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Dati e statistiche

Ruling: è boom di accordi
tra fisco e imprese internazionali

Aumenta del 137,5% il numero delle istanze presentate nell'ultimo triennio per attivare la peculiare procedura di interpello introdotta nell’ordinamento italiano nel 2003

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Sono sempre di più le imprese con attività internazionale (in gran parte, con ricavi superiori ai 100 milioni di euro) che decidono di definire preventivamente con l’Amministrazione finanziaria la propria posizione fiscale in materia di transfer pricing, interessi, dividendi e royalties. Complessivamente, dall’anno d’esordio dell’istituto (il 2004), sono state 135 le istanze presentate, 56 gli accordi conclusi.
E’ quanto emerge dal Bollettino, pubblicato oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che fa il punto sulla particolare procedura di interpello a disposizione delle imprese con attività internazionale.
Aumenta il numero di istanze e diminuisce il tempo necessario per la sottoscrizione di un accordo di ruling internazionale. L’impennata del suo utilizzo si è registrata, in particolare, nell’ultimo triennio (+ 137,5%), a testimonianza di quanto questo strumento risponda, con soddisfazione reciproca, alle necessità dell’Amministrazione finanziaria e delle aziende.
 
Apa bilaterali e multilaterali, contro la doppia imposizione
Nell’ambito del ruling internazionale, verso la fine del 2010 sono stati introdotti nell’ordinamento italiano gli Apa (Advance pricing agreement), strumenti di politica fiscale largamente in uso nei paesi Ocse, a carattere bilaterale e multilaterale. Si tratta di accordi tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, sottoscritti e condivisi anche dalle autorità competenti delle giurisdizioni estere interessate, che consentono di fornire maggiore certezza ai contribuenti in materia di prezzi di trasferimento, eliminando in toto il rischio della doppia imposizione. Al 31 dicembre 2012, le istanze di Apa bilaterali e multilaterali in corso erano 19 (Bollettino - tabella 1).
 
Il pre-filing, un successo annunciato
Per ottenere chiarimenti e spiegazioni di tipo generale sulle caratteristiche del ruling internazionale, l’Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità di incontrare i contribuenti che ne facciano richiesta (e/o i loro rappresentanti) in uno o più incontri preventivi (pre-filing). Si tratta di occasioni informali che possono avvenire anche in forma anonima, senza identificazione del contribuente), e per le quali è in forte crescita l’interesse manifestato dai contribuenti (tabella 2). Offrono l’opportunità di affrontare tematiche di carattere generale, senza possibilità di esaminare in dettaglio specifiche fattispecie. Fra gli argomenti più trattati nell’ultimo quadriennio, la fa da padrone il transfer pricing (101 casi sui 134 totali); a seguire, dividendi, interessi o royalties, con 16 casi (tabella 3).
 
Tabelle e dati
Alcuni dati riepilogativi, per gli anni 2010-2012, evidenziati nel bollettino: 83 le istanze di ruling presentate, 37 gli accordi conclusi, 3 le istanze considerate inammissibili, 4 quelle cessate per rinuncia delle parti. Al 31 dicembre 2012 sono 54 le istruttorie ancora in corso (tabella 4).
Riguardo i tempi, invece, si può rilevare che, per chiudere l’accordo, occorrono in media 16 mesi (tabella 5).
Per quanto riguarda la determinazione dei prezzi di trasferimento, si rileva che nel 79% dei casi sono stati adottati metodi reddituali, mentre nel restante 21% si è ricorso ai sistemi tradizionali (tabella 6).
L’84% dei soggetti che hanno presentato istanza di ruling realizza ricavi superiori a 25 milioni di euro, con una prevalenza di coloro che rientrano nella categoria dei grandi contribuenti: il 68% dichiara ricavi superiori a 100 milioni di euro (tabella 7).
Sono, poi, evidenziate le tipologie di contribuenti che hanno fatto ricorso all’istituto, raggruppate in base al settore di attività economica esercitata (tabella 8).
Infine, il bollettino indica la tipologia di operazioni oggetto degli accordi di ruling internazionale conclusi al 31 dicembre 2012 (tabella 9).
 
Casi di applicazione dell'istituto
Il ruling internazionale, introdotto nel nostro ordinamento dal Dl 269/2003, è indirizzato alle imprese con attività internazionale che, allo scopo di evitare possibili conflitti con l’Amministrazione finanziaria, intendono definire con essa, in via preventiva, la propria posizione fiscale. In particolare, lo strumento è fruibile nelle seguenti ipotesi:
 
  • quantificazione del valore normale ai fini del transfer pricing (articolo 110, comma 7, del Tuir)
  • applicazione ai singoli casi concreti di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi o royalties a (o da) soggetti non residenti
  • applicazione di analoghe prescrizioni sull’erogazione o la percezione di altri componenti reddituali a (o da) soggetti non residenti
  • applicazione ai singoli casi concreti di norme riguardanti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente.
 
Accesso al ruling su base volontaria, senza nessun costo
Il contribuente che vuole avviare la procedura di ruling deve presentare istanza su carta libera, a mezzo raccomandata in plico non imbustato, con avviso di ricevimento, all’Ufficio Ruling Internazionale - Direzione centrale Accertamento - sede di Roma (via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 ) o di Milano (via Manin, 25 - 20121), a seconda del domicilio del contribuente (la sede di Roma è competente per le imprese con domicilio fiscale in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna; quella di Milano, per le domande presentate da soggetti aventi domicilio fiscale nelle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria ed Emilia Romagna).
Non è previsto il pagamento di alcun diritto di attivazione.
 
L’ufficio competente, valutata la sussistenza dei requisiti, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza dichiara l’ammissibilità della stessa e invita l’impresa a comparire, instaurando così la fase del contraddittorio. La procedura si conclude, entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza, con un accordo che vincola le parti per l’anno in cui è stato sottoscritto e per i due successivi, inibendo all’Amministrazione finanziaria l’esercizio del potere di accertamento sulle questioni oggetto dell’intesa. Durante il triennio, inoltre, l’ufficio Ruling procede alla verifica del rispetto dei termini dell’accordo firmato, nonché all’accertamento di un eventuale mutamento delle condizioni costituenti il presupposto delle clausole contrattuali. Tale attività viene svolta dall’Agenzia mediante uno o più accessi concordati presso le sedi di svolgimento dell’attività di impresa.
Al termine del triennio di validità, e almeno novanta giorni prima della scadenza, il contribuente può presentare istanza di rinnovo.
 
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