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Schede Paese

Città del Vaticano

Nell’ordinamento internazionale la Città del Vaticano è uno Stato straniero riconosciuto in modo diretto da parte dello Stato italiano

bandiera Città del Vaticano

Lo Stato della Città del Vaticano (Status Civitatis Vaticanæ), nato formalmente il giorno in cui è stato sottoscritto il Trattato fra la Santa Sede e l’Italia (11 febbraio 1929), è istituito sostanzialmente il 7 giugno 1929, quando, con lo scambio delle ratifiche avvenuto nel Palazzo del Vaticano (tra il Cardinale Pietro Gasparri e il Primo ministro italiano Benito Mussolini), gli accordi lateranensi ebbero piena efficacia giuridica (cfr. articolo 27).
Il suo primo sovrano fu Papa Pio XI (nato Ambrogio Damiano Achille Ratti).
 
Le fonti del diritto
Lo Stato Città del Vaticano è retto dalla Legge fondamentale (emanata nel 1929 da Papa Pio XI, successivamente modificata il 26 novembre 2000 ed entrata in vigore il 22 febbraio 2001), dalla legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano (del 16 luglio 2002) e dalla legge sulle fonti del diritto (in vigore dall’1 gennaio 2009).
Le leggi vaticane più importanti sono raccolte nel “Codice di norme vaticane” e nei tre volumi contenenti le “Leggi e Disposizioni dello Stato della Città del Vaticano”.
Il Codice di Diritto Canonico (Codex Iuris Canonici) rappresenta il codice normativo della Chiesa Cattolica di rito latino.
 
Diritto tributario
Ai fini tributari, lo Stato della Città del Vaticano non ha stipulato alcun trattato contro le doppie imposizioni, tuttavia, sono vigenti molteplici accordi con diversi Paesi stranieri volti a regolare, tra l’altro, i reciproci aspetti economici, finanziari e monetari. E’ dell’1 aprile 2015, ad esempio, l’accordo fiscale tra lo Stato Italiano e quello Vaticano in materia di scambio di informazioni.
Ad ogni modo, spetta al Romano Pontefice esercitare e regolare la potestà fiscale della Chiesa.
Per il raggiungimento dei fini istituzionali possono essere richiesti ai fedeli (cioè ai seguaci della confessione religiosa) i necessari contributi.
Peraltro, la posizione di doppia enclave del Vaticano e l’esiguità del suo territorio, peraltro, comporta che la sovranità, l’indipendenza e la vita del Vaticano (e, indirettamente, della Chiesa Cattolica) dipendano, spesso, dal Paese che lo circonda e dai Paesi “aderenti” alla fede religiosa. Per questi motivi le diverse legislazioni straniere prevedono disposizioni volte a sostenere, in modo implicito o esplicito, la missione confessionale dello Stato Città del Vaticano.
 
Il sistema fiscale vaticano
Lo svolgimento delle facoltà appartenenti alla Chiesa cattolica e agli enti ecclesiastici da questa espressi, riguardo all’esercizio dell’attività di religione o di culto, implica la disponibilità dei mezzi economici necessari per il raggiungimento di tali fini. Per tali ragioni è necessario che quanti si dedicano alle predette attività, in modo esclusivo e prevalente, ricevano una retribuzione che consenta loro di condurre una vita dignitosa, per il cui svolgimento, sono necessari beni sia immobili che mobili. In tale contesto va inquadrato il Libro V del Codex Iuris Canonici, che pone le basi della disciplina tributaria canonica.
D’altra parte, occorre osservare che la trattazione del diritto patrimoniale della Chiesa, nell’ambito del quale si colloca la materia tributaria, non è certamente oggetto di una sistematicità codicistica.
Il diritto della Chiesa, società terrena e spirituale, all’uso di beni materiali trova la sua giustificazione e il suo limite in relazione all’adempimento dei fini spirituali che le sono propri: il sostentamento del culto, del clero, degli altri ministri, delle opere di apostolato e di carità, cioè delle opere di misericordia spirituali e materiali.
Ne consegue che i fedeli, in quanto tali “contribuenti di diritto”, hanno l’obbligo giuridico, di fronte alla Città-Stato (canone 1261) e il dovere religioso, di fronte alla Chiesa (canone 222), di partecipare con i beni personali alla necessità che ha bisogno il Popolo di Dio, di cui essi stessi fanno parte.
 
I tributi canonici
In linea generale, la Chiesa predilige che i contributi in favore del sostentamento della sua attività siano concessi in modo volontario.
Bisogna rilevare, tuttavia, che la stessa Chiesa non rinuncia al suo diritto originario di imposizione in materia fiscale, in forza del quale può richiedere un tributo.
Tanto premesso, è possibile rappresentare due differenti fonti di entrate di natura economica per il patrimonio ecclesiastico e cioè i contributi volontari e i contributi obbligatori.
Altra distinzione attiene ai tributi (obbligatori) di diritto pubblico - tra cui possono essere suddivise le imposte ecclesiastiche, le tasse ecclesiastiche e le erogazioni degli Stati stranieri in favore della Chiesa - e ai tributi (volontari) di diritto privato.
Ulteriore ripartizione riguarda le entrate generiche (corrispondenti alle imposte dell’ordinamento statale) e le entrate specifiche (corrispondenti alle tasse dell’ordinamento statale). Tra i tributi specifici si suole tripartire le tasse vere e proprie, le oblazioni dei fedeli e le spese di giudizio innanzi ai tribunali ecclesiastici.
Ultima suddivisione attiene alle entrate interne e alle entrate esterne. Le prime provengono dagli stessi beni ecclesiastici e le seconde da altri beni.
 
I contributi
Nell’ambito delle differenti fattispecie di offerte rientrano tutti gli apporti dei fedeli di natura volontaria, ossia gli aiuti che non rispondono al compimento di un obbligo strettamente giuridico e definito.
Secondo il diritto della Chiesa, questa, come società perfetta, ha il potere di imporre e riscuotere tributi ai battezzati. La Chiesa ha lo ius exigendi, il diritto nativo di richiedere ai fedeli ed esigere quanto le è necessario per le proprie finalità (canone 1260).
 
Le principali imposte
Le imposte sono prestazioni pecuniarie richieste dall’autorità ecclesiastica ai fedeli senza una controprestazione concreta e diretta a loro favore. L’orientamento della normativa tende a considerarli un mezzo di sostentamento secondario e sussidiario, da poter adoperare nel solo caso in cui le offerte (volontarie) non siano sufficienti a finanziare la missione clericale. Questo non significa che l’imposizione tributaria non sia conforme alla natura sociale e spirituale della Chiesa, poiché la stessa, in ogni caso, costituisce l’applicazione giuridica dell’obbligo generico e fondamentale dei fedeli di far fronte alle necessità della Chiesa.
Attualmente, nel codice di diritto canonico sono disciplinati soltanto due tipi di imposte: il cattedratico (canone 1263) e il seminaristico (canone 264).
Il cattedratico è istituito in base al reddito dei contribuenti (il Codex Iuris Canonici, infatti, configura gli introiti come imposte sul reddito non potendo essere istituire imposte sul patrimonio delle persone obbligate).
Il seminaristico è un tributo che un vescovo può stabilire sulle rendite di tutti gli enti ecclesiastici della sua diocesi, per sovvenire ai bisogni materiali del seminario diocesano (canone 264).
A ogni buon fine, lo stesso canone 1263 prevede la possibilità di istituire altre imposte basate (oltre che sul diritto universale, valido per tutti i fedeli) anche sul diritto particolare ossia dall’insieme delle norme che attengono un determinato Istituto di Vita Consacrata.
Queste due imposte hanno taluni caratteri comuni:

  • sono oneri vescovili (la cui effettiva imposizione cioè spetta al Vescovo diocesano, che dovrà opportunamente legiferare) e diocesani (in quando la determinazione, i soggetti, la riscossione e la finalità sono circoscritte a questo ambito territoriale);
  • sono di tipo generale (non potendo essere imposte a singoli soggetti);
  • sono moderati e proporzionati alla capacità contributiva ed economica del soggetto passivo (la moderazione comporta che la stessa deve essere calcolata in base alle reali necessità della diocesi e a quelle delle persone soggette, per non impedirne il conseguimento dei fini).

 
Le principali tasse
Le tasse ecclesiastiche sono quelle obbligazioni pecuniarie che costituiscono o il pagamento del costo di un servizio che gli uffici ecclesiastici vengono a compiere in favore e a libera richiesta dell’obbligato ovvero in occasione della concessione di una “grazia” ricevuta.
In dettaglio si distingue tra:
 

  • tasse casuali, dovute in occasione dell’amministrazione dei sacramenti, suddivisi in stola bianca (battesimi, comunioni, cresime e matrimoni) e stola nera (funerali);
  • tasse giudiziali, dovute ai tribunali ecclesiastici (canone 1649);
  • tasse per atti di volontaria giurisdizione, dovute per indulti, licenze, dispense, privilegi, certificazioni, onorificenze concesse dalla Santa Sede o permessi rilasciati dai Vescovi (come nel caso dei battesimi celebrati in casa).

Il pagamento deve essere versato all’ente amministrativo che realizza l’atto di potestà richiesto (la Santa Sede, la diocesi, la parrocchia, il tribunale ecclesiastico, ecc.). I rescritti della Santa Sede concessi in forma commissoria, ossia, la cui esecuzione è affidata a un organo inferiore (canone 37, 69 e ss.), comportano anche il diritto di chiedere tasse a favore dell’esecutore. Le tasse di natura amministrativa vengono fissate in ogni provincia dall’assemblea dei Vescovi e devono essere approvate dalla Santa Sede (canone 1264), quelle giudiziarie sono stabilite, per ogni tribunale, dal Vescovo da cui esso dipende (canone 1649). Il potere impositivo della Chiesa di esigere tali imposte si rinviene nella duplice considerazione che lo status di fedele/battezzato non è necessario né coattivo e dal fatto che i servizi richiesti derivano da una domanda individuale.
Alla luce delle predette considerazioni, in caso di mancato pagamento, l’autorità ecclesiastica può legittimamente adire il giudice statale.
 
Le erogazioni straniere
L’ubicazione del piccolo territorio Vaticano, interamente circondato da quello italiano/romano, implica che la vita “terrena” della Chiesa cattolica discenda, spesso, dalla volontà del Governo dello Stato italiano che lo circonda e da quello degli Esecutivi stranieri dei Paesi che aderiscono alla religione cristiana. Per questi motivi gli ordinamenti stranieri dispongono molteplici provvedimenti tesi ad alimentare, con modalità diretta o indiretta, il mandato pastorale dello Stato Città del Vaticano.

Rapporti con l'Italia
Santa Sede e Stato italiano hanno firmato il primo aprile 2015 un accordo di collaborazione in materia fiscale. La convenzione recepisce il più aggiornato standard internazionale in materia di scambio di informazioni (articolo 26 del modello OCSE) per disciplinare la cooperazione tra le autorità competenti delle due parti contraenti.
Il 28 giugno 2016 il Senato ha approvato il disegno di legge, presentato il 29 settembre 2015, relativo alla ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia fiscale, sottoscritta l'1 aprile 2015 (Legge n. 137/16 del 23 giugno 2016, GU n. 170 del 22 luglio 2016).  Il provvedimento di attuazione della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale, in vigore dal 15 ottobre 2016, è scaricabile al seguente indirizzo web
 
 
Fonti:
- http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/il-fisco-internazionale-premia-il-vaticano
- http://www.vatican.va/phome_it.htm
- http://www.vaticanstate.va
- http://www.chiesacattolica.it/cci_new/index.html
- http://documenti.camera.it/Leg16/dossier/Testi/BI0350.htm#_Toc278992388
- http://www.olir.it/areetematiche/86/documents/OFC_Enti_ecclesiastici.pdf
- Manuale di Diritto ecclesiastico, Edizioni Simone
- Manuale breve Diritto ecclesiastico, Giuffré Editore
- Beni temporali e missione della Chiesa, José Tomás Martín de Agar
- Università degli Studi di Roma Tre, Centro europeo di documentazione sulle istituzioni religiose
- Il patrimonio ecclesiastico, Prof. Marco Santo Alaia, Pegaso Università Telematica
- Delibera n. 16/2014/G della Corte dei Conti

 

 

 

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aggiornamento: luglio 2017





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