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Giurisprudenza

Accertamento analitico-induttivo
anche per le società immobiliari

Il metodo consente di riscostruire il volume d’affari, in presenza di elementi gravi, precisi e concordanti, che portano ragionevolmente a quantificare ricavi diversi da quelli dichiarati

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza n. 139/07/18, ha stabilito che il versamento di un corrispettivo superiore a quello dichiarato a favore di una società esercente l’attività di compravendita di appartamenti si ricava, costituendo validi indizi di evasione, dal prelevamento in contanti avvenuto in concomitanza della sottoscrizione del contratto preliminare e sulla base delle stesse ammissioni del soggetto acquirente.
I giudici tributari emiliani hanno, infatti, ritenuto legittimo l’accertamento analitico-induttivo (ex articolo 39, comma 1, lettera d, Dpr 600/1973) basato su tali elementi che costituiscono, quindi, presunzioni “gravi, precise e concordanti” per la ricostruzione dei maggiori ricavi operata dall’amministrazione finanziaria.
 
La vicenda processuale
I fatti alla base della causa in esame sono ben riassunti dai giudici tributari regionali, i quali evidenziano che, nel caso in esame “la società C. S. srl proponeva ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Ravenna contro l’avviso di rettifica e liquidazione n. … per Iva, Ires, Irap 2006. Il provvedimento traeva origine da un controllo che aveva accertato numerose incongruenze in merito alla dichiarazione dei corrispettivi ricevuti in seguito alla vendita di alcune unità immobiliari. Con sentenza n. 62/02/13 la Commissione tributaria di primo grado di Ravenna accoglieva in parte il ricorso, riconoscendo fondato l’accertamento dell’Ufficio solo con riferimento ad una delle tre compravendite contestate. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate di Ravenna chiedendo la riforma della decisione, per i motivi indicati in atto di appello”.
La parte privata si costituiva, quindi, nel giudizio incardinato davanti alla Commissione tributaria regionale di Bologna con proprie controdeduzioni all’appello.
 
I motivi della decisione
La Commissione emiliana ha compiutamente esaminato l’evoluzione dei fatti e i vari passaggi in cui si articolava la ricostruzione dei maggiori ricavi operata dall’ufficio finanziario, nonché i molteplici e oggettivi elementi probatori posti alla base della maggiore pretesa impositiva manifestata dall’amministrazione finanziaria.
Tutto ciò ha consentito al Collegio di secondo grado di cogliere, con precisione e puntualità, il meccanismo di evasione attraverso il quale la società esercente l’attività di compravendita di appartamenti poteva dichiarare al Fisco ricavi notevolmente inferiori rispetto a quelli concretamente realizzati.
 
Sviluppando il proprio ragionamento logico-giuridico, i giudici di merito, nella parte motiva della decisione, hanno innanzitutto affermato che “l’avviso di accertamento impugnato scaturisce dalla contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per tre delle vendite effettuate dalla C. S. srl, società esercente attività di compravendita, della ricezione di un valore di vendita superiore a quello dichiarato. I Giudici di prime cure hanno riconosciuto il versamento di un corrispettivo superiore solo per l’acquisto effettuato da C., fondando il proprio convincimento sul prelievo in contanti avvenuto in concomitanza della sottoscrizione del contratto preliminare e sulla base delle ammissioni dell’acquirente. Il Collegio ritiene che anche per gli altri acquisti contestati sussistano elementi indiziari precisi e concordanti idonei ad avvalorare la tesi dell’Ufficio. Per la compravendita con la Signora R. emerge che sul conto corrente a lei intestato sono stati prelevati contanti: il primo di euro 20.000,00 in data 19.06.2006 ed il secondo di euro 15.000,00 in data 19.07.2007, data di subentro al precedente promissario acquirente. Inoltre gli immobili acquistati da C. e dalla R. hanno caratteristiche simili, sono stati rogitati per lo stesso prezzo ed equivalente è la somma prelevata in contanti. Anche in relazione alla compravendita R. devono ritenersi sussistenti indizi della corresponsione di un prezzo di acquisto maggiore rispetto a quello dichiarato. La ricostruzione dell’Ufficio è stata effettuata tramite comparazione con il contratto concluso con altro acquirente avente ad oggetto un immobile con caratteristiche analoghe che ha evidenziato una sproporzione tra i due prezzi di vendita (110.000,00 euro appartamento di 78 mq vendita R. ed euro 155.270,00 per appartamento di 72 mq vendita M. )”.
Il Collegio di merito ha, quindi, concluso ritenendo che “pertanto deve accogliersi l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate in quanto, per tutte le vendite, devono ritenersi precisi e concordanti gli indizi relativi alla ricezione da parte della società C. S. srl di somme maggiori rispetto a quanto indicato nella dichiarazione dei redditi”.
 
La giurisprudenza di legittimità sulle ricostruzioni analitiche-induttive effettuate dal Fisco
Giova, infine, evidenziare che la pronuncia in commento si inserisce in un consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, che ha visto più volte confermate le ricostruzioni indirette dei maggiori ricavi operate dall’amministrazione finanziaria attraverso la metodologia accertativa analitica-induttiva, ex articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/1973, vale a dire fondate su elementi che costituiscono presunzioni “gravi, precise e concordanti”, legittimanti, quindi, le ricostruzioni dei maggiori ricavi operate dal Fisco.
 
In particolare, si tratta, fra le altre, di ricostruzioni basate, ad esempio, su “tovagliometro”, “bottigliometro”, “farinometro” e, recentemente, anche sul “lenzuolometro”.
Nello specifico, con riferimento al “lenzuolometro”, la Corte di cassazione, già con l’ordinanza n. 30402/2011, intervenendo ancora una volta in materia di ricostruzioni indirette dei ricavi/corrispettivi, ha stabilito che è legittimo l’accertamento analitico-induttivo a carico di un affittacamere, basato sull’acquisto della biancheria (lenzuola e coperte).
Per quanto riguarda i ristoranti, la Cassazione ha stabilito che l’accertamento analitico-induttivo può fondarsi sia sul numero di tovaglioli portati in lavanderia – che sono indice dei coperti e, quindi, degli incassi (cfr Cassazione, sentenze nn. 20060/2014, 18475/2009, 12438/2007, 8869/2007, 8643/2007) – sia sul consumo di acqua minerale, costituendo gli stessi elementi fondamentali, se non addirittura indispensabili, nelle consumazioni erogate (cfr Cassazione, sentenza n. 17408/2010).
 
Più in dettaglio, sempre con specifico riferimento alle attività di ristorazione, la Corte suprema riconosce che anche i ricavi desumibili sulla base del solo dato dei pasti consumati può, di per sé, legittimare una ricostruzione indiretta degli stessi, con conseguente recupero a tassazione dell’eventuale differenza che dovrebbe emergere rispetto a quelli dichiarati.
Ricordano, infatti, i giudici di legittimità, come sia del tutto legittimo l’accertamento analitico-induttivo fondato sul “consumo unitario dei tovaglioli utilizzati (risultante, per quelli di carta, dalle fatture o ricevute di acquisto, e per quelli di stoffa, dalle ricevute della lavanderia), costituendo dato assolutamente normale quello secondo cui, per ciascun pasto, ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e rappresentando, quindi, il numero di questi un fatto noto idoneo, anche di per sé solo, a lasciare ragionevolmente e verosimilmente presumere il numero dei pasti effettivamente consumati”, anche se la ragionevolezza impone sempre di sottrarre dal totale una percentuale di sfrido per usi vari, come l’utilizzo per pasti a soci, dipendenti e camerieri (cfr Cassazione, sentenze nn. 15808/2006 e 9884/2002).
 
È ormai, infatti, un principio completamente acquisito per la giurisprudenza tributaria quello per il quale, nel settore della ristorazione, non esiste un unico indicatore per la ricostruzione presuntiva dei ricavi, “ben potendo gli indici rivelativi variare da caso a caso ed essendo compito del fisco, prima, e del giudice tributario di merito, poi, quello di cogliere i peculiari nessi da applicare alla singola fattispecie concreta” (cfr Cassazione, sentenza 11622/2013).
In definitiva, per la Corte di cassazione, il “consumo unitario dei tovaglioli impiegati, ovvero il numero di questi, rappresenta un fatto noto capace, anche di per sé solo, di lasciare ragionevolmente e verosimilmente, cioè del tutto legittimamente presumere il numero di pasti effettivamente forniti dall’impresa di ristorazione, così da ricostruirne i ricavi in sede di accertamento analitico-induttivo di tali specifiche poste” (cfr Cassazione, sentenze nn. 15991/2000 e 2309/1991).
 
Ancor più di recente, la Corte suprema, con l’ordinanza n. 4168/2018, ha confermato la validità del “guantometro” utilizzato dal Fisco per accertare i maggiori redditi di un dentista. In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito che è legittimo l’operato dell’Amministrazione finanziaria che, verificando il consumo dei guanti monouso utilizzati dal contribuente per la sua attività, determina il reddito presunto realizzato.
 
Occorre ricordare, inoltre, che è sufficiente a legittimare l’accertamento, quale prova presuntiva, un unico indizio, preciso e grave (articolo 2729 cc), e la relazione tra fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza di quello conosciuto alla stregua di canoni di ragionevolezza e probabilità (cfr Cassazione, sentenze nn. 9782/1999, 8494/1998, 2700/1997 e 5082/1997).
 
Anche le Commissioni tributarie si sono in più occasioni uniformate alla citata consolidata giurisprudenza di legittimità, avvallando le ricostruzioni indirette dei maggiori redditi operate dal Fisco. Si vedano, tra le altre, le sentenze: Ctr Abruzzo n. 932/04/17, Ctr Veneto n. 1025/05/17, Ctr Lombardia n. 3465/21/17, Ctp Padova n. 641/04/16, Ctp Aquila n. 567/02/16, Ctp Pisa n. 136/02/07, Ctp Ravenna n. 243/02/11.
In particolare, con l’ultima decisione la Commissione romagnola ha stabilito che il numero di bare utilizzate, per i servizi erogati da un’impresa funebre e la “contabilità in nero” scoperta dai verificatori in sede di accesso presso l’azienda costituiscono validi indizi di evasione – sono cioè presunzioni gravi, precise e concordanti – e possono legittimare, quindi, la rettifica dei redditi mediante l’accertamento analitico-induttivo, ex articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, dando luogo al “barometro”.
 
Tutto ciò dimostra una grande attenzione e una capillare attività di controllo, posta in essere dall’amministrazione finanziaria, attraverso metodi induttivi di ricostruzione di maggiori ricavi, che trovano poi puntuale conferma da parte della suprema Corte di cassazione (cfr sentenze nn. 6951/2017, 24902/2013, 7871/2012, 11154/2010, 22122/2010, 3542/2010, 21147/2009, 10077/2009, 13915/2009, 15754/2009, 13952/2008, 6465/2002 e 51/1999).
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