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Giurisprudenza

Accisa, esenzione ad ampio raggio
all’alcol utilizzato per sterilizzare

La Corte Ue condivide con l’impresa la tesi per cui la disinfezione degli ambienti e delle attrezzature è una tappa fondamentale nel processo di fabbricazione dei farmaci

laboratorio sterilizzato
La Corte di giustizia, con la sentenza del 15 ottobre 2015, pronunciata nella causa C-306/14, chiarisce la portata delle disposizioni unionali che esentano dal pagamento dell’accisa i prodotti alcolici impiegati in determinati usi.
In particolare, la sentenza in commento afferma che l’esenzione dal pagamento dell’accisa prevista dall’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/83/Ce, per i prodotti alcolici impiegati nella fabbricazione di medicinali, si applica anche all’alcol etilico utilizzato da un’impresa per pulire o disinfettare il materiale e i locali che servono alla fabbricazione dei farmaci.
 
Il caso e la questione pregiudiziale
La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia trae origine da una controversia tra una società bulgara, dedita alla produzione di sostanze medicinali, che nell’ambito delle sue attività utilizza alcol etilico per pulire e sterilizzare dispositivi tecnici, impianti di produzione nonché locali e superfici di lavoro.
La ditta chiedeva il rimborso dell’accisa assolta su 271 litri di alcol etilico usato a tali fini. Ciò in forza della previsione dell’Unione (articolo 27, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/83/Ce) che sancisce l’esenzione obbligatoria dal pagamento dell’accisa per l’alcol adoperato nei processi di fabbricazione dei medicinali.
 
La richiesta di rimborso (modalità con la quale può essere accordato il beneficio dell’esenzione) era rigettata dall’autorità tributaria nel presupposto che, al caso di specie, non fosse applicabile la previsione del richiamato articolo 27.
Secondo l’autorità tributaria bulgara l’utilizzo dell’alcol a fini di pulizia era riconducibile alla diversa previsione unionale di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 92/83/Ce, che dà facoltà agli Stati membri di esentare – alle condizioni che essi stabiliscono – i prodotti alcolici impiegati in un processo di fabbricazione, a patto che il prodotto finale non contenga alcol.
 
Al riguardo, la legislazione bulgara di attuazione della predetta disposizione della direttiva, stabilisce che l’alcol e le bevande alcoliche utilizzati come detergenti non si considerano inclusi o impiegati in un processo di fabbricazione. Ciò, determinava l’obbligo del pagamento dell’accisa sui prodotti alcolici usati per pulire.
 
Ne scaturiva un contenzioso nell’ambito del quale era chiesto ai giudici Ue di chiarire in quale previsione di esenzione dal pagamento dell’accisa fosse riconducibile l’impiego di prodotti alcolici per detergere o disinfettare il materiale e i locali necessari alla produzione dei farmaci.
Conseguentemente, se era compatibile con il diritto europeo, relativo alle accise, la normativa bulgara che nell’attuare l’esenzione dal pagamento dell’accisa per l’alcol impiegato nei processi di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcol, escludeva dall’ambito di applicazione di quest’ultima esenzione, l’alcol etilico impiegato per finalità di pulizia o di disinfezione.
 
La pronuncia della Corte
I giudici si soffermano, preliminarmente, sull’obiettivo perseguito dal legislatore unionale con le esenzioni dal pagamento dell’accisa per i prodotti alcolici utilizzati in determinati usi. In proposito, chiarisce la Corte, l’obiettivo perseguito dalle esenzioni previste dalla direttiva 92/83 non è solo quello di neutralizzare l’incidenza delle accise sull’alcol in quanto prodotto intermedio entrante nella composizione di altri prodotti commerciali o industriali, atteso che alcune esenzioni - come quelle esaminate nel caso concreto - tornano applicabili anche quando l’alcol non venga utilizzato come prodotto intermedio entrante nella composizione di altri prodotti.
Ciò premesso sul piano dei principi, la Corte pone l’accento sulle circostanze concrete del caso esaminato ossia sul fatto che la disinfezione del materiale, delle attrezzature e dei locali impiegati per la fabbricazione di medicinali costituiva una tappa necessaria del processo di fabbricazione di questi ultimi e che l’utilizzazione di alcol etilico era indispensabile nell’ambito di tali operazioni di disinfezione.
 
Nel predetto presupposto i giudici Ue affermano che, nella misura in cui tale disinfezione è inerente al processo di fabbricazione di medicinali, l’alcol etilico utilizzato a tale scopo deve essere considerato come impiegato “per la fabbricazione di medicinali”, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/83.
Conseguentemente, sostiene la Corte, l’alcol utilizzato da un’impresa per detergere o sterilizzare il materiale e i locali necessari alla fabbricazione di medicinali deve essere obbligatoriamente esentato dal pagamento dell’accisa.
 
 
Data della sentenza
15 ottobre 2015
Numero della causa
C-3096/14
Nome delle parti
  • Direktor na Agentsia «Mitnitsi»
contro
  • Biovet AD
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