Le 17 comunità indipendenti regionali costituite nel 1983 godono di ampi poteri. Dal punto di vista economico, dalla seconda metà degli anni Novanta la Spagna ha conosciuto uno sviluppo tra i più rapidi in Europa. Nel periodo 1997-2007 il Pil è cresciuto a una media annua del 3,8% e nello stesso periodo il reddito pro capite è più che raddoppiato. Nonostante le performance dei settori trainanti dei servizi e del turismo (la Spagna è la quarta meta mondiale per arrivi dall’estero), il Paese ha subito gli effetti della crisi finanziaria globale. La Spagna ha intrapreso di recente un percorso di riforme in materia di finanza pubblica, fisco e mercato del lavoro, volte a riequilibrare i conti dello Stato. Il 2017, secondo l’Economic Outlook dell’Ocse dedicato al Paese iberico, è stato un anno positivo sotto il profilo della crescita economica. Le previsioni per il 2018 parlano di una ripresa del mercato del lavoro e di una crescita spinta dalla domanda interna.
Il sistema fiscale e i livelli di governo
La Spagna ha un sistema fiscale quasi federale, con tre livelli di governo. In Spagna una parte dell’imposta sulle persone fisiche, l’Impuesto sobre la Renta de las Personas Fìsicas (Irpf) viene ceduta alle comunità autonome e conseguentemente il processo di liquidazione dell'imposta è composto da due fasi: una statale e una complementare. I governi regionali ricevono una quota significativa del gettito fiscale complessivo (33% del reddito delle persone fisiche, il 35% di Iva, il 40% delle accise sugli idrocarburi, tabacco, birra e alcolici; il 100% di accise su energia elettrica e registrazione degli autoveicoli). Le entrate fiscali indirette vengono trasferite in base a un indice di consumo del territorio. Le aliquote Irpf possono essere modificate dai governi regionali anche se la struttura conserva la progressione e la suddivisione in scaglioni di imposta. Il ricavato delle imposte sulle successioni e sulle donazioni, l'imposta di registro e le tasse sulle lotterie e gioco d'azzardo è interamente assegnato ai governi territoriali. Nel caso in cui la spesa stimata dovesse superare i potenziali ricavi, il governo regionale riceve un trasferimento compensativo da parte del governo centrale.
Le principali categorie di reddito
In Spagna esistono cinque categorie di reddito: di lavoro; di capitale, d’impresa e quello relativo ai guadagni e alle perdite patrimoniali, oltre alle imputazioni di reddito stabilite dalla legge.
La tassazione delle persone fisiche
Il riferimento normativo che disciplina l’imposta sulle persone fisiche è la Ley 35/2006 e il regolamento contenuto nel Real Decreto 439/2007. Alle persone fisiche residenti in Spagna si applica l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpf) secondo il principio del worldwide income. Sulle persone fisiche non residenti grava l'imposta sul reddito dei non residenti (Impuesto sobre la renta de los no residentes, Irnr) che incide soltanto sul reddito prodotto nel territorio dello Stato. Per essere considerati fiscalmente residenti in Spagna bisogna risiedere per più di 183 giorni durante l'anno solare oppure aver stabilito in Spagna il centro dei propri interessi economici o la propria attività imprenditoriale o professionale. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è un tributo personale e diretto ispirato ai principi di uguaglianza, generalità e progressività. Il reddito tassabile delle persone fisiche comprende i salari, gli stipendi, i redditi d’impresa o da attività professionale e il reddito passivo come dividendi, interessi e plusvalenze.
Dal 1° gennaio 2016 le aliquote generali delle persone fisiche variano dal 19 al 45% e la percentuale dell'aliquota varia a seconda della regione di residenza. L’aliquota totale è la somma di quella statale e di quella regionale che varia tra le diverse regioni della Spagna (comunità autonome). In generale, i contribuenti non residenti sono tassati con aliquota del 24% sui redditi ottenuti nel territorio spagnolo o provenienti da fonti spagnole e con aliquota del 19% sulle plusvalenze e sui proventi di investimento finanziario derivanti sempre da fonti spagnole. L'aliquota del 19% si applica ai soggetti non residenti che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) con i quali esiste uno scambio di informazioni in materia fiscale.
Il Decreto Reale n. 1074 del 29 dicembre 2017 ha introdotto misure volte a:
- semplificare la presentazione delle dichiarazioni integrative per correggere gli errori commessi;
- incrementare le agevolazioni per lo studio e la ricerca;
- rendere obbligatorie le informazioni per le operazioni di riduzione del capitale sociale con restituzione dei contributi o distribuzione del premio per l'emissione, corrispondenti ai soggetti coinvolti in tali operazioni.
Il riferimento normativo che disciplina l’imposta sui redditi societari (Impuesto sobre sociedades) è il Real Decreto Legislativo 4/2004. Le società residenti in Spagna sono soggette all'imposta sui redditi societari (Impuesto sobre Sociedades, IS) che si applica secondo il principio del worldwide income. Le società residenti nelle enclave di Ceuta e Melilla in Marocco, in Navarra e nei Paesi Baschi sono soggette a regimi fiscali speciali. Si configurano come società non residenti quelle che non sono state registrate secondo la legge spagnola e non hanno la sede legale o la sede principale della gestione situata in Spagna. Queste società, come accade per le persone fisiche, sono soggette all'imposta sui redditi dei non residenti (Irnr), quindi vengono tassate sugli utili commerciali e sui capital gains, ma soltanto in relazione al reddito di fonte spagnola. Per le società residenti, la base imponibile dell'Is è costituita dal reddito e dalle plusvalenze patrimoniali.
Dal 1° gennaio 2016 l'aliquota dell'imposta sulle società residenti (Is) è pari al 25%, a cui si applica una sovraimposta legata all'iscrizione alla Camera di Commercio. Sono soggetti imponibili dell'Is le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società holding, i gruppi di interesse economico, le fondazioni, le associazioni, le cooperative e le società di persone, il raggruppamento temporaneo di società, le società di capitale di rischio, i fondi d'investimento, i fondi pensione, per la regolamentazione o la conversione dei mutui ipotecari, per la conversione in titoli delle attività, i fondi di investimento garantiti. Il periodo d'imposta coincide con l'esercizio economico ma in nessun caso può superare i dodici mesi. Le società di nuova costituzione che svolgono attività commerciali sono tassate nel primo periodo fiscale in caso di base imponibile positiva e l’anno successivo all’aliquota del 15% (con alcune eccezioni). Le branch di società straniere sono tassate con la stessa aliquota delle società nazionali, oltre al 19% sugli utili al netto delle imposte pagate all’estero. Le imposte sugli utili delle branch non si applicano ai pagamenti effettuati ai residenti Ue o laddove esista una Convenzione contro le doppie imposizioni. Tra le principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 (Real Decreto n. 1074 del 29 dicembre 2017) va segnalato quanto segue. Viene modificata la disciplina relativa alle informazioni e alla documentazione sulle entità e transazioni correlate che prevede l'obbligo di presentare il cosiddetto report paese per paese, seguendo lo schema previsto in materia nei lavori Ocse culminati nel 2015 nell’"Action 13" BEPS (Transfer Pricing Documentation). Sebbene il regolamento di attuazione dell’imposta sulle società includa già gli aspetti sostanziali della direttiva 2011/16/UE, che obbliga alla presentazione del Country by Country Report, vi sono alcuni aspetti della direttiva, in particolare in relazione all'ambito dei soggetti che devono presentare le informazioni, che sono stati chiariti nel suddetto regolamento. In particolare, è stabilito che anche le stabili organizzazioni in Spagna di soggetti non residenti del gruppo hanno l’obbligo di fornire la documentazione prevista, con l’eccezione che tale obbligo non sussiste quando il gruppo multinazionale ha designato a presentare le informazioni summenzionate un soggetto del gruppo che è residente in uno Stato membro dell'Unione europea, o quando le informazioni sono già state presentate nel territorio di residenza fiscale da parte del soggetto non residente delegato dalla casa madre a presentare la documentazione. Nel caso in cui si tratti di un soggetto con residenza fiscale in un territorio al di fuori dell'Unione europea, questo deve rispettare le condizioni sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale. Sempre in tema di “oneri documentali” è aggiunto l’obbligo di fornire “paese per paese” informazioni circa il capitale e gli utili non distribuiti delle parti correlate. Per quanto riguarda le ritenute, viene stabilita una nuova eccezione per l'obbligo di trattenuta in relazione agli importi versati ai fondi pensione dai fondi pensione aperti, il cui scopo è quello di incanalare gli investimenti di altri fondi pensione e piani pensionistici verso altri fondi pensione.
L'imposta sul valore aggiunto
La Ley 37/1992 e il regolamento di cui al Real Decreto 1624/1992 disciplinano l’Impuesto sobre el valor añadido (Iva). Dal 1° settembre 2012 l'aliquota Iva ordinaria è fissata al 21% con due aliquote, ridotta al 10% e super ridotta al 4%. L'aliquota del 10% si applica a taluni beni e servizi, come ad esempio l'acquisto di una proprietà di nuova costruzione, hotel e ristoranti, prodotti per la salute, attività di intrattenimento e sport. L'aliquota del 4% si applica ai beni considerati di prima necessità, come, ad esempio, alcuni alimenti e anche a prodotti di lettura (giornali, riviste, libri).
Oltre al regime generale, ci sono regimi speciali con norme Iva, come quelli per le agenzie di viaggio, oggetti d'antiquariato e la produzione agricola e zootecnica.
Alcune attività professionali sono esenti da Iva, come quelle svolte dagli istituti finanziari e assicurativi e le commissioni percepite dagli agenti, le spese mediche e dentistiche. In materia di Iva alcune novità sono contenute nella legge di bilancio per il 2017.
Nelle Isole Canarie vige un regime speciale chiamato IGIC, acronimo di Impuesto General Indirecto Canario, che si applica, con una aliquota standard del 7%. Un dazio speciale si applica poi anche alle importazioni e alle merci nelle isole Canarie. La recente riforma ha introdotto uno speciale regime del consolidato Iva applicabile a gruppi aziendali.La più importante novità Iva recata dal Decreto Reale n. 1075/2017 consiste in una serie di specifiche tecniche necessarie a implementare il nuovo sistema Iva denominato “Fornitura immediata di informazioni (SII)” istituito a partire da luglio 2017. Queste modifiche consentono di instaurare un nuovo sistema di gestione dell’imposta basato sulla tenuta dei registri obbligatori in formato elettronico tramite una piattaforma dell’Agenzia tributaria spagnola che permette la trasmissione quasi immediata dei registri delle fatture. Infatti, i contribuenti obbligati a utilizzare tale sistema (e quelli che volontariamente vi optano) devono trasmettere le registrazioni entro 4 giorni dalla rilevazione. Altra novità di rilievo riguarda le modifiche al regime di controllo dei contribuenti nell'ambito del regime speciale del gruppo Iva. A partire dal 1° gennaio 2018, le procedure si adeguano alla nuova regolamentazione contenuta nella legge 58/2003, in materia di interruzione e ritardi giustificati per motivi non imputabili all'Amministrazione nei procedimenti di verifica fiscale. Si tratta di una misura in linea con il Regolamento sulle verifiche al regime del consolidato ai fini dell’imposta sulle società. Le altre imposte
L’imposta sulle attività produttive
L’ordinamento tributario prevede un’imposta sulle attività produttive che si applica a tutte le attività economiche gestite da persone fisiche e giuridiche. Il riferimento normativo è il Real Decreto Legislativo 1175/1990 e la Ley Reguladora de las Haciendas Locales di cui al Real Decreto Legislativo 2/2004 (articoli 78 e ss.). Essa consiste in un importo forfetario stabilito dall’ente territoriale competente a seconda del territorio in cui si esercita l’attività, a cui si aggiungono o sottraggono dei coefficienti correttivi.
Imposta sugli immobili
La Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 articoli 60 e ss.)e la Ley del Catastro Inmobiliario (Real Decreto Legislativo 1/2004) disciplinano l’imposta sugli immobili (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) dovuta dalle persone fisiche e giuridiche proprietarie di immobili. L’aliquota stabilita varia a seconda del Comune interessato.
Altre imposte indirette
Le imposte speciali di fabbricazione su alcool e bevande alcoliche, idrocarburi, prodotti del tabacco, elettricità sono le principali accise (Impuestos especiales) previste dalla Ley 38/1992 e dal regolamento di cui al Real Decreto 1165/1995. Tra le imposte indirette figura anche l’imposta sui trasferimenti patrimoniali (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), disciplinata dal Real Decreto Legislativo 1/1993 e dal relativo regolamento di cui al Real Decreto 828/1995. Essa prevede tre aliquote: 7%, per i beni immobili e diritti reali su immobili; 4%, per beni mobili o semimobili; 1%, per diritti reali di garanzia, prestiti e cessione di crediti.
Per quanto riguarda l’imposta sulle successioni e sulle donazioni, sempre il Decreto Reale n. 1074/2017 ha stabilito che il contenuto della relativa dichiarazione fiscale deve essere integrato con il riferimento catastale delle proprietà trasferite, al fine di una corretta identificazione delle medesime e del miglioramento dello scambio di informazioni tra l'amministrazione fiscale e l'amministrazione catastale. Inoltre, per i non residenti è introdotto l’obbligo di comprovare le situazioni personali interessate all’assoggettamento al tributo non solo mediante le ordinarie certificazioni amministrative ma anche tramite certificazioni rilasciate dall’Amministrazione fiscale del Paese di residenza.
Dichiarazioni, obblighi strumentali, versamenti
Il periodo d'imposta corrisponde all'anno solare. Per le persone fisiche la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dell'anno fiscale e le persone coniugate possono scegliere di presentarla congiuntamente o separatamente. Per le società, la dichiarazione deve essere presentata e le imposte devono essere pagate entro sei mesi dalla chiusura dell'anno fiscale. Le società sono tenute a fare tre anticipi di imposta sul reddito in aprile, ottobre e dicembre di ogni anno. Ai fini Iva la registrazione è obbligatoria per le operazioni effettuate sul territorio nazionale.
Capitale: Madrid
Lingua ufficiale: castigliano
Moneta: euro (EUR)
Forma istituzionale: monarchia costituzionale
Principali trattati sottoscritti con l’Italia
Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali firmata a Roma l’8 settembre 1977 e ratificata con legge n. 663 del 29 settembre 1980. In vigore dal 24 novembre 1980.
Accordo amministrativo per l'applicazione delle disposizioni sullo scambio di informazioni firmato a Madrid il 1° giugno 1984.
Fonti informative:
- Agenzia spagnola delle Entrate
- Boletín Oficial del Estado
- Unione europea
- Per il contesto economico:
- voce Spagna, in Atlante geopolitico 2016, Roma, 2016, in www.treccani.it;
- voce Spagna, in Calendario Atlante De Agostini, 2018, Novara, 2017, p. 994 ss.;
- voce Spagna, in Enc. Trecc., vol. IX, Roma, 2010, p. 511 ss.
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