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Tunisia

Le riforme sugli investimenti degli ultimi anni offrono agli operatori economici significativi vantaggi fiscali

Bandiera Tunisia

La Tunisia confina ad ovest con l’Algeria, a sud est con la Libia e a nord con il mar mediterraneo. Dichiaratasi indipendente dalla Francia nel 1956, è un Paese con un’economia diversificata che varia dall’agricoltura, all’industria manifatturiera, estrattiva, petrolifera e al turismo. L’agricoltura rappresenta un settore chiave dell’economia tunisina contribuendo al 10% del totale complessivo del prodotto interno lordo del paese e impiegando il 15% del totale della forza lavoro. Questi risultati, come evidenziato dal Rapporto “Doing Business 2019” della Banca Mondiale sono stati realizzati anche grazie agli incentivi allo sviluppo e alla modernizzazione delle attività rurali. Per quanto concerne il settore industriale, la Tunisia ha avviato nel corso degli ultimi anni una serie di riforme strutturali in campo economico e fiscale indirizzate a incentivare la creazione di imprese, attirare nuovi capitali stranieri e promuovere la capacità all’esportazione e lo sviluppo dei settori prioritari di interesse nazionale. L’Unione Europea è il più importante partner commerciale della Tunisia, rappresentando il 78,5% delle  esportazioni complessive del Paese. A partire dal 2016 con il Codice degli Investimenti, il Governo ha introdotto misure volte a sostenere il rilancio economico del Paese mediante la semplificazione delle procedure e la riduzione delle restrizioni alla partecipazione di investitori stranieri in diversi settori. Dal 1 aprile 2017, è entrata in vigore la legge sugli investimenti n. 2017-8 del 14 febbraio 2017, che ha previsto  incentivi fiscali per gli investimenti effettuati in determinate aree geografiche e/o in particolari settori, tra cui l’erogazione di contributi a fronte dell’acquisto di nuovi macchinari e della creazione di almeno 10 posti di lavoro per le imprese che operano nei settori identificati come prioritari (tra gli altri: agricoltura, pesca, nanotecnologia, biotecnologia, elettronica, energia rinnovabile, valorizzazione della biodiversità e lotta alla desertificazione).

La tassazione delle persone fisiche
L’imposta sul reddito delle persone fisiche (“IRPP”) è dovuta da tutte le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale in Tunisia. I soggetti non residenti sono ugualmente sottoposti all’imposta per i redditi di fonte tunisina.
Le categorie di redditi imponibili sono: i redditi da attività industriali o commerciali; i redditi derivanti da attività non commerciali; i redditi derivanti dallo sfruttamento agricolo e dalla pesca; i redditi di lavoro, pensione, le rendite vitalizie; i redditi derivanti da proprietà immobiliari, i redditi di capitale, nonché ogni altro reddito prodotto in Tunisia.
I redditi di fonte estera sono tassati a condizione che non siano stati assoggettati a imposte nel Paese dove sono stati prodotti.
Risultano esentati da imposta, tra gli altri, i dividendi distribuiti da società stabilite in Tunisia se di ammontare non superiore a 10.000 dinari tunisini; gli interessi su conti di deposito e dei titoli in valuta estera o in dinari convertibili; gli interessi sui conti di risparmio per l’acquisto di un’abitazione, interessi su conti speciali di risparmio aperti presso la Cassa di Risparmio della Tunisia (CENT), i redditi degli agenti diplomatici e consolari a condizioni di reciprocità.
Per tutte le categorie reddituali, sono previste deduzioni per carichi familiari, per premi relativi ad assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, di durata minima di 10 anni ed entro il limite di 10.000 dinari tunisini, oltre a  particolari agevolazioni se i redditi sono reinvestiti nella sottoscrizione o nell’aumento di capitale di talune imprese individuate con la legge sugli investimenti.
Il reddito di lavoro concorre alla formazione della base imponibile al netto di una deduzione forfetaria del 10% con un massimale pari a 2.000 dinari tunisini per anno. Il reddito di pensione beneficia di un abbattimento del 25%; tuttavia, se il reddito è di fonte estera e se il percipiente è fiscalmente residente in Tunisia, la percentuale di abbattimento è del 80%. I redditi fondiari e i redditi per prestazioni professionali non commerciali non obbligate a tenere la contabilità fruiscono di un abbattimento del 20%. A partire dal 1° gennaio 2019, il Governo ha innalzato l’ammontare annuo delle deduzioni per figli a carico fino a 300 dinari tunisini.

Le aliquote

 

Fascia di reddito Aliquota
Da 5.000,001 a 20.000 dinari 26%
Da 20.001,001 a 30.000 dinari 28%
Da 30.000,001 a 50.000 dinari 32%
Oltre 50.000 35%

Professionisti e imprenditori individuali sono soggetti a una minimum tax, la cui aliquota per i soggetti in regime di contabilità ordinaria è pari allo 0,2% del fatturato lordo annuo di fonte domestica, con un minimo di 300 dinari, mentre per gli altri l’aliquota è 0,1%.
È  previsto un regime agevolativo triennale, rinnovabile a certe condizioni, per gli imprenditori individuali che esercitano un’attività commerciale o industriale con un fatturato annuo non superiore a 100.000 dinari. L’agevolazione prevede una tassazione forfetaria di 75 dinari per anno per le imprese situate fuori dai centri comunali; 150 dinari per anno per quelle localizzate negli altre zone se il fatturato è inferiore o uguale a 10.000 dinari. Se il fatturato è compreso tra 10.000 e 100.000 dinari, l’imposta è pari al 3% del fatturato. Per accedere al beneficio occorre il rispetto di alcune condizioni, tra le quali non essere un’impresa importatrice, non essere remunerata mediante commissioni, non esercitare l’attività di commercio all’ingrosso, non possedere più di un veicolo di trasporto per merci e persone.

Società: imposte sul reddito e altre imposte dirette
Sono soggetti all’imposta sulle società (“IS”) le società di capitali e assimilate residenti in Tunisia, qualsiasi ente pubblico non amministrativo che svolga attività a scopo di lucro, nonché le persone giuridiche non stabilite in Tunisia che realizzano redditi di fonte tunisina. Le società residenti in Tunisia sono soggette all'imposta sulle società sulla base dei redditi generati nel territorio e di tutti i redditi di fonte estera tassabili in virtù di un trattato contro le doppie imposizioni.
Sono esonerati dall’imposta determinati enti morali come le mutue assicurazioni, le organizzazioni no-profit, le cooperative di produzione di lavoratori o le cooperative di servizi agricoli e di pesca e anche i fondi pensione e fondi d’investimento. I trust non esistono in base al regime legale tunisino. La legge finanziaria per il 2019 ha introdotto l’obbligo di trasmissione della documentazione relativa al transfer pricing e gli obblighi di rendicontazione Paese per Paese (c.d. “Country-by-Country reporting)” a partire dal 2020.

Base imponibile
L’imposta sulle società è applicata sul reddito netto derivante dal bilancio della società, al quale sono state apportate variazioni in conformità della specifica legislazione fiscale. I componenti positivi e negativi di reddito sono tassati/dedotti sulla base del criterio della competenza temporale. Dal 1° gennaio 2016, al fine di scoraggiare i pagamenti in denaro contante, le spese eccedenti i 5.000 dinari tunisini non sono deducibili ai fini dell’imposta sulle società. La legge finanziaria per il 2019 ha autorizzato le società alla rivalutazione delle immobilizzazioni materiali che risultano iscritte in bilancio alla data del 31 dicembre 2019. L’incremento di valore per effetto della rivalutazione non è soggetto ad imposizione ma i redditi derivanti dagli eventuali maggiori valori non possono essere distribuiti per i successivi 5 anni.
Sono esclusi dalla base imponibile: dividendi distribuiti da società residenti; capital gains derivanti da particolari titoli (quotati nella borsa tunisina acquisiti prima del 1° gennaio 2011); interessi su depositi bancari e titoli a reddito fisso; redditi derivanti dall’affitto di aziende agricole per le quali l’affittuario si sia impegnato alla destinazione agricola e previo ottenimento di un certificato del Ministero dell’agricoltura. A partire dal 1° gennaio 2015, sui dividendi distribuiti a società non residenti si applica una ritenuta del 5%. La ritenuta non si applica alle distribuzioni provenienti da riserve di utili formati entro il 31 dicembre 2013. I dividendi distribuiti ad altre società residenti sono esenti.

Aliquote
L’aliquota ordinaria che grava sui redditi della generalità delle società è pari al 25%. In base alla legge di Bilancio 2019, a partire dal 1° gennaio 2021 l’aliquota ridotta pari al 10% riservata ai proventi derivanti dalle operazioni concluse con i non residenti non si applicherà più. Per tale motivo, quindi, la determinazione dell’aliquota dipenderà soltanto dalla natura dell’attività esercitata e non più dalle operazioni svolte con l’estero. In particolare, l’aliquota del 10% continuerà ad applicarsi alle società operanti nel settore agricolo, della pesca, dell’artigianato, le cooperative di servizi e di consumo e per gli utili realizzati nell’ambito dei programmi di promozione dell’occupazione, società cooperative che commerciano beni di loro produzione. Per i redditi conseguiti a partire dal primo gennaio 2021 sarà in vigore una nuova aliquota pari al 13,5% che si applicherà al reddito conseguito da imprese che svolgono attività elettronica, meccanica, navale, farmaceutica, tessile, conciaria, agroalimentare, logistica, produzione plastica, sviluppo tecnologico, data processing. È prevista un’aliquota maggiorata pari al 35% per le società operanti nel settore finanziario e assicurativo, degli idrocarburi (comprese le fasi di produzione, raffinazione, trasporto e distribuzione di petrolio) e delle comunicazioni. Dal 1° gennaio 2020 tale aliquota si applicherà anche agli ipermercati costruiti su un’area superiore a 3.000 metri quadrati.
Le società che hanno quotato in Borsa almeno il 30% del capitale prima del 31 dicembre 2019 godono di un’aliquota del 20% per i primi cinque anni a partire dalla quotazione. Dal 1° gennaio 2017, per le imprese che già sono quotate e che entro il 31 dicembre 2019 quoteranno un addizionale 20% delle proprie azioni, l’aliquota è ridotta al 15%.
L’imposta annuale dovuta non può, comunque, essere inferiore allo 0,1% del volume d’affari (con un minimo di 300 dinari) per le società che beneficiano dell’aliquota ridotta del 10% e allo 0,2% (con un minimo di 500 dinari) per tutte le altre. La minimum tax è dovuta anche in caso di perdite. L’ammontare minimo non si applica alle imprese esportatrici, alle nuove imprese durante il periodo di realizzazione di un progetto con durata massima di tre anni, né alle imprese che operano nelle zone di sviluppo regionale.

Tassazione delle stabili organizzazioni e altre specificità previste per i soggetti non residenti
Il reddito realizzato da stabili organizzazioni in Tunisia di società non residenti è soggetto all’imposta sulle società alle stesse condizioni delle società residenti, anche se possono essere applicate normative speciali sulla deducibilità dei costi. Ad esempio, i costi indiretti attribuiti alla stabile organizzazione dalla casa madre sono deducibili sulla base di una proporzione calcolata in ragione del fatturato della branch rispetto al fatturato della casa madre. Qualora, tuttavia, la capogruppo sia residente in uno Stato con il quale la Tunisia non abbia concluso una Convenzione contro le doppie imposizioni, la deduzione è ammessa nel limite del 10% del fatturato della società tunisina. Le persone giuridiche non residenti sono tassate per i redditi di fonte tunisina, mediante l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta.

Le agevolazioni per il settore dell’export
Negli ultimi anni sono state modificate le disposizioni riguardanti il sistema degli incentivi fiscali per gli operatori economici tunisini. La legge 2017-8 del 14 febbraio 2017 ha previsto, tra gli altri, vantaggi specifici per le imprese che effettuano esportazioni.
Al momento le imprese “totalmente esportatrici” beneficiano di un’aliquota ridotta pari al 10% sui proventi derivanti dalle attività di esportazione, come pure le attività ausiliarie. L’aliquota ridotta in questione (pari al 10%) applicabile ai proventi derivanti dalle operazioni di esportazione non sarà più in vigore dal 2021 come previsto dalla legge di bilancio 2019. 
Sono considerate “totalmente esportatrici” le imprese i cui prodotti creati in Tunisia siano destinati a essere venduti o fruiti, nel caso di servizi, esclusivamente nel mercato estero, anche se è ammessa una limitata percentuale di vendite o prestazioni nel mercato interno. Appartengono a questa categoria anche le società che offrono servizi o le società operanti nell’agricoltura, nella pesca o nel settore manifatturiero, o stabilite in parchi che destinano tutta la loro produzione o i propri servizi a imprese esportatrici.
Sono inoltre previsti altri incentivi come l’esenzione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto locale (nonché di altre imposte indirette) sull’acquisizione di beni e servizi necessari allo svolgimento delle proprie attività. Le società o le persone fisiche che destinano proventi o i redditi alla sottoscrizione o all’aumento del capitale delle società totalmente esportatrici beneficiano, inoltre, di una deduzione dalla base imponibile di pari importo, a condizione che sia comunque garantito il versamento di una minimum tax pari al 15% per le società soggette all’aliquota del 25% (pari al 20% per le società che scontano l’aliquota del 35%) e al 45% per le persone fisiche. Sono, infine, previste agevolazioni ai fini dei contributi previdenziali.
Per le imprese parzialmente esportatrici restano in vigore, a condizione di tenere una contabilità regolare conforme al sistema di contabilità d’impresa, i vantaggi connessi alla sospensione dell’imposta sul valore aggiunto sui beni, prodotti e servizi necessari alla realizzazione delle operazioni di esportazione.

Incentivi per lo sviluppo regionale e agricolo, per il sostegno e la lotta contro l’inquinamento
Allo scopo di incoraggiare lo sviluppo regionale, l’ordinamento tunisino prevede incentivi fiscali per gli investimenti effettuati mediante imprese localizzate in determinate aree del Paese individuate mediante decreto e suddivise in due Gruppi. I proventi derivanti dallo svolgimento di attività industriali, artigianali, turistiche, o ausiliarie delle precedenti, svolte nelle zone di incoraggiamento allo sviluppo regionale sono totalmente deducibili dalla base imponibile per un periodo di 5 anni nel caso la società sia localizzata in una zona del Gruppo 1 oppure per 10 anni nel caso di società situate in zone del Gruppo 2. Al termine di questo periodo, i redditi derivanti dagli investimenti diretti in queste aree saranno deducibili dalla base imponibile della persona fisica per i due terzi o saranno soggetti a imposta sul reddito delle persone giuridiche con aliquota ridotta del 10% in caso di organizzazione in forma societaria.
È, inoltre, prevista una deduzione dalla base imponibile pari ai proventi reinvestiti a titolo di sottoscrizione o aumento del capitale delle società localizzate nelle aree di sviluppo regionale, qualora siano adempiute alcune formalità, tra le quali, ad esempio, l’ottenimento della certificazione sullo stato di attività della società e il deposito presso le autorità competenti di una dichiarazione di investimento. Analoghi benefici fiscali sono previsti, senza distinzione geografica, per le società che investono nel settore agricolo, nonché per gli investimenti operati da società specializzate nella raccolta, trasformazione, valorizzazione, riciclaggio e trattamento dei rifiuti e per le società e persone fisiche che investono direttamente nella ricerca scientifica oppure nell’educazione e nella formazione in tutti i propri aspetti (infanzia, terza età, professionale, culturale o ricreativa).

Incentivi per la creazione di nuove imprese, per promozione della tecnologia e della ricerca e sviluppo
Le imprese di nuova costituzione, con esclusione di quelle operanti nel settore finanziario, immobiliare, delle telecomunicazioni, del commercio, dell’industria estrattiva e dell’energia (ad eccezione di quelle destinate allo sviluppo dell’energia rinnovabile) possono beneficiare della deduzione totale dalla base imponibile di una parte dei loro redditi per quattro periodi d’imposta alla condizione di tenere la contabilità in base alle disposizioni previste dai GAAP (Generally accepted accounting principles) tunisini. Per le altre imprese l’esenzione si applica con le seguenti percentuali: 100% per il primo anno; 75% per il secondo anno; 50% per il terzo anno; 25% per il quarto anno.
È ulteriormente prevista la deducibilità del 30% a titolo di ammortamento per i macchinari, il materiale o l’attrezzatura strumentali allo svolgimento delle attività operative, acquistati o fabbricati al fine di ampliare l’investimento delle società. Sono esclusi le vetture turistiche o altri macchinari che costituiscono modalità essenziale di svolgimento dell’attività. L’agevolazione è ammessa per il primo anno di utilizzo, acquisto o fabbricazione.

L’imposta sul valore aggiunto
Sono operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto (“TVA”) tutte le operazioni che hanno luogo in Tunisia. La vendita di beni si considera effettuata nel territorio dello Stato se i beni sono consegnati nello Stato e le prestazioni di servizi sono territorialmente rilevanti se sono ivi usufruite. L’aliquota standard è pari al 19%. Sono previste aliquote ridotte pari al 7%, ad esempio per  trasporti locali, agricoltura e pesca, e del 13%, ad esempio per servizi professionali, attrezzature informatiche, abbonamenti a internet. Per i più comuni prodotti alimentari, per i libri e le attrezzature destinate all’agricoltura e alla pesca è prevista l’esenzione, come pure anche per le importazioni di specifici beni (latte fresco, apparecchi per disabili, ecc.). Per le importazioni effettuate da coloro che non sono soggetti passivi ai fini della TVA la base imponile dichiarata in dogana, compresi i dazi, è aumentata del 25%. Sono fuori campo TVA, le operazioni di produzione a carattere industriale, artigianale, le prestazioni di servizi, il commercio all’ingrosso, escluso quello riguardante i prodotti alimentari, il commercio al dettaglio da parte di commercianti che realizzano un volume d’affari inferiore a 100 mila dinari, le vendite di prodotti alimentari da parte dei grossisti. Le esportazioni sono soggette ad aliquota zero per le società totalmente esportatrici che possono beneficiare del regime di sospensione TVA per gli acquisti di beni e servizi connessi a tali operazioni. Il meccanismo applicativo si fonda sul principio della deduzione: l’imposta che ha effettivamente gravato sul prezzo di un’ operazione imponibile è deducibile dall’imposta applicabile alle operazioni tassabili. A partire dal 2014, sono previsti limiti alla deducibilità della TVA per gli acquisti regolati in contanti.

Imposta locale sugli stabilimenti industriali, commerciali e professionali
L’imposta si applica a tutte le società soggette all’imposta sui redditi, ancorché beneficiarie di regimi di esenzione parziale o totale. L’imposta si applica con l’aliquota dello 0,2% del fatturato lordo, che include l’Iva ma esclude il reddito derivante dalle esportazioni (con un massimo di 100.000 dinari) e pari allo 0,1% del fatturato derivante dalle esportazioni effettuate, con un minimo calcolato in funzione dei metri quadri dell’edificio utilizzato dalla società. Per le persone fisiche l’imposta si calcola applicando un’aliquota pari a 1,5%.

Le imposte immobiliari
Si tratta di imposte locali prelevate sui fabbricati esistenti al 1° gennaio di ogni anno e sulle aree non edificate. Per i fabbricati, la base imponibile dipende dalla superficie dell’immobile.
L’aliquota varia tra l’8 e il 14% e dipende dalla categoria dell’immobile, dalla densità di abitazione nella zona di edificazione e dalla quantità di servizi erogati dall’ente locale competente. Le aree non edificate scontano un’imposta pari allo 0,3% del valore reale del terreno. La vendita dell’immobile sconta un’imposizione del 5% tranne alcuni specifici casi agevolativi.

Imposte turistiche e altre imposte dovute alle autorità locali
Gli hotel e le altre strutture recettive scontano una tassa del 2% del fatturato lordo generato dallo svolgimento di attività turistiche e attività correlate; a partire dal 1° gennaio 2018, gli ospiti, maggiori di anni 12, scontano una tassa da 1 a 3 dinari per notte trascorsa in hotel a seconda della categoria alberghiera e per un massimo di 7 notti.

Imposte sul patrimonio
In Tunisia non esistono imposte patrimoniali.

Successioni e donazioni
L’imposta sulle successioni sconta un’aliquota che varia dal 2,5% al 35% in base al grado di parentela che lega il de cuius al beneficiario. L’aliquota del 2,5% sul valore del bene oggetto di successione si applica nei confronti dei parenti in linea retta, sia ascendente che discendente; per i fratelli e le sorelle l’aliquota è pari al 5%; per le successioni tra zio, nipote e cugini si applica l’aliquota del 25%; per parenti oltre il quarto grado e senza rapporto di parentela, l’aliquota è pari al 35%.
Per le donazioni di beni tra parenti in linea retta sia ascendente che discendente e tra coniugi si applica un’imposta fissa pari a 20 dinari tunisini per atto. Per gli atti di liberalità tra altri soggetti, l’aliquota varia da un minimo di 5% ad un massino del 35%, con gli stessi criteri descritti per l’imposta sulle successioni.

Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte
Per le persone fisiche l’anno d’imposta coincide con l’anno solare. Il termine di presentazione della dichiarazione per i redditi di lavoro dipendente è il 5 dicembre.
I soggetti esercenti attività d’impresa possono optare per un periodo d’imposta diverso e devono allegare alla dichiarazione dei redditi il bilancio e altri documenti contabili. Per questi soggetti è obbligatorio il pagamento di tre acconti da versare entro la fine del sesto mese, del nono mese e del dodicesimo mese dell’esercizio, ciascuno pari al 30% dell’imposta dell’anno precedente. Eventuali ritenute alla fonte sono scomputabili dagli acconti e dall’imposta definitiva. Le società il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare presentano la dichiarazione entro il 25 marzo; le società con esercizio non coincidente con l’anno solare presentano la dichiarazione entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio.
 
Trattati principali stipulati con l’Italia: Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Tunisi il 16 maggio 1979, ratificata in Italia con legge 25 maggio 1981, n. 388, entrata in vigore il 17 settembre 1981. La Tunisia ha, inoltre, sottoscritto in data 16 luglio 2012, con entrata in vigore a decorrere dal 1 febbraio 2014, il Protocollo di modifica del 2010 alla Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza fiscale originariamente sottoscritta a Strasburgo, il 25 gennaio 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i paesi membri dell’OCSE. Il 24 gennaio 2018 la Tunisia ha firmato la convenzione multilaterale per l’implementazione delle misure fiscali volte a prevenire le pratiche di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili.

Capitale: Tunisi
Lingua ufficiale: Arabo tunisino (francese ampiamente diffuso)
Moneta: Dinaro tunisino
Forma istituzionale: Repubblica Presidenziale
 
Fonti informative:
Sito ufficiale del Ministero delle Finanze della Repubblica di Tunisia
Sito del portale dell’industria tunisina (con riferimento al codice sugli investimenti)
Sito dell’ambasciata italiana a Tunisi
Sito della piattaforma gestita dalla Farnesina per informazioni di carattere economico dei mercati esteri
PWC scheda fiscale del Paese
Ministero delle Finanze per reperimento Convenzione Italia-Tunisia
Precedente Scheda Paese (per alcune informazioni invariate) 

La presente scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l’Agenzia delle Entrate.

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