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Giurisprudenza

Accertamento travestito da avviso di liquidazione: condonabile

Se l'atto, nonostante la denominazione, si presenta articolato e complesso

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Avviso di liquidazione e condono
Con la sentenza n. 10535 dell'8 maggio 2006, la Cassazione ha precisato che l'avviso di liquidazione particolarmente articolato, che nasconde cioè un accertamento vero e proprio, è condonabile. Con la predetta sentenza, la Corte ha, infatti, accolto il ricorso di una società cui era stato notificato un avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta di registro, basato su una delibera assembleare, con la quale si era ricostituito il capitale sociale; ciò che rileva, secondo il giudice di legittimità, è che l'atto impugnato, nonostante la sua denominazione, non esprima una mera rilevazione dei dati ricavabili dall'atto sottoposto a registrazione, con conseguente operazione aritmetica per la quantificazione del tributo, ma un'articolata e complessa ricostruzione della volontà espressa dall'assemblea e di atti con tale volontà collegati, e la risoluzione di complesse questioni giuridiche, attività che presenta un'incontestabile valenza impositiva che avrebbe dovuto, quindi, essere espressa con un atto di accertamento.

Motivazione dell'avviso di liquidazione
L'avviso di liquidazione, emesso a seguito di attribuzione di rendita catastale, non deve essere specificatamente motivato se al contribuente è stato già notificato l'atto di classamento e l'attribuzione di tale rendita. E' quanto ha precisato la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9145 del 19 aprile 2006, ha accolto il ricorso dell'Amministrazione ed enunciato il principio di diritto secondo cui "la necessità di specifica motivazione dell'avviso di liquidazione emesso ai sensi dell'articolo 12 del dl 14 marzo 1988, n. 70, a seguito di attribuzione della rendita catastale, non sussiste nei confronti dei contribuenti cui sia stato precedentemente notificato l'atto di classamento e attribuzione della rendita; l'esigenza ai fini di tutela del diritto di difesa, di una specifica esposizione dei criteri adottati per la rettifica dei vari punti della dichiarazione di successione in applicazione dell'articolo 12 del dl n. 70 del 1988 non sussiste nei confronti del contribuente che è a conoscenza a seguito di notifica del presupposto atto di attribuzione della rendita catastale".

Principi generali
La Corte di cassazione, sezione V, con la sentenza n. 4565 del 1° marzo 2006, ha statuito i seguenti importanti principi in tema di avviso di liquidazione:

  • con riguardo al condono fiscale(1), secondo la univoca giurisprudenza, non è ipotizzabile una "lite pendente" suscettibile di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 2-quinques, Dl n. 564 del 1994, in riferimento all'avviso di liquidazione emesso in base alla volontà del contribuente di avvalersi, ai fini della determinazione dell'imponibile, del sistema automatico di valutazione, perché in tal caso l'Amministrazione si limita a svolgere un'attività meramente liquidatoria (cfr, tra le altre, Cassazione n. 7410 del 2001)
  • nell'ipotesi in cui, in relazione a un immobile privo di rendita catastale, il contribuente dichiari di volersi avvalere del criterio di valutazione automatica(2), ai sensi dell'articolo 12, Dl n. 70 del 1978, qualora il valore indicato dal contribuente risulti inferiore a quello successivamente risultante dall'assegnazione della rendita da parte dell'Ute, l'ufficio non può procedere a tassazione sulla base del valore venale del bene, ma deve procedere a riscuotere la maggiore imposta risultante dall'attribuzione della rendita con avviso di liquidazione, senza necessità di emettere avviso di accertamento, giacché l'emissione dell'avviso di liquidazione avviene sulla base della volontà espressa dal contribuente di assoggettamento al criterio gabellare di valutazione dell'immobile (cfr, tra le altre, Cassazione n. 17941 del 2004 e n. 13241 del 2003)
  • l'avviso di liquidazione non necessita di una motivazione particolarmente articolata, essendo sufficiente che giustifichi la richiesta di maggiore imposta con lo specifico riferimento all'atto di classamento dell'immobile.


NOTE
1) Angelo Buscema, "Non è definibile la controversia concernente l'atto meramente esattivo" in FISCOoggi del 15 aprile 2004.
Marco Denaro, "Sul diniego alla sanatoria decide sempre la suprema corte anche nel merito" in FISCOoggi del 13 maggio 2005.
La Face Francesca, "Sulla lite pendente in cassazione competenza alla stessa suprema Corte" in FISCOoggi del 6 luglio 2005.
Angelo Buscema, "Il diniego alla sanatoria va esaminato dalla Suprema corte" in FISCOoggi dell'8 marzo 2005.
Con la sentenza del 10 febbraio 2006, n. 2962, la Corte di cassazione ha statuito che "La controversia fiscale instaurata mediante impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, irrogativo di sanzione, è suscettibile di definizione agevolata, a norma della legge n. 289 del 2002, in quanto tale avviso risulta ascrivibile alla categoria degli "atti impositivi", e, quindi, rientra nell'ambito applicativo dell'art. 16 della citata legge n. 289. Vanno, infatti, esclusi dal concetto normativo di lite pendente, e, quindi, dalla possibilità di fruizione del condono, ai sensi del comma 3 del predetto art. 16, solo le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati in assenza del previo esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, cioè senza accertamento o rettifica e senza applicazione di sanzioni". Con la sentenza de qua, i giudici di legittimità hanno ritenuto suscettibile di sanatoria, ai sensi del citato articolo 16, la controversia fiscale instaurata mediante impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione e di irrogazione di sanzioni (Consuelo Calcagno, "Imposta di successione definibili le liti pendenti" in FISCOoggi del 7 marzo 2006).
Con la sentenza n. 4239/2006, la Corte ha dichiarato che "è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 289/2002 la controversia in cui il contribuente contesti l'atto con cui l'amministrazione, nel liquidare l'imposta dovuta, affermi che il contribuente è decaduto dal diritto ad una agevolazione" (Consuelo Calcagno, "Condonabile la lite sul diritto a un'agevolazione" in FISCOoggi del 3 aprile 2006).
2) Angelo Buscema, "Per riscuotere l'imposta di registro basta la liquidazione" in FISCOoggi del 9 maggio 2005.


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