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Emilia Romagna

La manovra estiva e le principali novità fiscali

A Bologna un convegno dell'Associazione Commercianti sui nuovi strumenti fiscali al varo

Il “nuovo” redditometro e la riduzione dei tempi della riscossione sono solo alcuni degli argomenti trattati durante il convegno ” “La manovra estiva e le principali novità fiscali” che si è tenuto nei giorni scorsi presso la sede dell’ASCOM di Bologna.
L’incontro, moderato da Domenico Olivieri, dell’Ufficio Fiscale dell’ASCOM di Bologna, è stato l’occasione per analizzare soprattutto le più significativi novità fiscali introdotte della recente manovra correttiva (D.L. 78/2010).
 
Del “nuovo” accertamento sintetico hanno parlato Monica Lombardi, funzionario dell’Ufficio Accertamento e Pasquale Stellacci, Capo Settore Controllo, contenzioso e riscossione entrambi della Direzione Regionale Emilia-Romagna. L’art. 22 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha profondamente rivoluzionato l’impianto normativo dell’accertamento sintetico (commi da 4 a 8 dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Questa trasformazione è nata dall’esigenza di adeguare l’istituto dell’accertamento sintetico al nuovo contesto socio-economico, per migliorare l’efficienza dell’indagine e per fornire al contribuente maggiori garanzie. Queste modifiche introdotte dal DL 78/2010 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2009.

La relazione continua raffrontando il “vecchio” e il “nuovo” accertamento sintetico. Per il primo erano previste due condizioni: 1) il reddito complessivo netto accertabile sinteticamente doveva eccedere di almeno il 25% il reddito netto dichiarato; 2) il predetto scostamento doveva verificarsi per almeno due periodi d’imposta anche non consecutivi. Con la nuova versione, invece, il reddito accertabile deve eccedere di almeno il 20% il reddito lordo dichiarato; inoltre, l’accertamento scatta in presenza di mancata congruità nel singolo periodo.
Secondo la vecchia versione, ancora, il presupposto dell’accertamento sintetico era generico e fondamentalmente basato sulla “disponibilità”dei beni; nella nuova versione, il presupposto si fonda sulla ricostruzione “inversa” del reddito prodotto sulla base di come è stata spesa la ricchezza.
 
Con la nuova disciplina dell’accertamento sintetico il reddito si misurerà, con l’aiuto di una griglia di indicatori, a partire dalle spese pesandone l’impatto a seconda della composizione del nucleo familiare e tenendo conto della collocazione geografica considerando, oltre alle macroaree del Paese (nord, centro, sud, isole) anche la tipologia del comune di residenza. La “famiglia fiscale” verrà così divisa per tipologie (single, coppie con o senza figli, giovani, anziani), per area e centro urbano e per classi di reddito. Questa prima “determinazione minima di reddito sintetico” dovrà essere incrementata di tutte quelle spese che verranno prese in considerazione dal provvedimento ministeriale.
Mentre il redditometro di prima generazione considerava il “reddito complessivo netto”, quello di seconda generazione valuta il “reddito complessivo”, quindi il reddito “lordo”, sia accertabile che dichiarato.

Con la nuova versione dell’art. 38 dal reddito determinato sinteticamente si deducono, poi, gli oneri deducibili. La norma prevede che dall'imposta vengano scomputate anche le detrazioni relative agli oneri sostenuti dal contribuente. Resta fermo “l’onere della prova” a carico del contribuente che può sempre bloccare l’ accertamento sintetico dimostrando che la capacità di spesa trova giustificazione in redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta o nel possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, esclusi legalmente dalla formazione della base imponibile.
A questo proposito, l’Amministrazione Finanziaria ha sempre l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o a mezzo di un suo rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.
 
Alcuni significativi casi di determinazione sintetica del reddito sono stati presentati, in seguito, da Alessandro Ricci, Docente dell’Università di Bologna. Ricci ha utilizzato degli esempi, per calcolare il reddito sinteticamente accertabile, con l’ausilio dello strumento del redditometro.
Ricci, inoltre, pur riconoscendo l’innegabile utilità dello strumento accertativo e la sua capacità di intercettare sacche di evasione altrimenti difficilmente raggiungibili, ha evidenziato, da un lato, la sua inevitabile imprecisione e, dall’altro, il rischio che un utilizzo su vasta scala dello stesso possa comportare una sorta di “catastizzazione” del reddito imponibile e, dunque, la trasformazione del “redditometro” in una sorta di “studio di settore” per le persone fisiche.
Antonio Vento, responsabile dell’Ufficio Tributario della Confcommercio di Roma, ha evidenziato la necessità di un adeguato iter per la determinazione dei nuovi coefficienti del redditometro sulla falsariga di quello adottato per la realizzazione degli studi di settore e ha sollecitato l’Agenzia ad un reale confronto sulla problematica con le categorie economiche.
 
L’abbandono del ruolo come titolo esecutivo tributario e l’efficacia esecutiva dell’accertamento sono stati, invece, i motivi conduttori dell’intervento di Christian Attardi, Capo Ufficio riscossione della Direzione regionale. Con il D.L. n. 78/2010, l’avviso d’accertamento relativo alle imposte sui redditi e all’IVA diventa titolo esecutivo tributario a tutti gli effetti, scalzando così, dopo quasi centocinquant’anni dalla sua introduzione, il ruolo esattoriale e la correlata notifica della cartella di pagamento. L’Amministrazione Finanziaria, in questo modo, può contare su un titolo esecutivo tributario più prontamente attuabile ed Equitalia acquisterà sempre più nettamente i connotati dell’esattore pubblico dei tributi. Tale avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate e il connesso provvedimento d‘irrogazione delle sanzioni debbono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso e a titolo provvisorio , della metà del titolo accertato.  
Tale novità è destinata ad operare per gli atti impositivi e sanzionatori notificati a partire dal 1°luglio 2011 e relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. Per Attardi questa riforma si pone in linea di continuità evolutiva con l’innovazione che a partire dal 1° ottobre 2006 ha riportato la riscossione in mano pubblica, attribuendo la relativa funzione all’Agenzia delle Entrate che la esercita indirettamente tramite Equitalia S.p.a.   
 
Nella corso della tavola rotonda che si è aperta sul tema, Ricci ha evidenziato come la riforma della riscossione sia stata varata in modo troppo affrettato, in larga parte sotto la spinta di mere esigenze di “cassa”, senza tenere in debito conto le esigenze di adeguata tutela del contribuente.
E’ stato sottolineato, in particolare, come senza adeguate modifiche normative ed organizzative, la tutela cautelare – sino ad oggi assicurata dall’art. 47 del D,Lgs. n. 546/92 e che costituisce parte essenziale del diritto di difesa – finirà per rivelarsi il più delle volte tardiva e, dunque, sostanzialmente inutile. 
Sia Ricci che Vento hanno riconosciuto che l’attuale sistema della riscossione a mezzo ruolo – con tutte le sue lungaggini - era ormai vecchio e superato, ma nello stesso tempo evidenziato il rischio che la riforma costituisca un ritorno ad un passato ancor più remoto, quello in cui i rapporti tra Fisco e contribuente erano sostanzialmente informati al principio del “solve et repete”.  
 
Le altre novità della “Manovra estiva” sono state oggetto dell’intervento conclusivo di Antonio Vento. L’art. 20 del D.L. 78/2010 dispone misure urgenti in tema di normativa antiriciclaggio e pone delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore stabilendo la riduzione da 12.500 a 5.000 euro della soglia per la circolazione di contanti, assegni trasferibili e titoli al portatore. Il saldo dei libretti al portatore in circolazione dovranno, altresì, ricondotti al di sotto di 5.000 euro entro il 30 giugno 2011.    
Al fine di contrastare le frodi Iva, ha concluso Vento, l’art. 21 del DL 78/2010, prevede che il contribuente comunichi telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro. Si attendono, a questo proposito, da parte dell’Agenzia stessa, indicazioni circa la periodicità, le modalità, i termini e le caratteristiche dell’adempimento che limitino al massimo l'aggravio per i contribuenti.

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