Valido l’accertamento che ha rettificato il reddito di un professionista sul rilievo dei dati bancari, essendo l’onere probatorio dell’ufficio soddisfatto attraverso gli stessi elementi risultanti dal conto. La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 20606 del 29 settembre ha cassato la decisione della Ctr secondo la quale l’ufficio, dopo aver verificato movimentazioni bancarie sui conti correnti, avrebbe dovuto produrre in giudizio le prove aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza.
I fatti
A seguito di un avviso di accertamento che aveva rettificato il reddito, per l’anno d’imposta 2003 sulla base di accertamenti bancari, il contribuente propone ricorso che viene accolto dalla Ctp. L’Agenzia ricorre in appello ma la Ctr, ritenendo che l’Amministrazione fiscale durante il procedimento non abbia fornito prove con i requisiti della gravità, precisione e concordanza, respinge il ricorso.
Le motivazioni dell’Agenzia
La questione giunge quindi in Cassazione. L’Agenzia con una prima motivazione sostiene che i giudici di secondo grado avevano ritenuto erroneamente che nell’accertamento le fatture che giustificavano le movimentazioni del contribuente non erano state menzionate e che di conseguenza la motivazione dell’atto impositivo risultava insufficiente. Tale motivazione viene accolta dalla Cassazione, sulla base del fatto che dalla trascrizione dell’avviso di accertamento si deduce che l’ufficio ha riportato il contenuto delle giustificazioni che non avevano trovato riscontro nelle scritture contabili. L’Ufficio, inoltre, a parere della Cassazione, nel redigere l'atto aveva fatto un puntuale riferimento alle fatture del contribuente e al motivo per cui non erano state ritenute idonee a giustificare la movimentazione bancaria.
Anche il secondo motivo addotto dall’Agenzia, in base al quale la Ctr avrebbe erroneamente rilevato la mancata produzione in giudizio da parte dell’ufficio di prove gravi precise e concordanti, viene ritenuto fondato dai giudici di legittimità.
La sentenza impugnata, infatti, secondo la Cassazione non ha tenuto conto della presunzione legale indicata nell’articolo 32 del Dpr n. 600/1973 in base alla contribuente, riguardo i versamenti da lui effettuati, è tenuto a provare, in via analitica, che le movimentazione bancarie sono estranee ai fatti imponibili.
La decisione della Cassazione
Negli accertamenti basati sui conti correnti bancari, rileva infatti la Cassazione, l’onere della prova si sposta sul contribuente il quale è tenuto a dimostrare con una prova analitica, che ciascun versamento bancario si riferisce a operazioni non imponibili.. Nulla deve provare, invece l’Amministrazione che ha basato l’accertamento sui dati del conto corrente.
Tale principio non è modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973, stabilendo che la presunzione dei ricavi si applica ai prelievi bancari degli imprenditori e non anche a quelli dei lavoratori autonomi. Di conseguenza la presunzione legale con riferimento ai soli versamenti effettuati dal lavoratore autonomo o professionista resta invariata e quest’ultimo è tenuto a provare analiticamente l’estraneità dei movimenti ai fatti imponibili. La pronuncia della Consulta quindi prevede l’equiparazione tra imprese e professionisti per i soli prelievi.
Secondo la Cassazione i giudici di merito non hanno applicato correttamente la presunzione legale vigente, ritenendo erroneamente che l’amministrazione doveva fornire le prove con i requisiti di gravità, precisione e concordanza, mentre in realtà era il contribuente che aveva l’onere di dimostrare l’estraneità delle movimentazioni bancarie ai fatti imponibili. La Suprema corte, quindi, accoglie il ricorso dell’Agenzia e cassa la sentenza della Ctr.
Accertamento basato sui dati bancari,
al contribuente l’onere della prova
L’amministrazione non era tenuta a fornire elementi di gravità, precisione e concordanza ma spettava al contribuente dimostrare che i versamenti non si riferivano a operazioni imponibili
