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Schede Paese

San Marino

Per l’Ocse la Repubblica è conforme agli standard internazionali in materia di scambio di informazioni e trasparenza fiscale

bandiera repubblica san marino

La Repubblica di San Marino, il terzo Stato indipendente più piccolo d’Europa, è improntato a un sistema legale di civil law di matrice continentale. Le funzioni di Capo dello Stato sono esercitate collegialmente dai due Capitani Reggenti, nominati ogni sei mesi dal Consiglio Grande e Generale. Quest’ultimo è l’organo legislativo ed è composto di 60 consiglieri. L’organo esecutivo è il Congresso di Stato, composto da un numero variabile di Segretari di Stato (corrispondenti ai ministri). 
I rapporti tra San Marino e l’Italia sono regolati da una serie di accordi internazionali e, in particolare, dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata il 31 marzo 1939 (più volte modificata nel corso degli anni). La legge fondamentale della Repubblica di San Marino è la Dichiarazione dei Diritti del Cittadini del 1974.

Pur non essendo uno Stato membro dell’Unione europea, il territorio di San Marino è considerato parte della zona doganale Ue in virtù di uno specifico Accordo sulla cooperazione economica e sull’unione doganale firmato nel 1991. Sulla base di questo Accordo, il commercio tra San Marino e l’Unione è esente da ogni dazio o tassa sulle importazioni o esportazioni, e dalle imposte aventi un effetto equivalente.

San Marino ha effettuato rilevanti progressi sul versante della lotta all’evasione fiscale. Gli impegni di trasparenza assunti a livello internazionale, hanno trovato attuazione attraverso l’adozione a livello interno di provvedimenti legislativi che disciplinano gli obblighi di cooperazione. Il rapporto della Peer Review, redatto dal  Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes e pubblicato dall’Ocse nel luglio 2018, a seguito della verifica della conformità dell’ordinamento sammarinese agli standard in materia di scambio a richiesta, ha assegnato alla Repubblica del Titano un rating “largely compliant”.

Sistema tributario

L’ordinamento tributario di San Marino si articola su imposte dirette e indirette. L’imposta generale sul reddito (IGR), introdotta nel 1984 e riformata con la legge 166 del 2013, colpisce sia le persone fisiche, sia quelle giuridiche. San Marino non applica l’Iva, ma un’imposta monofase sulle importazioni.

Tassazione delle persone fisiche

L'Imposta generale sui redditi (IGR) si applica alle persone fisiche residenti e non residenti (per questi ultimi, limitatamente ai soli redditi prodotti nello Stato) e alle società o enti assimilati. I residenti devono dichiarare i redditi di fonte estera percepiti anche se questi redditi sono di norma esenti. Si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la residenza anagrafica o la dimora nel territorio dello Stato, ovvero vi hanno il centro degli interessi vitali.
Sono considerati residenti in base alla procedura in forma semplificata: i cittadini stranieri che hanno acquistato un immobile nel territorio dello Stato per un importo pari o superiore a euro 300.000 e che assumono con contratto a tempo indeterminato almeno cinque persone iscritte nelle liste di avviamento al lavoro.
A partire dal 2017, sono state introdotte due ulteriori forme di residenza: la residenza elettiva e quella economica. Lo Stato sammarinese può concedere per anno la residenza a un numero di persone non superiore a 50 per ciascuna delle due tipologie di residenza al verificarsi dei seguenti requisiti.

La residenza elettiva può essere concessa ai cittadini stranieri:

a. che hanno acquistato un fabbricato o porzione di fabbricato da destinare ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare per un prezzo non inferiore a euro 500.000; in alternativa un fabbricato grezzo ad un prezzo di almeno euro 350.000, che comporti successive spese di ultimazione, ristrutturazione o demolizione per un importo non superiore a 150.000 euro;
oppure che hanno effettuato

b. un deposito infruttifero e vincolato per la durata di 10 anni non inferiore a euro 600.000 in titoli emessi dallo Stato sammarinese.

La residenza elettiva comporta
 
- il pagamento di una tassa di prima richiesta pari a euro  1.000

- il pagamento di una tassa una tantum per il richiedente di euro 10.000 in caso di deposito infruttifero

-  il pagamento di una tassa una tantum per ogni famigliare (figlio convivente entro i 25 anni o disabile), coniuge o convivente pari a euro 20.000

- che i richiedenti sono tenuti ad assumere a proprio totale carico i costi dell’assistenza sanitaria, mediante assicurazione privata a copertura di ogni rischio

La residenza economica è concessa allo straniero che intenda avviare un'attività economica in forma societaria a San Marino.

A tal fine, il richiedente deve detenere almeno il 51% della società; assumere a tempo indeterminato da 1 a 3 lavoratori residenti; far fronte al pagamento di un contributo annuale per prestazioni sanitarie e assistenziali pari a 350 euro pro capite; al momento della richiesta, effettuare un deposito bancario vincolato di 75.000 euro, somma che deve essere  innalzata a 150.000 euro entro due anni dall'ottenimento della residenza.

La residenza si estende al coniuge/convivente e ai figli minori di anni 25 a carico o disabili.

Le società di persone non sono soggetti passivi di imposta in quanto i redditi sono imputati ai soci per trasparenza, indipendentemente dall’effettiva percezione.

L’imposta sul reddito delle persone fisiche si calcola sommando i redditi che rientrano nelle seguenti categorie: redditi di capitale, redditi fondiari, redditi da lavoro dipendente e di pensione, redditi d’impresa e redditi diversi.
 
Aliquote imposta sui redditi delle persone fisiche 2018
 

Scaglioni di reddito Aliquota d'imposta
sino a € 10.000,00  9%
da € 10.000,01 a € 18.000,00  13%
da € 18.000,01 a € 28.000,00  17%
da € 28.000,01 a € 38.000,00  21%
da € 38.000,01 a € 50.000,00  25%
da € 50.000,01 a € 65.000,00  28%
da € 65.000,01 a € 80.000,00  31%
Oltre € 80.000,00  35%

 
Sono esenti da imposizione i redditi derivanti da immobili adibiti allo svolgimento di attività agricole come ad esempio i magazzini o le stalle, i redditi fondiari fino ad un importo pari a euro 1.500, le pensioni sociali, gli assegni familiari.

L’aliquota per le plusvalenze immobiliari imponibili, soggette a tassazione separata, è pari all’8%. Il contribuente può optare per la tassazione separata anche in relazione a dividendi e interessi di fonte estera; in questo caso, le aliquote sono pari, rispettivamente, al 3 e all’8% del netto frontiera (11% per interessi relativi a c/c esteri). I dividendi scontano un’imposta del 5%.

Il regime fiscale dei trust

La Repubblica di San Marino è stata tra i primi Paesi di tradizione romanistica ad ammettere e disciplinare la creazione di trust fin dal 2005 e successivamente con un complessivo riordino della materia ad opera della legge n. 42 del1 marzo 2010). I trust sammarinesi possono essere costituiti solo per atto pubblico autenticato da un notaio e devono essere registrati nel locale registro dei trust.
Dal 2014 è operativa la speciale Corte per il trust e i rapporti fiduciari, istituita a San Marino nell’ambito della giurisdizione ordinaria con la Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n. 1. 
In base alla legge della Repubblica di San Marino il regime fiscale dei trust amministrati dai trustee autorizzati si applica ai trust fiscalmente residenti (e cioè, ai trust amministrati da almeno un trustee residente a San Marino) e non esercenti professionalmente attività d’impresa, arti o professioni.
Il trust è soggetto passivo d’imposta, ma gli obblighi di dichiarazione, liquidazione e versamento delle imposte gravano sul trustee che è solidalmente responsabile con il trust dell’obbligazione tributaria. Il reddito imponibile del trust è determinato applicando il coefficiente di redditività del 10% dell’ammontare complessivo dei proventi dei beni in dote, realizzati e percepiti in ciascun periodo di imposta, ivi compresi i proventi derivanti dagli immobili situati nel territorio di San Marino.
I redditi del trust così determinati sono soggetti all’aliquota ordinaria prevista per le società del 17%. Il carico fiscale effettivo gravante sui redditi del trust è, pertanto, pari all’1,7%. Il coefficiente di redditività è pari al 50% quando i proventi sono costituiti da utili, dividendi o quote di partecipazione agli utili distribuiti da società o enti fiscalmente residenti o comunque da soggetti localizzati in Stati con un regime fiscale privilegiato. Le imposte assolte all’estero a titolo definitivo dal trustee per conto di beni del trust danno diritto a un credito di imposta.
Sui proventi del trust attribuiti a beneficiari fiscalmente non residenti, il trustee opera una ritenuta a titolo di imposta del 15%. La ritenuta non è dovuta se il trustee comunica i dati relativi ai beneficiari non residenti all’amministrazione finanziaria sammarinese. I trasferimenti dal settlor al trustee e dal trust ai beneficiari sono esenti da imposta. Entro due mesi dalla fine di ciascun periodo di imposta il trustee è tenuto a comunicare all’Amministrazione finanziaria di San Marino le generalità dei beneficiari, comprensive dei dati anagrafici, della cittadinanza e della residenza.

Tassazione delle società – Imposta Generale sui redditi ordinaria (IGR)

I redditi d’impresa prodotti dai soggetti giuridici sono soggetti all’IGR e scontano l’aliquota proporzionale del 17%. Dal 2010, la medesima aliquota è applicabile anche alle banche e agli istituti finanziari.
L’imposta è dovuta dai soggetti residenti e dai soggetti non residenti per i redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. I soggetti residenti sono quelli che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede effettiva dell’amministrazione a San Marino.
Tutti i redditi prodotti da soggetti giuridici sono considerati redditi d’impresa. La base imponibile è costituita dall’utile risultante dal bilancio civilistico, rettificato per tener conto delle variazioni previste dalla legge tributaria.
Sono esenti da imposta le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o altri strumenti finanziari detenuti per almeno 1 anno (participation exemption). L’applicazione della participation exemption non è subordinata al possesso di una percentuale minima di partecipazione, ma la partecipazione deve risultare dalla contabilità sociale e da almeno un bilancio e deve essere stata inserita tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso.
Per le partecipazioni nelle società immobiliari, le plusvalenze sono esenti nella misura del 50%. I dividendi di fonte domestica non concorrono alla formazione del reddito del percettore; quelli di fonte estera derivanti da partecipazioni detenute ininterrottamente da almeno un anno sono esclusi dalla formazione della base imponibile per il 95%.
Sono previsti alcuni regimi di favore, tra cui l’esenzione, a determinate condizioni, degli utili reinvestiti e un abbattimento della base imponibile per le imprese che incrementano il numero medio di lavoratori dipendenti occupati. Oltre a questi incentivi, alle nuove attività d'impresa esercitate in forma individuale o libero professionale, i cui titolari non abbiano esercitato a San Marino, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta, un’attività economica assimilabile a quella per cui si richiedono l'accesso ai benefici, è riconosciuta una esenzione fiscale pari al 50% dell'imposta ordinaria per i primi 5 anni nonché l'esenzione dal pagamento della tassa di rilascio della licenza e dalla tassa di rinnovo per i successivi 3 anni.

Tassazione delle società - Gli incentivi all’occupazione

I datori di lavoro che aumentano il numero medio di lavoratori dipendenti occupati, purché almeno il 50% di essi sia residente, usufruiscono di un credito d’imposta sull’IGR dovuta pari al:
5% dell’imposta per ogni nuovo lavoratore, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti maggiore o uguale a 5; 10% dell’imposta per ogni nuovo lavoratore, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti minore di 5. Tale credito d’imposta non può superare il 25% dell’imposta complessiva dovuta.

Le imposte indirette

La legislazione sammarinese non prevede l’Iva, ma un’imposta monofase sulle importazioni, che è considerata un’imposta avente effetto equivalente all’Iva. Nel quadro della riforma avviata nel 2013, è stata prevista la sostituzione dell’imposta monofase con un’imposta generale sui consumi (IGC), applicabile anche alle prestazioni di servizi, simile all’Iva europea (cfr. articolo 66 legge n. 174/2013).

L’imposta sulle importazioni 

La disciplina fondamentale è contenuta nella legge n. 40 del 22 dicembre 1972 e prevede un’imposizione sull’ammontare complessivo dovuti al cedente o al prestatore di servizio. L’aliquota è pari al 17% anche se sono previste aliquote agevolate che variano dal 2% al 6% per alcune categorie di beni quali medicine o generi alimentari. L’imposta è riconosciuta quale misura equivalente all’Iva italiana. L’introduzione di beni o di servizi nel territorio della Repubblica di San Marino è considerata importazione. L’imposta è dovuta dai soggetti importatori ma sono solidalmente obbligati i committenti dell’importazione e coloro che la effettuano materialmente. È previsto il rimborso dell’imposta quando i beni, anche dopo la loro trasformazione, vengono esportati. L’imposta, pertanto, è neutrale soltanto quando i beni vengono riesportati. Rappresenta invece un costo per l’operatore sammarinese che commercializza i beni sul mercato interno.

Applicazione dell’Iva nei rapporti con l’Italia - Il regime Iva delle cessioni

La disciplina ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che regola, per l’Italia, le operazioni intercorse tra operatori italiani e sammarinesi è contenuta nel D.M. 24 dicembre 1993. Parimenti a quanto avviene nei rapporti tra l’Italia e i Paesi dell’Unione Europea, nelle operazioni con la Repubblica di San Marino, l’imposta è assolta nel Paese di destinazione in cui il bene viene trasportato e consumato qualora il cessionario sia un soggetto passivo d’imposta. Nel caso in cui gli acquirenti sono dei privati, l’imposta è assolta nel Paese in cui il bene è acquistato.
Rappresentano eccezioni a questa regola: l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi che sconta l’imposta nel Paese di destinazione nel quale di fatto avviene l’immatricolazione e le vendite a distanza effettuate in favore di privati che sono imponibili nel Paese di destinazione quando il cedente ha superato nel corso dell’anno solare precedente un volume di vendite superiore a euro 27.888,67.
Le cessioni verso operatori economici sammarinesi per merci che sono trasportate a  San Marino sono non imponibili se l’operatore ottiene dall’ufficio tributario sammarinese l’attestazione dell’effettiva introduzione nel Paese mediante apposizione di un timbro sulle fatture emesse da cedente italiano; se ne abbia preso nota a margine delle corrispondenti scritture eseguite nel registro Iva vendite; e se abbia provveduto a redigere, per la sola parte fiscale, e a presentare l’elenco “INTRA” riepilogativo delle cessioni.
Per quanto concerne le importazioni da San Marino, sono previste distinte procedure che consentono al cedente sammarinese di addebitare al cliente italiano l’imposta in fattura oppure di effettuare l’importazione in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale. Il D.P.R. n. 633/1972 (art. 71, comma 2) stabilisce che per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l’introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto mediante il meccanismo dell’inversione contabile (art. 17, comma 2).
Dal 1 gennaio 2017 è venuto meno l’obbligo che imponeva all’acquirente italiano in caso di importazione da San Marino con fattura senza addebito di imposta di comunicare i dati della transazione all’Agenzia delle Entrate.

Scambi tra San Marino e Paesi diversi dall’Italia

Se le merci sammarinesi sono destinate a Paesi Ue, l’Ufficio tributario di San Marino emette un documento doganale che deve essere fatto vidimare presso la dogana di Rimini o Ravenna. La merce prosegue fino alla dogana del Paese di destinazione. Se le merci sono invece destinate a Paesi extra Ue, l’ufficio di San Marino deve emettere una bolletta che accompagna le merci ad una qualsiasi dogana italiana di uscita che ne curerà l’appuramento.

Dichiarazioni e versamento delle imposte

Per tutti i soggetti passivi e per i sostituti d’imposta, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è fissato al 30 giugno di ciascun anno, con riguardo ai redditi prodotti nell’anno solare precedente. La dichiarazione presentata oltre il 30 luglio (trenta giorni dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione) è nulla, ma costituisce titolo per la riscossione. L’atto di accertamento d’ufficio o in rettifica deve essere emanato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero entro il terzo anno successivo se la dichiarazione è stata omessa o è nulla. I soggetti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo devono pagare due acconti d’imposta nel corso dell’anno.

Rapporti con l’Italia

Per la legislazione italiana, la Repubblica di San Marino non è più considerata uno Stato a fiscalità privilegiata in relazione alle persone fisiche (decreto ministeriale del 4 maggio 1999).
Con DM 29 dicembre 2014, pubblicato in G.U. il 9 gennaio 2015, San Marino è stato inoltre inserito nella “white list” di Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (DM 4 settembre 1996).
 Con la legge n. 174 del 27 novembre 2015 San Marino ha dato esecuzione agli accordi in materia di cooperazione fiscale internazionale.
 
Capitale: Città di San Marino
Lingua ufficiale: italiano
Moneta: euro (EUR)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare

Convenzioni Fiscali

In data 12 febbraio 2014 il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto con cui la Repubblica di San Marino viene espunta dalla "black list" italiana dei paradisi fiscali (articolo 1 del decreto ministeriale del 4 maggio 1999 e successive modifiche). La decisione segue la ratifica della Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali del 3 ottobre 2013.
In data 5 novembre 2014 è entrato in vigore l’Accordo per la collaborazione finanziaria in materia di scambio di informazioni e dal 1° settembre 2017 anche San Marino riceve e trasmette automaticamente nominativi, numeri di conto corrente, saldi e altre informazioni fiscali ai e dai Paesi che hanno aderito allo standard Ocse.

Fonti informative:

- sito ufficiale della Segreteria degli affari interni della Repubblica di San Marino
- sito ufficiale del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino
- sito ufficiale della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio
- Portale dei Servizi della Pubblica Amministrazione
- sito ufficiale del Global Forum sulla Trasparenza e sullo scambio di informazioni 
- precedente Scheda Paese  a cura di Francesca Vitale (per le informazioni rimaste invariate)

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l’Agenzia delle Entrate.

aggiornamento:  aprile 2019 a cura di Maria Luisa Guermani

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