Sinergia per il rientro dei capitali detenuti all’estero
Siglato l'accordo tra l'Agenzia e le Procure della Repubblica di L’Aquila, Lanciano, Sulmona e Vasto
Cosa prevede l’accordo. L’Agenzia delle Entrate comunicherà alle Procure competenti i nominativi dei soggetti che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria. Le Procure, in risposta, informeranno l’Amministrazione finanziaria sull’esistenza di cause di inammissibilità che precludono l’accesso alla procedura di emersione volontaria. Secondo l’accordo, in ottemperanza alle previsioni normative introdotte in ambito penale dalla legge 186 del 2014, l’Agenzia sarà chiamata altresì a comunicare i nominativi dei soggetti che nell’ambito della procedura hanno esibito o trasmesso atti o documenti falsi, ovvero hanno fornito dati e notizie non rispondenti al vero, per le consequenziali determinazioni di spettanza dell’Autorità giudiziaria. Da ultimo, gli Uffici finanziari, entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti dovuti dal Contribuente, provvederanno a comunicare alle Procure della Repubblica la conclusione della procedura di collaborazione volontaria ai fini dell’esclusione della punibilità per i reati individuati dal legislatore. Permane in ogni caso l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di denunciare all’Autorità giudiziaria, ex art. 331 c.p.p., ogni altro reato intercettato nello svolgimento dell’istruttoria relativa alle richieste di voluntary disclosure.
L’intesa consente alle amministrazioni coinvolte di fare sistema nella lotta e nel contrasto a fenomeni evasivo-elusivi, anche con risvolti internazionali, all’interno di un nuovo ed evoluto rapporto tra Fisco e Contribuente basato sulla reciproca fiducia e collaborazione.