono soggetti al sistema fiscale francese, alle stesse condizioni di coloro che hanno il domicilio in Francia. Tali soggetti, peraltro, versano le imposte allo stato francese.
Coloro che esercitano un’attività di impresa in forma individuale sono soggetti allo stesso trattamento fiscale delle società. 

L’imposta sui profitti delle società  (ISB : impôt sur les bénéfices)
La creazione di qualsiasi attività commerciale nel Principato di Monaco è soggetta all'autorizzazione preliminare da parte del Governo la quale viene rilasciata entro un periodo di 3 mesi; questa procedura richiede una serie di verifiche quali le indagini sulla solvibilità finanziaria degli interessati, la validità commerciale del progetto ed uno studio sui profitti che il Principato di Monaco potrebbe trarre da una tale attività.
L’imposta sul reddito delle società si applica, con l’aliquota del 33,33 %, nei seguenti casi:
  • società impegnate nel Principato in attività industriali o commerciali e con volume di affari derivante da operazioni compiute al di fuori del territorio monegasco per almeno il 25 per cento;
  • società insediate a Monaco il cui reddito derivi dalla vendita o dalla concessione in licenza di brevetti, marchi, procedimenti industriali/formule e diritti su opere letterarie ed artistiche, senza riguardo alla fonte di provenienza dello stesso.
 
In merito alla prima ipotesi si evidenzia che se oltre il 75% del fatturato prodotto è di fonte monegasca, la società, pur essendo residente, non è soggetta all’imposta sui profitti.
Qualora viceversa vi siano i presupposti per l’imposizione fiscale, non viene ad essere tassato il reddito ovunque prodotto dal soggetto residente a Monaco ma unicamente quello realizzato nel territorio monegasco. Ad esempio il profitto di una stabile organizzazione all’estero non sconta la tassazione a Monaco. Peraltro non sempre la verifica del superamento della soglia del 25% è agevole. Si pensi al caso degli operatori che lavorano nel settore dei servizi di telecomunicazione. 
Ogni nuova compagnia costituita nel Principato e il cui capitale è posseduto, direttamente o indirettamente, per meno del 50% da altre società assoggettate all’imposta beneficia di un regime di agevolato nei primi 5 anni di attività. Nello specifico nei primi due periodi di imposta l’aliquota è pari a zero mentre nel terzo, quarto e quinto anno l’imposta si applica su una base imponibile che è pari al 25% dei profitti realizzati (terzo anno), sul 50% (quarto anno) e sul 75% (quinto anno).
Il periodo di imposta coincide con l’anno solare. Gli acconti debbono essere versati entro il 20 febbraio,  il 20 maggio,  il 20 agosto ed il 20 novembre. La dichiarazione dei redditi va inviata entro il 30 marzo e l’eventuale saldo di imposta deve essere versato contestualmente all’invio del modello.

Relativamente alla determinazione della base imponibile le somme corrisposte a dipendenti e manager sono deducibili solo parzialmente, le royalty e le commissioni pagate alle agenzie di intermediazione sono deducibili purchè il percipiente e il soggetto che li corrisponde siano parti indipendenti e che la società erogatrice dimostri che non vi sia un tentativo di elargire dividendi sotto altra veste.  
Gli interessi passivi sono deducibili purchè non superino una  certa soglia applicata dalle istituzioni bancarie sui prestiti a tasso variabile. A partire dal 1° gennaio 2014, peraltro, solo il 75 % delle spese nette per interessi può essere dedotta. L’erogazione di dividendi non è deducibile.
 
Le strutture societarie più diffuse sono le seguenti:
 
  • Societe En Nom Collectif (“SNC” - in tale società, simile alle General partnership di diritto anglosassone, i partners sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali);
  • Societe En Commandite Simple (“SCS” – caratterizzata dalla presenza di soci con responsabilità limitata e da soci illimitatamente responsabili);
  • Societè en commandite par actions ( “SCA” – società in accomandita per azioni);
  • Societe Anonime Monegasque (“SAM” – sono persone giuridiche assimilabili alle nostre società di capitali o alle General business corporation di diritto anglosassone; debbono essere costituite con atto pubblico e previo rilascio di un’autorizzazione governativa);
  • Societè civile (“SC” – Associazioni professionali).
 
Monaco è uno dei pochi Paesi di civil law ad aver introdotto una legge ad hoc (legge n. 214 del 27/02/1936) in materia di trust. La stessa prevede che qualora un soggetto estero provenga da un paese nel quale è disciplinato l’istituto del trust lo stesso individuo possa costituirne uno nel principato secondo la legislazione dello stato di provenienza. La procedura di registrazione prevede l’approvazione da parte del governo monegasco, la certificazione di validità da parte di un avvocato e il pagamento dei diritti di registrazione. 
Il trust può essere sia inter vivos che testamentario. L’atto con cui si crea un trust inter vivos è soggetto all’imposta di registro pari all’ 1,3 per cento qualora vi sia un unico beneficiario, all’1,5 per cento in presenza di due beneficiari e all’ 1,7 per cento se i beneficiari nominati nell’atto siano più di due. In un trust testamentario, l’imposta di successione viene applicata ai beneficiari nella medesima misura in cui sarebbe applicata in caso di successioni testamentarie.
Sussistendo l’obbligo di registrazione dell’atto di costituzione del trust tutte le informazioni in merito ai beneficiari, al disponente, al trustee ed alle attività gestite sono facilmente reperibili.

Agevolazioni fiscali
Nel Principato sono state introdotte due categorie di incentivi fiscali:
1) sistema di avviamento aziendale: le imprese create nel Principato e che rientrano nell'ambito dell'imposta sul reddito delle società che svolgono un'attività veramente nuova sono esentate da detta tassa per un periodo di due anni e successivamente beneficiano di un regime favorevole per i tre anni successivi e cioè: 
  • primo e asecondo anno: nessuna imposta sul reddito delle società
  • terzo anno: l'imposta è calcolata sul 25% del profitto;
  • quarto anno: l'imposta è calcolata sul 50% del profitto;
  • quinto anno: l'imposta è calcolata sul 75% del profitto;
  • sesto anno: l'imposta è calcolata sul 100% del profitto
2) credito d’imposta per la ricerca
 
Imposta sul valore aggiunto  (TVA: Taxe sur la valeur ajoutée)
In virtù di un accordo doganale fra la Francia e Monaco, l’imposta sul valore aggiunto si applica nel Principato secondo gli stessi criteri previsti dalla legge francese.
L’aliquota ordinaria è del 20% e si applica alle cessioni di beni, alle prestazioni di servizi e alle importazioni. Vi è poi un'aliquota agevolata del 10% che si applica ad alcune categorie di prodotti fatta eccezione per i generi di prima necessità (5,5%)
La dichiarazione IVA deve essere inviata con cadenza mensile o quadrimestrale a seconda del volume di affari.
Dal 4 luglio 2014, è stato introdotto nel Principato il meccanismo del reverse charge TVA nel settore edilizio sulla fatturazione in sub-appalto. I sub-appaltatori non monegaschi restano nell’obbligo di designare un rappresentante fiscale monegasco e richiedere l’autorizzazione di cantiere ma la fatturazione sarà disciplinata dal meccanismo del reverse charge.

Altre imposte e tasse
L’imposta sulle successioni e donazioni si applica solo alle attività localizzate nel Principato. Le aliquote di imposta variano a seconda della relazione esistente fra il donante e il donatario o fra il defunto e l’erede: 
 
Legame parentale
Aliquota
coniuge, genitori, figli                                     0%
fratelli e sorelle
8 %
zii e nipoti
10 %
altri parenti
13 %
nessuna parentela
16 %
 
L’imposta di registro si applica sul trasferimento di determinate attività site nel territorio del principato. Si elencano di seguito alcuni esempi di operazioni imponibili: cessione di beni immobili in Monaco 4,5 %; cessione di azienda 7,5%; cessione di quote di società che detengono immobili a Monaco 6,5%.
L’imposta sui contratti assicurativi, introdotta dall’articolo 1 della legge 609 del 1956, è dovuta annualmente e la dichiarazione deve essere inviata entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Sono previsti inoltre, fra le altre imposte, i dazi sulle importazioni, le imposte sulle bevande e quelle sui metalli preziosi, applicate alle stesse condizioni previste in Francia.
Infine, con atto ministeriale n. 331 del 16 giugno 2014, è stato previsto che i tassisti che intendono intraprendere l’attività di trasporto persone nel Principato sono assoggettati ad una nuova tassa pari nel 2015 a 1.800,00 euro.

Aspetti internazionali
Il buon andamento dell’economia monegasca è strettamente connesso alla sua capacità di attrarre capitali esteri. Il regime fiscale particolarmente favorevole rende il Principato una meta particolarmente ambita per gli operatori internazionali. 
Il Paese ha stipulato l’accordo contro le doppie imposizioni con la Francia il 18 maggio 1963. Quelli con Lussemburgo, Qatar, St. Kitts and Nevis sono entrati in vigore rispettivamente nel maggio 2010, giugno 2010 e dicembre 2011. 
Sono stati firmati accordi per lo scambio di informazioni con vari paesi fra cui Andorra, Austria, Argentina, Olanda Bahamas, Belgio, Stati Uniti, Francia, Liechtenstein, Lussemburgo, Qatar, Samoa, San Marino e St. Kitts.

 
Capitale: Monaco
Lingua: francese (lingua ufficiale). Nelle scuole si insegna il monegasco
Moneta: euro (EUR)
Forma di governo: monarchia costituzionale
Accordi con l'Italia: il Principato ha stipulato con l’Italia l’accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale ponendo fine al segreto bancario. Le richieste di informazioni potranno riguardare tutti i tributi e dovranno trovare risposta entro 90 giorni. L’intesa siglata determina l’uscita del Principato dall’elenco dei paesi black list.
Nell’ultima revisione semestrale della white list degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale (dm 23 marzo 2017) il Principato è stato confermato tra gli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale.
 





Fonti informative
1)  sito dell’Amministrazione finanziaria:  2) worldwide-tax.com                 
 





aggiornamento: luglio 2017 (per aliquote fiscali)





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