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Giurisprudenza

Accertamento con adesione ok
anche senza invito al confronto

L’attivazione del contraddittorio non è un obbligo ma una facoltà discrezionale da esercitare in relazione alla decisività degli elementi posti a base del controllo fiscale

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La mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione (ex articolo 6 del Dlgs 218/1997) non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli uffici.
Lo ha affermato la Cassazione, con l’ordinanza 29127 del 28 dicembre.
 
I fatti
La Commissione tributaria regionale di Palermo ha annullato la cartella di pagamento emessa a seguito di accertamenti, divenuti definitivi per mancata impugnazione e relativi a Irpef, Irap e Iva per gli anni 1998 e 1999, ritenendola illegittima poiché l’ufficio, in violazione dell’articolo 6 del Dlgs 218/1997, non aveva attivato il contraddittorio con il contribuente a seguito dell’istanza di accertamento con adesione da lui presentata.
 
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento al citato articolo 6, commi 2 e 4.
Con l’ordinanza 29127/2011, la Corte, aderendo al principio enunciato dalle sezioni unite con la sentenza 3676/2010, ha affermato che “In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza ex articolo 6 del Dlgs 19 giugno 1997, n. 218, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli uffici non essendo tale sanzione prevista dalla legge”.
 
Dopo aver giudicato il caso nel merito senza rinvio, inoltre, i giudici di piazza Cavour hanno compensato le spese del giudizio poiché la sentenza di secondo grado è stata emessa prima della pronuncia a sezioni unite.
 
I giudici, tuttavia, non si sono pronunciati sulla definitività degli avvisi non impugnati nei termini, nel senso che non hanno precisato che la mancata convocazione del contribuente, oltre a non incidere sull’efficacia degli atti, non modifica neppure la sospensione del termine di impugnazione di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione, gli stessi atti divengono definitivi, salvo il ricorso del contribuente (Cassazione, 28051/2009).

Osservazioni
La Cassazione, dopo aver rilevato che la lite non poteva essere definita secondo la procedura agevolata (ex articolo 39, comma 12, Dl 98/2011) in quanto le imposte pretese con la cartella di pagamento erano superiori a 20mila euro, ha ribadito che non è prevista la sanzione della nullità degli avvisi di accertamento e delle conseguenti iscrizioni a ruolo nei casi in cui l’ufficio non convoca, per il contraddittorio, il contribuente che presenta istanza di accertamento con adesione.

L’articolo 6 del Dlgs 218/1997, rubricato “Istanza del contribuente”, non contiene alcuna sanzione per la mancata attivazione del contraddittorio da parte dell’ufficio, limitandosi a prevedere che il contribuente, ricevuta la notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito a comparire, di cui al precedente articolo 5, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico (comma 2). L’ufficio, a sua volta, “entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 2, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire….” (comma 4).

In assenza di un’espressa previsione di legge sulle conseguenze derivanti dal mancato invito, da parte dell’ufficio, al contribuente che ne aveva fatto richiesta, la giurisprudenza di merito si è orientata in senso opposto rispetto al giudice di legittimità.
In casi analoghi a quello sottoposto al vaglio della Corte, infatti, le Commissioni tributarie hanno dichiarato illegittime le iscrizioni a ruolo, in quanto i provvedimenti che ne sarebbero stati a fondamento erano divenuti privi di effetti, in conseguenza del comportamento omissivo dell’ufficio (Ctp Ragusa, 291/01/01, e Siracusa, 289/03/04).

Ma non basta. In alcune pronunce, i giudici di merito hanno dichiarato la nullità degli atti talvolta ritenendo che l’articolo 6 “sembra non lasciare spazio di discrezionalità all’Agenzia in ordine alla convocazione del contribuente …” (Ctp Nuoro, 280/01/05), altre volte affermando che l’articolo 7 della legge 212/2000 “… prevede precise formalità e precisi contenuti degli atti amministrativi fiscali, la cui mancata osservanza, determina la loro illegittimità” (Ctp Genova, 103/12/09), e ancora che l’obbligo di convocazione “consegue al rispetto dei diritti fondamentali in capo ai soggetti, quale, appunto, il diritto di difesa, e che, pertanto, quale diritto fondamentale è parte integrante dei principi giuridici generali” (Ctp Torino, 96/10/09), e la sua inosservanza comporta la violazione dei principi di collaborazione e buona fede ex articolo 10, legge 212/2000 (Ct di secondo grado di Trento, 16/01/09).

Di diverso avviso, la Corte di cassazione che, intervenuta a chiarire i compiti dell’ufficio nella fase iniziale dell’accertamento adesivo:
  • ha ritenuto che la mancata convocazione del contribuente non rende nullo l’avviso di accertamento né comporta la conseguente illegittimità della successiva iscrizione a ruolo in assenza di una previsione legislativa che sanzioni, con la nullità dell’atto, il mancato rispetto dell’iter procedimentale (Cassazione, ordinanza 29127/2011 e sezioni unite, sentenza 3676/2010)
  • ha precisato che “... la convocazione del contribuente, a seguito della sua richiesta, non costituisca per l’ufficio un obbligo, ma soltanto una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e della opportunità di evitare la contestazione giudiziaria” (Cassazione, 28051/2009).
Del resto, la Corte non poteva pervenire a conclusioni diverse.
Seppure si volesse ritenere che la disposizione dell’articolo 6, comma 4, rende obbligatoria la convocazione del contribuente al fine di instaurare il contraddittorio, il mancato adempimento da parte dell’ufficio non potrebbe comunque portare alla conseguenza dell’invalidità dell’atto impositivo precedentemente emanato. Ciò in quanto l’istanza di accertamento con adesione, presentata quando la pretesa erariale è già stata definita in tutti i suoi aspetti e formalizzata in un provvedimento perfetto ed efficace, dà avvio a un procedimento autonomo, i cui eventuali vizi non possono incidere sulla legittimità del precedente provvedimento.
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