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Svizzera

Il sistema tributario elvetico riflette la forma confederale dello Stato

bandiera Svizzera

Il sistema tributario elvetico riflette la forma confederale dello Stato in cui la potestà impositiva è di pertinenza dei cantoni che, per alcuni aspetti, lo demandano alla Confederazione  e ai Comuni.
La Confederazione riscuote soltanto le imposte previste dalla Costituzione federale mentre i Cantoni possono liberamente scegliere le imposte da prelevare, tranne quelle espressamente riservate alla Confederazione. I Comuni possono invece applicare solo le imposte previste secondo le regole del loro cantone sia attraverso specifiche imposte locali che addizionali a quelle cantonali. Poiché tra Confederazione e Cantone non vige il divieto di doppia imposizione lo stesso presupposto può essere soggetto a imposizione da entrambi i soggetti come, ad esempio, succede per il reddito. Sono comunque presenti meccanismi di compensazione per evitare un eccessivo carico fiscale. Al contrario non vi può essere doppia imposizione a livello intercantonale. La Costituzione elvetica indica, inoltre, l'obbligo o la facoltà di sottoporre a referendum popolare le leggi fiscali sia federali che cantonali.
Ne consegue che il sistema fiscale e la pressione fiscale sono difformi sul territorio statale e variano tra Cantone e Cantone anche a causa di una certa concorrenza fiscale per attirare investimenti e contribuenti. Tale concorrenza è però mitigata dai poteri di controllo affidati alla Confederazione e da specifici accordi stipulati tra di essi.

Il 1° gennaio 2020, a seguito dell’approvazione del referendum popolare sull’argomento, è entrato in vigore il Traf ossia l’Atto federale di riforma fiscale e di finanziamento dell’Ahv (il sistema  federale di previdenza sociale) che conclude un processo di riforme iniziato nel  1997 con un primo pacchetto normativo e proseguito con un secondo pacchetto del 2007. Le riforma si è proposta di modernizzare e rendere il sistema tributario svizzero più adeguato agli standard di trasparenza internazionali pur mantenendo alti livelli di competitività. In particolare, sono stati aboliti i benefici cantonali per le holding e per le società domiciliate e miste (ossia che effettuano più dell'80% dei loro acquisti e delle loro vendite con soggetti non residenti) che erano praticamente esenti da imposte cantonali. Le riserve occulte che emergono dall’abolizione di tali privilegi sono sottoposte a un regime di tassazione transitorio.
Sono stati, inoltre, favoriti gli investimenti tecnologici attraverso alcuni strumenti come il patent box e le deduzioni supplementari per le spese di ricerca e sviluppo.
Le nuove norme hanno portato, infine, ad una riduzione delle imposte cantonali, soprattutto nei Cantoni a fiscalità più elevata, attraverso un aumento della loro partecipazione al gettito fiscale.

L’imposta sul reddito delle persone fisiche
L'imposta sul reddito delle persone fisiche è applicata su tutti i redditi dei residenti e, limitatamente a quelli di fonte svizzera per i non residenti. Sono considerati residenti:

  • coloro che vi dimorano stabilmente per almeno 30 giorni esercitandovi attività lucrativa oppure
  • coloro che vi dimorano per almeno 90 giorni indipendentemente dallo scopo (sono esclusi i casi in cui si risieda nel Paese unicamente per motivi formativi o di cura).

Poiché l'unità fiscale è costituita dalla famiglia, il reddito dei coniugi o conviventi legalmente registrati viene sommato qualunque sia il regime dei beni e, tranne alcune situazioni particolari, deve essere presentata una dichiarazione congiunta. A questo si aggiunge, per colui che esercita l’autorità parentale, anche il reddito dei minori che non deriva da attività economica (in quest'ultimo caso esso viene tassato separatamente).

Sono soggetti a tassazione tutti i redditi che derivano da attività lavorativa dipendente o indipendente e quelli riferibili ad attività mobiliari e immobiliari e proventi da fondi previdenziali. Sono invece esclusi alcuni redditi come eredità o donazione, risarcimenti assicurativi o di altro tipo, prestazioni assistenziali e il 30% dei dividendi (il 50% per le imposte cantonali) delle quote che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale.

Dal reddito vanno poi sottratte le cosiddette deduzioni generali, in particolare:

  • deduzioni per contributi assicurativi e previdenziali;
  • spese per gli spostamenti casa-lavoro (fino a certi limiti) e per la formazione professionale del contribuente;
  • interessi passivi privati corrisposti per l'esercizio di attività lucrativa  da entrambi i coniugi, per mutui e altri tipi di prestiti;
  • spese per l’educazione dei figli a carico;
  • spesa sanitarie

Vengono inoltre applicate le deduzioni sociali, ossia la deduzione personale, deduzione per figli e la deduzione per persone bisognose a carico.

Sono esenti da tassazione i primi 14.500 franchi svizzeri, soglia aumentata a 28.300 per le coppie che dichiarano congiuntamente.

Ai fini dell’imposta federale, all’imponibile  è applicato uno schema di aliquote che varia a seconda delle caratteristiche del contribuente (singolo contribuente o coppia) e che viene aggiornato periodicamente. Per le coppie nel 2021 è:

Fasce di reddito Aliquota  
0-28.300 0%
28.301-50.900 1%
50.901-58.400 2%
58.401-75.300 3%
75.301-90.400 4%
90.401-103.400 5%
103.400- 114.700 6%
114,700- 124.200 7%
124.200-131.700 8%
131.700- 137.300 9%
137.300- 141.200 10%
141.200-143.100 11%
143.100-145.000 12%
145.000 – 895.900 13%
OLTRE 895.900 11,5%

Anche le aliquote dell’imposta cantonale sono, in genere, basate su un sistema di aliquote progressive (tranne pochi cantoni che hanno optato per una flat tax) con valori che possono essere sensibilmente differenti tra i cantoni. Nel caso si appartenga a una chiesa riconosciuta, alle imposte si aggiunge anche quella ecclesiastica applicata utilizzando un ulteriore moltiplicatore. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata, a seconda del cantone di residenza, tra il 15 ed il 31 di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Il regime speciale del dispendio
Per attirare la presenza di contribuenti facoltosi è stata istituito un regime particolare di imposizione secondo il dispendio, ossia il valore delle spese sostenute dal contribuente e dai propri familiari per mantenere il proprio tenore di vita.
Al regime del dispendio possono accedere i cittadini stranieri che assumano domicilio per la prima volta in Svizzera o dopo un intervallo di 10 anni e che non svolgano attività lucrative nel territorio svizzero. I coniugi che vogliono essere tassati sulla base di tale regime debbono entrambi rispettarne le condizioni.
Coloro che vogliano accedere a tale sistema devono stipulare un accordo con le autorità fiscali svizzere per il calcolo del dispendio, accordo che viene periodicamente aggiornato e che decade nel caso in cui non siano più rispettate le condizioni di ingresso (ad esempio, perché si svolge attività lucrativa in Svizzera o si acquisisce la cittadinanza).

Il sistema permette di calcolare forfettariamente il reddito imponibile sia ai fini dell'imposta sul reddito federale che cantonale. Tale reddito vale anche per “l'imposta sulla sostanza”, la cui base imponibile viene calcolata moltiplicando il reddito così calcolato per un coefficiente scelto da ogni cantone.
Il reddito imponibile deve essere il maggiore tra:  
    • sette volte le spese abitative per coloro che hanno una dimora propria (locazione effettiva o presuntiva nel caso di  immobile di proprietà);
    • il triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l’alloggio per quanti non hanno dimora propria (ad esempio vivono in albergo o strutture ricettive);
    • 400 mila franchi svizzeri.
L'imposta da pagare non può comunque essere inferiore a quella calcolata con aliquote ordinarie per i redditi di fonte svizzera provenienti da beni mobili e immobili, diritti d’autore o di brevetti, pensioni, ecc.
Una volta individuato il reddito con tale sistema, vengono applicate le aliquote ordinarie senza ulteriori deduzioni.

Società: imposte sul reddito e altre imposte dirette
L’imposta grava sul reddito mondiale delle società residenti, con l’eccezione di  quello delle succursali all’estero e delle proprietà immobiliari all’estero. I soggetti non residenti sono tassati sui redditi prodotti nel paese dalle stabili organizzazioni/filiali e dalle proprietà immobiliari.
La base imponibile è data dal risultato di bilancio costituito dal reddito delle attività ordinarie, dagli utili netti da capitale e dai redditi passivi con alcune variazioni tra cui quella relativa alle partecipazioni. Le società che partecipano per almeno il 10% nel capitale di altre società o che hanno partecipazioni per almeno un milione di franchi svizzeri beneficiano, infatti, di una riduzione dell'imposta pari al rapporto tra il ricavo netto che deriva dalla partecipazione e l'utile netto complessivo.
Le perdite subite in un anno di imposta possono essere riportate a compensazione di eventuali utili per i successivi sette anni.

L'aliquota per le società che svolgono attività commerciale è pari all'8,5% mentre per le associazioni, le fondazioni, gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto e le altre persone giuridiche l'aliquota è del 4,25% (l’utile inferiore a 5000 franchi non è imponibile) sempre che non siano esonerati in virtù del loro scopo di utilità sociale.
Si aggiungono inoltre le imposte cantonali e comunali che variano molto da luogo a luogo.  La riforma appena approvata ha consentito una forte riduzione delle aliquote cantonali soprattutto in quei cantoni dove precedentemente la tassazione era più onerosa. Considerando l’imposta federale e quella cantonale il peso fiscale totale varia tra il 12% ed il 15%.
Non è prevista la possibilità di tassazione di gruppo.

A livello cantonale la riforma fiscale ha introdotto un sistema di tassazione agevolata dei redditi provenienti da proprietà intellettuale sul modello del Patent box e una deduzione supplementare per le spese in ricerca e sviluppo realizzate in Svizzera, quantificata in ragione di un importo pari al 50% di questa tipologia di spese. L’importo di riferimento per tale deduzione è dato dal costo del personale impegnato nella ricerca cui si aggiunge un 35% di mark up per altre spese e l’80% dei costi per le  attività di ricerca e sviluppo realizzate da terze parti per proprio conto.  Tali deduzioni non possono, nel complesso, superare il 70% del reddito imponibile.
La scadenza per la dichiarazione dei redditi varia a seconda dei cantoni, in genere tra i 6 ed i 9 mesi dalla fine dell’anno di imposta.

L'imposta sulla sulla sostanza (imposta sul patrimonio)
L'imposta viene prelevata unicamente a livello cantonale e comunale. Costituiscono presupposto di imposta i diritti reali di godimento su beni mobili e immobili del contribuente. Da questo sono escluse le proprietà immobiliari all'estero, la mobilia domestica, alcune tipologie di veicoli e altri oggetti di uso quotidiano.
Le normative cantonali prevedono poi specifiche esenzioni e livelli minimi di imponibilità.
Sulla base imponibile calcolata come differenza tra il valore del patrimonio del contribuente e l'ammontare complessivo dei debiti comprovati viene poi applicato un sistema di aliquote con scaglioni progressivi sia per quanto riguarda l'imposta cantonale che quella comunale.

L'imposta preventiva federale
L'imposta preventiva federale viene riscossa alla fonte sui pagamenti derivanti da redditi da capitale, vincite alle lotterie e alcune prestazioni di assicurazione in misura corrispondente alle seguenti aliquote:
    • 35% su interessi, dividendi e vincite alle lotterie;
    • 15% per le rendite vitalizie e le pensioni;
    • 8% per le altre prestazioni d'assicurazione.
Per i contribuenti residenti ha unicamente valore di acconto, in quanto, se i redditi e i patrimoni sottostanti sono correttamente indicati nelle dichiarazioni dei redditi, quanto pagato per l'imposta viene scomputato dall'imposta sui redditi cantonale o rimborsata. Per i contribuenti non residenti ha invece valore di tassazione definitiva se non diversamente previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. A seguito dell’accordo tra Svizzera e Ue sul risparmio sono accordati anche alla Svizzera benefici simili a quelli della direttiva madre-figlia per cui la ritenuta si annulla nel caso i redditi siano diretti a consociate residenti in paesi Ue e siano rispettati alcuni criteri tra cui una partecipazione almeno al 25%.

L'imposta sul valore aggiunto
L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta generale sul consumo che grava sull'importazione e sulle transazioni nazionali di beni e servizi. Vi è soggetto chiunque svolga un’attività economica con volume d'affari sul territorio elvetico  superiore a 100mila franchi svizzeri annui e le organizzazioni non a scopo di lucro che realizzano un volume d'affari superiore ai 150mila franchi svizzeri.
Sono soggetti all’Iva anche:

  • coloro che ottengono da imprese con sede all’estero prestazioni di servizi sul territorio svizzero per più di 10.000 franchi annui, se queste imprese non sono assoggettate a Iva in Svizzera
  • il debitore doganale in sede di importazione.

L'imposta si calcola applicando un’aliquota al valore della controprestazione ricevuta per la cessione di beni o la prestazione di servizi. Nel caso di transazioni tra società collegate, la base imponibile viene calcolata al valore normale.  
Dall’imposta dovuta il contribuente potrà detrarre l'ammontare dell'imposta pagata per l'acquisto dei beni e dei servizi utilizzati ai fini dell'operazione imponibile.

A partire dal 2018 l'aliquota ordinaria è del 7,7% mentre vi è un'aliquota speciale per il settore alberghiero pari al 3,7% e una ridotta al 2,5% per alimenti, altri prodotti agricoli, medicinali ed editoria sia cartacea che elettronica.

Le operazioni oltre che imponibili possono essere esenti ed escluse dall'Iva.
Sono operazioni esenti:

  • le esportazioni
  • i trasporti oltre confine
  • specifiche prestazioni di servizi resi a destinatari con sede sociale o domicilio all'estero.

Tra le operazioni escluse figurano:

  • le prestazioni sanitarie pubbliche
  • la previdenza e la sicurezza sociale
  • le prestazioni di educazione, insegnamento e assistenza all'infanzia e alla gioventù
  • le operazioni finanziarie (eccetto le gestioni patrimoniali e le operazioni di incasso)
  • la locazione di immobili
  • la vendita di immobili
  • le prestazioni assicurative.

In entrambi i casi l'Iva non deve essere applicata al valore dei beni o servizi prestati.  Le operazioni però differiscono relativamente al diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti, che è riconosciuto unicamente per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi utilizzati per operazioni esenti dall'imposta e non per quelle escluse.
I contribuenti con volumi d’affari inferiori a 103 mila franchi posso optare per un regime facilitato. In questo caso l’imposta sarà pari ai ricavi lordi moltiplicati per un’aliquota diversa per ogni settore in modo da tener conto del diverso peso dell’iva sugli acquisti in ciascuno di essi.
Inoltre è stata inserita la possibilità di applicare il regime del margine per beni collezionabili come opere d’arte, antiquariato e simili.

Tassa di bollo
La tassa è una delle imposte che la Costituzione riserva al livello federale e viene riscossa su determinate operazioni giuridiche. In particolare esistono tre tipi di tassa di bollo: la tassa d'emissione, la tassa di negoziazione e la tassa sui premi d'assicurazione.
La tassa di emissione riguarda l'emissione di titoli di partecipazione (azioni o quote sociali) ed è pari all’ 1%.
La tassa di negoziazione è dovuta sulle transazioni di titoli svizzeri ed esteri concluse da negoziatori di titoli svizzeri
Essa ammonta a:
    • 1,5 per mille per i titoli emessi da contribuenti residenti in Svizzera;
    • 3,0 per mille per i titoli emessi da contribuenti residenti all'estero.
Sono comunque presenti numerose eccezioni e esenzioni al fine di rendere competitiva la piazza finanziaria elvetica.
La tassa sui premi d'assicurazione è relativa ai pagamenti di premi per l'assicurazione di responsabilità civile, l'assicurazione contro l'incendio, l'assicurazione casco e l'assicurazione economia domestica.
La tassa è calcolata sul premio d'assicurazione e ammonta di regola al 5% tranne nel caso di assicurazioni sulla vita riscattabili finanziate con premio unico per le quali la tassa è del 2,5%.

Imposta sulle successioni e donazioni
L'imposta sulle successioni e sulle donazioni è di esclusiva pertinenza cantonale anche se, in alcuni cantoni, anche i comuni partecipano a parte del gettito di tale imposta.
Sui beni mobili essa deve essere liquidata nel Cantone in cui il defunto o il cedente avevano la residenza prima della morte o al momento della donazione mentre quella sugli immobili nel cantone dove questi sono situati.
L'imposta viene calcolata separatamente sul valore della singola quota spettante agli eredi o legatari o ai beneficiari di una donazione.
Il sistema di esenzioni e deduzioni varia da cantone a cantone ma in generale si ha che:

  • il coniuge è esente in tutti i cantoni;
  • i discendenti diretti sono esenti in molti cantoni mentre nei rimanenti beneficiano di deduzioni;
  • gli ascendenti diretti sono esenti solo in alcuni cantoni mentre in altri beneficiano di deduzioni.

Le aliquote sono generalmente uguali sia per le donazioni che per le successioni e sono basate su un sistema progressivo che tiene conto del grado di parentela e dell'importo devoluto.

Rapporti internazionali
Il Paese ha compiuto negli ultimi anni numerosi passi per l'adeguamento agli standard internazionali in ambito di trasparenza fiscale, tanto da rientrare, nei rapporti stilati dall'Ocse sulla trasparenza e lo scambio di informazioni ai fini fiscali, tra i Paesi che rispettano pienamente i requisiti richiesti.

La Confederazione ha firmato 53 convenzioni per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio tra cui la Convenzione stipulata con l'Italia nel 1976. A tale Convenzione sono seguiti alcuni accordi importanti come quello del 2005 che individua alcune fattispecie che consentono l'attivazione dello scambio di informazioni su richiesta. Nel 2015 è stato, inoltre, firmato un protocollo tra Italia e Svizzera che modifica la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera.
Accordi sono stati stipulati anche con l’Unione Europea come, ad esempio, quello del 2004 relativo alla fiscalità del risparmio in cui si prevede l'introduzione di una ritenuta di imposta per i pagamenti effettuati nei confronti di soggetti residenti in Paesi Ue. Dal 12 dicembre 2008 la Svizzera è parte integrante dell’area Schengen (per i confini terrestri) e dal 29 marzo 2009 (per gli aeroporti).
Nel 2020 sono stati firmati alcuni accordi con i paesi confinanti (tra cui l’Italia) per regolare la  condizione fiscale dei lavoratori transfrontalieri che, a seguito dell’emergenza Covid, debbono effettuare la propria prestazione in un paese differente  da quello abituale.

Capitale: Berna
Lingue ufficiali:  tedesco, francese, italiano, romancio
Moneta: franco svizzero (CHF)
Forma istituzionale: repubblica federale

Fonti
Sito della Confederazione svizzera
Deloitte - Living and working in Switzerland 2020-2021
International tax - Switzerland highlights 2021
PWC - Worldwide Tax Summaries

aggiornamento: Agosto 2021

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