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Campania

Ex concessionario per la riscossione, no al risarcimento

E' stata confermata la tesi dell’ufficio Legale e Riscossione della direzione regionale della Campania

Sentenza
La Corte dei conti per la Campania, in relazione alla domanda di risarcimento del danno contrattuale avanzata dal fallimento di un ex concessionario per la riscossione, danno quantificato in 129.270.675,97 euro, ha rigettato la richiesta.
La magistratura contabile, infatti, ha sancito che il concessionario non può ottenere la restituzione delle somme anticipate sostenendo, semplicemente, di avere effettuato le anticipazioni, di avere cessato dalle funzioni e di avere consegnato all’amministrazione finanziaria gli elenchi dei residui di gestione, dovendo invece attivare tutte le  necessarie procedure di recupero e farsi, quindi, carico dei necessari adempimenti attraverso l’espletamento delle prescritte procedure esecutive, delle quali il fallito ex concessionario non ha fornito alcuna prova.
Ha trovato, quindi, piena conferma la tesi dell’ufficio Legale e Riscossione della direzione regionale della Campania in ordine alla carenza in capo alla ricorrente di una posizione di diritto soggettivo da salvaguardare attraverso la tutela  risarcitoria  del danno, dal momento che è l’amministrazione finanziaria a essere stata penalizzata, nella qualità di titolare del credito da riscuotere, a seguito delle gravi irregolarità nella gestione, dagli inadempimenti e dai comportamenti dilatori tenuti dall’ex concessionario per la riscossione, successivamente alla declaratoria della sua decadenza.
La Dr della Campania, peraltro, aveva denegato tutti i ricorsi gerarchici prodotti negli anni dalla cessata gestione esattoriale, con la conseguente insinuazione al passivo fallimentare degli ingenti importi dovuti. Le somme eventualmente anticipate dall’ex concessionario, infatti, non avrebbero potuto essere qualificate come debiti dell’erario e, in forza dell’obbligo del “non riscosso per riscosso”, il rischio della mancata riscossione restava in capo al concessionario decaduto. Quest'ultimo, quindi, diveniva debitore dell’erario all’atto della consegna del carico e poteva conseguire il reintegro della sua anticipazione finanziaria solo a seguito di una sua efficace azione per la riscossione delle relative somme nei confronti dei contribuenti ovvero a seguito del riconoscimento dell’inesigibilità per cause a essa non imputabili, fatti questi mai dimostrati. 
 
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