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Schede Paese

Turchia

La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento

Bandiera Turchia

A partire dagli anni 2000, l’economia turca si è sviluppata con tassi di crescita estremamente elevati. Un fenomeno in parte dovuto a una serie di importanti riforme economiche, che hanno interessato anche il sistema fiscale, con lo scopo di ovviare ad alcuni problemi tradizionali del sistema tributario turco ed aumentare le entrate fiscali.
 
Imposta sul reddito delle persone fisiche
L’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica ai redditi ottenuti nel corso dell’anno d’imposta in qualsiasi forma e titolo per: lavoro dipendente, attività economica, attività professionale, attività agricola, attività professionale, redditi da capitale, sfruttamento di attività immobiliare  o altri redditi.
Nel calcolo della base imponibile, per i residenti sono presi in considerazione i redditi ovunque prodotti, mentre per i non residenti solo quelli di fonte nazionale. Sono considerati residenti coloro che dimorano nel Paese per almeno sei mesi. Non ricadono in questa categoria coloro che si trovano in Turchia per uno specifico e temporaneo affare (es.: uomini d’affari, esperti, corrispondenti stampa), per turismo, istruzione o cura.
In genere sono deducibili dal reddito: i premi assicurativi (entro il 15% del reddito), i contributi pensionistici, le spese educative e sanitarie proprie o dei familiari a carico (entro il 10% del reddito) e le donazioni a enti di beneficenza (entro certi limiti). Complessivamente le deduzioni non possono superare il salario minimo stabilito per legge.
Le aliquote sono:

Reddito (lire turche) Aliquota
da 0 a 32.000 15%
da 32.001 a 70.000 20%
da 70.001 a 170.000 27%
da 170.001 a 880.000 35%
Oltre 880.000 40%

 
Per i redditi da lavoro dipendente lo scaglione che sconta l’aliquota al 27% arriva fino a 250 mila lire turche.
I capital gain generalmente rientrano nel reddito complessivo (con l’eccezione delle prime 11 mila lire turche derivanti dalla vendita di attività immobiliari), mentre sono esenti le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni in società residenti che siano state possedute per almeno un anno prima della data della vendita.
Il datore di lavoro è obbligato a effettuare mensilmente la ritenuta dal salario dovuto al lavoratore dipendente. Un lavoratore autonomo, invece, deve effettuare con cadenza trimestrale i versamenti in acconto, che saranno scomputati in sede di dichiarazione annuale. In caso di inizio di nuova attività, i pagamenti in acconto saranno calcolati in base alle previsioni del lavoratore autonomo. L'aliquota ordinaria alla quale deve essere commisurato il pagamento è del 15% sui profitti netti.
La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Non sono soggetti a obbligo di dichiarazione quanti hanno solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte.

L’imposta sul reddito delle società
L’imposta si applica a tutti i redditi prodotti dalle società con eccezione di quelli per i quali vigono specifiche previsioni normative, come, ad esempio i redditi da partecipazioni. Per le società residenti, sono considerati i redditi di qualsiasi provenienza mentre per quelle non residenti solo quelli di fonte nazionale. Una società si considera residente se legalmente costituita in Turchia o qui gestita.
I dividendi ricevuti da società residenti sono generalmente esenti, mentre quelli provenienti da società non residenti lo sono solo se si rispettano alcune condizioni tra cui: possesso per minimo un anno di almeno il 10% delle partecipazioni; la società da cui provengono i dividendi deve aver già scontato una tassazione di almeno il 15% (20% per le società finanziarie).
Le plusvalenze sono generalmente considerate come reddito ordinario, con l’eccezione di quelle provenienti da partecipazioni o immobili detenuti da almeno due anni per i quali vige un’esenzione rispettivamente del 75% e del 50%. Limitazioni sono previste per la deduzione degli interessi per prestiti provenienti da parti correlate superiori a tre volte il capitale sociale. Le donazioni ad associazioni caritatevoli riconosciute e per la costruzione di scuole ed ospedali sono deducibili fino al 5% dell’utile.
Le perdite possono essere portate in avanti per un periodo di cinque anni.
Nel 2021 l’aliquota ordinaria di imposizione è stata aumentata dal 20% al 25% per ridiscendere al 23% nell’anno successivo e tornare poi al 20% nel 2023. Per soggetti (differenti da banche e altre istituzioni finanziarie e le assicurazioni) che si quotano al mercato azionario di Istanbul è prevista per i primi cinque anni una riduzione del 2% dell’aliquota. Inoltre per i redditi provenienti da esportazioni ed attività manifatturiere l’aliquota di tassazione è ridotta dell’1%.
Sono previsti incentivi per le società che investono in attività di ricerca e sviluppo. In particolare è in vigore una deduzione dal reddito, per questo tipo di spese, doppia rispetto all’ordinaria e un‘esenzione dall’80% al 95% dei redditi dei soggetti altamente qualificati impegnati in tali attività.
Se non diversamente previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, i pagamenti verso non residenti sono soggetti alle seguenti ritenute: 10% per  dividendi, interessi (0% se il beneficiario è uno Stato estero, un’organizzazione internazionale o una società finanziaria) e royalties mentre è previsto un’aliquota del 20% per i  servizi tecnici forniti in Turchia e per un periodo superiore ai 183 giorni (altrimenti non è prevista ritenuta).
La dichiarazione dei redditi va presentata dal 1° al 25° giorno del quarto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio. Entro la fine dello stesso mese, deve inoltre essere effettuato il pagamento del saldo delle imposte dovute. I soggetti non residenti sono tenuti a comunicare determinati tipi di reddito (in particolare redditi da capitale e redditi non ricorrenti) entro 15 giorni dal loro conseguimento.

Imposte sugli immobili
L’imposta colpisce il valore di terreni e immobili con aliquote che variano tra lo 0,1% e lo 0,3% a seconda della categoria di beni. Le aliquote raddoppiano se i beni sono situati in alcune grandi città. L’imposta è deducibile dall’imposta sui redditi delle società. L’imposta per la conservazione degli immobili storici è pari al 10% di quella sugli immobili. Dal 2021 per gli immobili residenziali di prestigio si applica anche l’imposta sulle abitazioni di pregio sul valore superiore alle  a 6,1 milioni di lire turche (il limite viene rivalutato annualmente)  con aliquota che varia dallo 0,3% all’1% a seconda del valore.
Le transazioni di immobili sono soggette ad imposta di registro pari al 4% del valore dell’immobile (imposta a carico di venditore e acquirente).

Imposta sui servizi digitali
I soggetti che realizzano servizi digitali (attività di pubblicità, accesso a contenuti online, vendita online di programmi, app, musica, film, servizi di mediazione online tra cliente e venditore) sono soggetti ad un’imposta pari al 7,5% dei ricavi provenienti da tali attività.

Successione e donazione
Sono soggetti all’imposta quanti ricevono, per successione o donazione, proprietà situate in Turchia. Per quanto riguarda le successioni, l’imposta si calcola per ogni beneficiario attraverso un sistema a scaglioni a cui si applicano aliquote che variano tra l’1% e il 10%. Per le donazioni, invece, le aliquote variano tra il 10% e il 30%, valore che si dimezza per donazioni a genitori, figli o coniuge.
Per l’imposta di successione, il termine ordinario di presentazione della dichiarazione è di quattro mesi dall’apertura della successione, ma può variare a seconda dei casi: se gli eredi sono residenti all’estero il termine è di sei mesi; se la morte avviene all’estero e gli eredi si trovano in un altro Paese il termine è di otto mesi. Il termine di presentazione della dichiarazione in caso di donazioni è di un mese dalla data di acquisto della proprietà.

Imposta sul valore aggiunto
L’imposta si applica alla fornitura di beni e servizi e alle importazioni, con un funzionamento generale simile a quello Iva europeo. Sono soggetti passivi d’imposta coloro che sono coinvolti in transazioni tassabili, a prescindere dal loro status. L’aliquota ordinaria è del 18% e sono presenti due aliquote agevolate all’8% (principalmente per alimenti, prodotti farmaceutici e alcuni servizi) e al 1% per alcuni prodotti agricoli e macchinari acquistati in leasing Sono esenti le operazioni finanziarie e assicurative e i libri e giornali stampati. Nel caso di acquisti dall’estero è previsto un meccanismo di reverse charge.
La dichiarazione, obbligatoria anche se non sono state effettuate operazioni imponibili, è mensile o trimestrale: nel primo caso, deve essere presentata entro il giorno 20 del mese successivo, mentre nel secondo caso deve essere presentata entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre trascorso.

Imposta speciale sui consumi
L’imposta si applica su quattro tipologie di prodotti con aliquota differente a seconda dei casi:

  • prodotti petroliferi, gas naturale, oli lubrificanti e solventi
  • automobili, motocicli, aerei e yacht
  • tabacco e alcolici
  • prodotti di lusso

L’imposta si applica una sola volta al momento dell’immissione sul mercato o dell’importazione.

Imposta sulle transazioni bancarie ed assicurative
Le transazioni finanziarie effettuate da banche, assicurazioni, società finanziarie e di factoring sono esenti da Iva, ma scontano questa tassa che si applica sugli interessi, le commissioni o le spese a titolo di remunerazione del servizio prestato. L’aliquota è pari al 5%.

Relazioni internazionali
La Turchia ha firmato moltissimi accordi contro le doppie imposizioni che generalmente seguono lo schema Ocse. Tra questi accordi troviamo anche l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, sottoscritto ad Ankara il 27 luglio 1990, ratificato in Italia con la legge 7 giugno 1993 n. 195 ed entrato in vigore il 1° dicembre 1993.

Capitale: Ankara
Lingua ufficiale: turco
Moneta: lira turca (TRY)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare 

Fonti informative
Republic of Turkey- Revenue administration (Amministrazione finanziaria turca)
www.invest.gov.tr
Deloitte: “Turkey highlights 2021”
PWC: “The Turkish Tax System”
HSBC: “Tax in Turkey”

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l’Agenzia delle Entrate.

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