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Puglia

Strada sbarrata al giudizio senza la mediazione tributaria

A Foggia emessa la prima sentenza sull’inammissibilità del ricorso in assenza di preventiva istanza

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Arriva anche dalla Puglia la conferma all’orientamento giurisprudenziale già enunciato ad ottobre scorso ad opera della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, circa l’inammissibilità del ricorso depositato dal contribuente prima di aver esperito il tentativo obbligatorio di mediazione tributaria.

Nel caso pugliese, i giudici della Seconda Sezione della CTP di Foggia hanno preso in esame il ricorso di un contribuente che deduceva la nullità di un avviso di accertamento in materia di studi di settore e chiedeva, medio tempore, la sospensione dell’esecutività dell’atto, con annessa condanna alle spese dell’Amministrazione Finanziaria.

La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate del capoluogo da uno si è, quindi, costituita in giudizio rilevando immediatamente l’inammissibilità del ricorso, in quanto il deposito era stato effettuato prima della conclusione del procedimento di mediazione, in violazione di quanto previsto dall’art. 17 bis del decreto legislativo n. 546/1992. Il contribuente, per la precisione, aveva introdotto direttamente il ricorso con notifica all’Agenzia delle Entrate e deposito in Commissione, senza aver presentato alcuna preventiva istanza di reclamo-mediazione. Un errore procedurale evidente, che non ha consentito la maturazione dei presupposti necessari all’incardinamento del giudizio nel caso di controversie di valore fino a 20mila euro.

A questo punto, il giudice tributario ha preso atto dell’esistenza di una condizione preliminare tale da imporre la dichiarazione di inammissibilità come “decisione dovuta”, a mente del dettato normativo.
Il ragionamento del collegio giudicante, formalizzato nell’ordinanza n. 510213 del 21 febbraio 2013 contempla, inoltre, il richiamo al precedente di Lucca verso il quale i giudici foggiani esprimono piena condivisione.
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