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Giurisprudenza

Accertamento post accesso valido
anche senza redazione di un pvc

Ribaditi alcuni principi sul tema e messo un punto sulla libertà all’azione dell’amministrazione finanziaria, che non deve concludersi per forza con un processo verbale di constatazione

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È legittimo l’avviso d’accertamento emanato senza la redazione di un preventivo processo verbale di constatazione. È, pertanto, sufficiente anche un semplice “verbale di accesso e acquisizione documenti”. Lo ha stabilito la suprema Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 36131 del 12 dicembre 2022.

I fatti di causa
Con la sentenza n. 3210/04/2014 la Ctp di Messina aveva accolto il ricorso di un contribuente avverso un avviso di accertamento ai fini Irpef, Irap e Iva per l’anno 2005.
La doglianza del ricorrente era relativa alla circostanza che l’avviso di accertamento scaturiva dall’accesso effettuato presso uno studio professionale. A tale accesso, però, non era seguito alcun processo verbale di constatazione. Ciò, in quanto la finalità dell’accesso era relativa all’acquisizione di specifica documentazione. Era quindi stato redatto solo un “verbale di accesso e acquisizione documenti”.
Nel ricorso della parte, in particolare, era stato eccepito che, a causa della mancata redazione di un pvc, non era stato possibile presentare nei sessanta giorni le osservazioni di cui all’articolo 12 comma 7 della legge n. 212/2000 (lo “Statuto del Contribuente”)
I giudici di primo grado, quindi, avevano accolto il ricorso di parte.
Stesso esito anche nel giudizio di appello, instaurato su iniziativa dell’Agenzia.

Il giudizio di legittimità
L’Agenzia delle entrate presentava, dunque, ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, comma 7 della legge n. 212/2000. In particolare, veniva messo in risalto che il “verbale di accesso e acquisizione documenti” era equivalente a quello di chiusura delle operazioni. Ciò significa che dalla data di consegna del predetto verbale decorrevano i sessanta giorni previsti dallo Statuto del contribuente.

Con la pronuncia in esame, la suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, stabilendo che “l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria non deve necessariamente concludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione, essendo sufficiente un verbale attestante le operazioni compiute”, il quale, in ogni caso, risulta obbligatorio (cfr Cassazione, sentenze nn. 11589/2021, 25265/2017, 7843/2015 e 2593/2014, nonché ordinanze nn. 11471 e 1007 del 2017).

I supremi giudici hanno, inoltre, ribadito che “il termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo” (cfr Cassazione, ordinanza n. 15010/2014 e sentenze nn. 11589/2021, 16546/2018, 25265/2017, 7843/2015, 2593 e 15624 del 2014, nonché ordinanze nn. 17352/2022, 11471/2017 e 18110/2016).
In particolare, l’obbligo di redazione di un processo verbale, comunque denominato, deriva dall’articolo 52, comma 6 del Dpr n. 633/1972 e dall’articolo 33 del Dpr n. 600/1973. È, quindi, dalla data di consegna del predetto processo verbale, che decorrono i sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni di cui all’articolo 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente.
Con la pronuncia in commento, pertanto, i giudici di legittimità hanno ribadito un fondamentale principio: non è obbligatoria la redazione di un processo verbale di constatazione anche in caso di accesso diretto presso il luogo di esercizio dell’attività (cfr Cassazione, sentenze nn. 11589/2021 e 16546/2018, nonché ordinanze nn. 17352/2022 e 12094/2019). Ciò detto, significa che gli avvisi di accertamento basati sui verbali compilati in occasione di un accesso diretto risultano pienamente legittimi. Questo in quanto è comunque dalla consegna del verbale che decorrono i sessanta giorni di tutela previsti dallo Statuto del Contribuente.

Un ulteriore, fondamentale principio, è anche quello secondo cui il processo verbale “non deve necessariamente contenere le contestazioni, potendo avere una molteplicità di contenuti, valutativi o meramente ricognitivi di fatti o di dichiarazioni, che, per la libera valutazione dell'amministrazione finanziaria prima e dell'autorità giudiziaria poi, possono comunque dare luogo alla emissione di avvisi di accertamento” (cfr Cassazione, ordinanza n. 17352/2022 e sentenze nn. 11589/2021 e 31120/2017, nonché ordinanza n. 12094/2019).

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