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Giurisprudenza

Accertamenti bancari a società.Il rifugio non è in famiglia

Confermata la linea: l’ufficio può avvalersi anche di dati ed elementi che risultano da conti intestati a terzi

In assenza di prova contraria da parte del contribuente, sono legittimamente riferibili alla gestione aziendale le movimentazioni bancarie accertate sui conti di familiari e stretti congiunti dell’amministratore e dei soci dell’ente. Ciò, tanto più quando, oltre alla ristrettezza della cerchia familiare, le cospicue somme movimentate non trovino giustificazione contabile e le persone controllate non risultino avere redditi propri documentati. Queste le conclusioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione n. 17387 del 23 luglio 2010, con la quale sono stati ribaditi i principi interpretativi in tema di riferibilità al soggetto accertato (nella specie una srl) di movimentazioni bancarie rinvenute sui conti di persone terze ma in qualche modo collegate alla società.

I fatti di causa ed il ricorso in Cassazione
Sulla base di due atti di ispezione della Guardia di finanza, nell’aprile del 2000 l’ufficio di Verona notificava tre avvisi di accertamento con i quali rettificava il reddito di una srl ai fini Irpeg e Ilor, per gli anni 1994, 1995 e 1996.
Il ricorso della società veniva parzialmente accolto dalla locale Commissione tributaria provinciale, con sentenza successivamente confermata dalla Commissione regionale.

La pronuncia di secondo grado veniva impugnata dalla società dinanzi alla Corte di cassazione, con ricorso cui resisteva la parte pubblica.

Per quanto di interesse in questa sede, il ricorrente in sede di legittimità eccepiva la violazione dell’articolo 32, primo comma, n. 2, del Dpr 600/1973, norma ai sensi della quale, tra l’altro, possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti tributari, considerandoli come ricavi o compensi e sempre che l’interessato non ne indichi il soggetto beneficiario o che non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito di rapporti e operazioni bancarie o finanziarie indicati dalla legge.

Con lo stesso motivo di ricorso veniva altresì censurata l’omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che la Ctr aveva ritenuto valutabili, ai sensi della citata norma del Dpr 600/1973, non solo le movimentazioni bancarie dei conti del legale rappresentante della società, ma anche quelle dei suoi familiari, senza considerare che la prova della riferibilità dei conti bancari dei familiari alla gestione aziendale avrebbe dovuto – secondo la censura dell’interessato - gravare sull’ufficio e non avrebbe potuto consistere nella mera ristrettezza della cerchia familiare, in mancanza di altri elementi concreti.

La sentenza della Suprema Corte
Il complessivo motivo di gravame è stato disatteso dalla Suprema corte che, accogliendo le tesi difensive dell’Agenzia, ha ritenuto validi elementi a sostegno dell’atto tributario emesso nei confronti della società i riscontri bancari sui conti della legale rappresentante della compagine sociale, di suo marito, ritenuto amministratore di fatto, di un familiare socio in ragione di un terzo, nonché di altri stretti congiunti, in cui erano transitate ingenti somme di denaro senza alcuna apparente giustificazione contabile.

Ciò anche in considerazione del fatto che, dall’attività istruttoria condotta dall’ufficio, era emerso che i familiari dei soci non esplicavano attività lavorativa e non avevano redditi propri documentati. In presenza del riferito complesso di elementi indiziari, spiega la sentenza n. 17387/2010, correttamente il giudice tributario aveva ritenuto ricorrere quelle presunzioni semplici, ma comunque gravi, precise e concordanti, che giustificano il recupero di materia imponibile in capo al soggetto sottoposto ad accertamento fiscale.

La sentenza della Cassazione si sofferma, in particolare, sulla presunzione di riferibilità dei conti dei familiari della legale rappresentante alla gestione sociale occulta, precisando che la stessa era stata ritenuta in conseguenza non solo della ristrettezza dalla base familiare della società, ma altresì per il fatto che i titolari dei conti accertati non disponevano di mezzi propri che potessero giustificare spostamenti di così cospicue somme di denaro.

Tutto ciò è sufficiente, concludono i giudici, affinché operi la presunzione di riferibilità delle movimentazioni in questione alla società, sulla quale avrebbe, quindi, gravato l’onere di provare l’estraneità delle movimentazioni stesse alla gestione aziendale.

Considerazioni
La sentenza conferma l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di accertamenti bancari e, più in generale, finanziari, è consentito all’ufficio tributario avvalersi, per il recupero d’imposta in capo a un determinato soggetto, anche dei dati e degli elementi che risultano da rapporti intestati a terzi, presumendo – salva la prova contraria che incombe, per la regola dell’inversione del relativo onere, sull’interessato - l’esistenza di imponibili non assoggettati a tassazione, ove sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, che il contribuente sottoposto ad accertamento ne è l’effettivo possessore per interposta persona.

Con particolare riguardo all’ipotesi di accertamenti condotti nei confronti di enti, può essere utile richiamare, tra i tanti, il precedente di cui alla sentenza della Cassazione n. 857 del 2010 ove, analogamente al caso di cui all’odierna sentenza, è stata ritenuta legittima l’estensione dell’indagine fiscale a soggetti terzi, anche in caso di accertamento riguardante una società di capitali “allorché risulti provato dall’A.F., anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o comunque la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di singoli operazioni in essi contenute” (nella specie l’acquisizione dei conti era avvenuta anche nei confronti dei soci e dei loro familiari).

E ancora, è significativa la sentenza della Suprema corte n. 17390/2010 (anch’essa depositata lo scorso 23 luglio), con la quale i giudici di piazza Cavour hanno ritenuto legittimo sottoporre a indagine i conti bancari intestati esclusivamente a un terzo (nella specie, il coniuge che non disponeva di alcun reddito documentato), imputandone le risultanze a una persona fisica esercente attività commerciale, in presenza di presunzioni semplici ma comunque idonee a far ritenere che tali conti fossero stati utilizzati nell’attività d’impresa del contribuente accertato.
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