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Schede Paese

Uruguay

Dal 2004 vige la Base di prestazione e contribuzione (BPC) per indicare le soglie a fini fiscali e previdenziali

bandiera uruguay

Il sistema fiscale uruguayano ha subito una profonda modificazione a seguito della riforma approvata con la legge 18.083 del 27 dicembre 2006 che disciplina l’intero sistema tributario nazionale prevedendo, dopo una parte generale, una parte speciale dedicata alla regolamentazione delle singole imposte. Negli anni la legge è stata oggetto di alcune modifiche tra cui rilevano quelle del 2012.

Persone fisiche: imposta sul reddito (IRPF)
L’Imposta sul reddito delle persone fisiche, introdotta per la prima volta nell'ordinamento con la riforma fiscale del 2006, colpisce unicamente i redditi di fonte uruguayana provenienti da lavoro dipendente o autonomo (o assimilati), da capitale e da qualsiasi altro incremento patrimoniale.
Nel 2004 è stata introdotta la Base di prestazione e contribuzione (BPC) che viene utilizzata per individuare gli importi-soglia utilizzati sia a fini fiscali che previdenziali. Il BPC viene determinato ogni anno sulla base dell’inflazione: per il 2019 è pari 4.154 pesos.
L’imposta sul reddito delle persone fisiche si basa su un sistema duale per cui i redditi da capitale e gli incrementi patrimoniali sono tassati secondo regole differenti rispetto ai redditi da lavoro e assimilati.
I redditi da capitale sono tassati con aliquota variabile tra il 3% ed il 12% a seconda delle caratteristiche dello strumento finanziario (interessi o dividendi) e della durata degli investimenti. Al 12% sono tassati anche i redditi relativi alla locazione di proprietà presenti nel Paese e le plusvalenze conseguenti alla loro cessione. I soggetti che possiedono solo redditi relativi a questa categoria non possono beneficiare delle deduzioni previste per i figli a carico, che spettano unicamente per i redditi da lavoro. È esentato dall’imposta chi percepisce redditi provenienti da locazione di proprietà inferiori a 40 BPC qualora gli altri redditi da capitale non superino i 3 BPC.
I redditi da lavoro comprendono tutti quelli derivanti dalla prestazione di servizi personali mentre non sono tassate le indennità di disoccupazione e le altre forme di sussidio.
L’imposta viene determinata calcolando l’imposta lorda secondo il seguente sistema di scaglioni fisso in termini di BPC, ma le cui soglie in pesos cambiano con il valore di quest’ultimo.

Scaglione (BPC) Da A Aliquota (%)
0-84 0 348.936 0
84-120 348.936 498.480 10
120-180 498.480 747.720 15
180-360 747.720 1.495.440 24
360-600 1.495.440 2.492.400 25
600-900 2.492.400 3.738.600 27
900-1380 3.738.600 5.732.520 31
Più di 1380 5.732.520   36

Fino a 180 BPC di reddito spetta una deduzione del 10%, oltre dell’8%.

Società: imposta sul reddito (IRAE)
L’IRAE (imposta sul reddito delle attività economiche), anch'essa istituita con la riforma del 2006 in sostituzione di altre imposte specifiche per categoria di attività economica, è un’imposta annuale sui redditi di fonte uruguayana derivanti da attività economica di qualsiasi natura. Sono soggetti a tale imposta i redditi d’impresa e quelli derivanti dalla vendita abituale di immobili.
Sono soggetti passivi le società con o senza personalità giuridica, le società e associazioni agricole, le stabili organizzazioni di soggetti esteri, i fondi di investimento chiusi, i fedecommessi (eredità e legati con vincolo di destinazione) e i gruppi di interesse economico. Possono inoltre optare per il pagamento di tale imposta coloro che sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche. L'opzione ha durata triennale.
L’imposta dovuta è calcolata applicando al reddito imponibile un’aliquota del 25%.

Le attività agricole che producono prodotti primari vegetali o animali e che non superano determinati limiti di ricavi possono optare tra il pagamento dell’imposta sul reddito o dell'Imposta sulla vendita di prodotti agricoli (IMEBA). Anche in questo caso l'opzione deve essere mantenuta per tre anni e vale per tutte le attività agricole di cui il contribuente sia titolare.
In Uruguay vige il sistema di tassazione territoriale alla fonte: è soggetto a imposizione il solo reddito di fonte nazionale (anche prodotto da una stabile organizzazione nel Paese di un soggetto estero) mentre è esente quello di fonte estera, con eccezione dei redditi di natura finanziaria. I soggetti non residenti senza società controllata o stabile organizzazione nel Paese sono tassati su alcuni redditi uruguayani attraverso la ritenuta alla fonte.
I dividendi percepiti da una società residente sono esenti dall’imposta, mentre le plusvalenze sono tassate ad aliquota ordinaria. Al fine di incentivare gli investimenti, alcune spese, come ad esempio le certificazioni di qualità, possono essere dedotte dal reddito per un valore fino al doppio di quello effettivo.
Le perdite posso essere riportate in avanti per cinque anni e il loro valore viene rivalutato sulla base del tasso di inflazione. Non è invece consentito il riporto all’indietro (carry back).
Per quanto riguarda i pagamenti a non residenti, questi sono sottoposti ad una ritenuta del 7% per i dividendi, dal 3% al 12% per gli interessi a seconda delle caratteristiche dello strumento finanziario sottostante e del 12% sulle royalties e i servizi tecnici.
Non è riconosciuto il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero se non in forza di un Trattato.

L'imposta sui redditi dei non residenti (IRNR)
L'imposta sui redditi dei soggetti non residenti (IRNR) grava sui redditi di fonte uruguayana di persone fisiche, giuridiche e di altre entità non residenti nella Repubblica. I redditi considerati derivano da attività imprenditoriale, da lavoro, da capitale e da incrementi patrimoniali. I redditi sono tassati in maniera differente a seconda della tipologia: dividendi ed interessi 7%, redditi di impresa in Paesi a bassa fiscalità 25%, altri redditi 12%.

L’imposta sul controllo delle società anonime (ICOSA)
L’ICOSA si applica in occasione della costituzione (inclusi in casi in cui essa derivi da trasformazione, fusione o scissione) e di ogni chiusura d’esercizio delle società anonime, indipendentemente dal fatto che la società abbia svolto un’attività o meno.
La base imponibile corrisponde a 578.428 unità indicizzate (UI). Alla data del 20 maggio 2019 il valore della UI è di 4,1729 pesos. Per conoscere il valore giornaliero della UI si può consultare questo link.
L’aliquota da applicare è dell’1,50% al momento della costituzione della società e dello 0,75% ad ogni chiusura d’esercizio.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA)
L'Iva grava sulle transazioni interne di beni e servizi e sulle importazioni, mentre non si applica alle esportazioni. Sono esenti alcune categorie di beni e servizi e le operazioni svolte da determinati soggetti previsti dalla legge. L’imposizione prevede un sistema di detrazione “imposta da imposta” simile a quello italiano in modo da non generare un effetto di cumulo. L'aliquota ordinaria è del 22% (con l’ultima riforma è stata ridotta dell'1% rispetto a quanto previsto precedentemente) mentre l'aliquota ridotta è al 10% (anch'essa abbassata dal precedente 14%) per i beni di prima necessità, i beni e servizi di carattere sanitario e altre tipologie elencate dalla legge. L'imposta viene liquidata annualmente eccetto per i grandi contribuenti, che la liquidano mensilmente.
Sono previste esenzioni dall’Iva per i servizi turistici purché pagati con carte di credito o di debito di banche straniere.

L’imposta sul patrimonio (IPAT)
L'IPAT grava sul patrimonio netto (ossia sulla differenza tra attività e passività) di persone fisiche, nuclei familiari, successioni indivise, persone giuridiche e soggetti non residenti esclusivamente per le attività svolte nel Paese. Sono inoltre soggetti i conti correnti con denominazione impersonale (intestati collettivamente ed impersonalmente, ad esempio, ai chiamati all’eredità).
Ai fini patrimoniali rilevano tutti i beni situati o utilizzati economicamente nel Paese, ad eccezione di quelli esclusi (come i titoli citati espressamente dalla legge, le aree forestali protette e le partecipazioni nel patrimonio di imprese commerciali o agricole) o esenti (i titoli di risparmio e valori al portatore, le obbligazioni al portatore e quelle nominali quotate in Borsa).
Per le persone fisiche, i nuclei familiari e le successioni indivise l’imposta viene calcolata per scaglioni progressivi sul patrimonio, con aliquote che vanno dallo 0,70% al 2,75%.
L’aliquota per le persone giuridiche che svolgono attività bancaria o finanziaria è del 2,8%, mentre per i rimanenti soggetti è dell’1,5%.

L’imposta sulla vendita di prodotti agricoli (IMEBA)
L’IMEBA è un’imposta dovuta dai produttori agricoli di beni primari di vegetali o animali quando questi sono ceduti a contribuenti soggetti a imposta sul reddito delle attività economiche, a pubbliche amministrazioni o all’esportazione. L’imposta viene calcolata sul prezzo di vendita con aliquota che varia tra l’1,5% ed il 2,5%. Per alcune tipologie di prodotti sono inoltre applicate specifiche addizionali. L’Imposta sulla vendita di prodotti agricoli è alternativa all’imposta sul reddito delle attività economiche (IRAE) e possono optarvi i produttori agricoli con l’esclusione di società per azioni, in accomandata per azioni, stabili organizzazioni di soggetti non residenti, fondi di investimento chiusi, contribuenti che superano specifici limiti dimensionali in termini di fatturato o di superficie coltivata, contribuenti che svolgono sia attività agricola che industriale se questa supera il 75% del fatturato totale.
I redditi derivanti da attività differenti da quelle indicate dalla legge sono soggetti ad IRAE.

L’imposta sui trasferimenti patrimoniali (ITP)
L’ITP colpisce le transazioni, a qualsiasi titolo, di beni patrimoniali (ad esempio gli immobili) sia tra vivi che per effetto di successione. L'aliquota è del 4% sul valore del bene che, nel caso di cessioni onerose, viene ripartita equamente tra le parti, altrimenti risulta completamente a carico del beneficiario.
Per gli eredi in linea diretta ascendente o discendente l'aliquota è ridotta al 3%. Per gli immobili rurali è prevista un'addizionale del 5% interamente a carico della parte ricevente (a titolo gratuito o meno). Tale aliquota si riduce al 4% nel caso di ascendenti o discendenti in linea diretta.

L’imposta specifica interna (IMESI)
L’IMESI si applica sulla prima vendita, a qualunque titolo, di prodotti determinati per ognuno dei quali è indicata l’aliquota massima sul prezzo di vendita al consumo che la misura dell’imposta fissata dal Governo non può superare. Si tratta, ad esempio, di bevande alcooliche (85%), profumi (20%), energia elettrica (10%), autoveicoli e motoveicoli (180%), combustibili (es. gasolio 45%), lubrificanti (35%), zucchero (10%).
L’imposta grava sui produttori e sugli importatori.

Rapporti internazionali
Il Paese rientra nella black list ai fini della residenza delle persone fisiche contenuta nel D.M. 4 maggio 1999. L’Uruguay è stato confermato nell’ultima revisione semestrale della white list degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale (dm 23 marzo 2017).Fino a tutto il 2018, l’Uruguay ha stipulato 21 convenzioni per evitare le doppie imposizioni e 14 accordi sullo scambio di informazioni in materia tributaria (consultabili a questo link), ma non con l’Italia.

 

 

Capitale: Montevideo
Lingua ufficiale: spagnolo
Moneta: peso uruguayano (per il tasso di cambio consultare questo link)
Forma istituzionale: repubblica presidenziale
 

Fonti informative

- precedente scheda Paese a cura di Luca Campanelli

Per il contesto: voce Uruguay, in Calendario Atlante De Agostini 2018, Novara, 2017, p. 1124 ss.; Uruguay

Country Notes OCSE 2019, in www.oecd.org/dev/americas/Uruguay-Country-Note-Leo-2019.pdf

Dirección General Impositiva: https://www.dgi.gub.uy

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aggiornamento: maggio 2019
 

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