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Giurisprudenza

Le accise si riscuotono nello Stato di detenzione se l’acquisto non è per uso personale

A questa conclusione sono pervenuti i giudici Ue con la sentenza emanata ieri e relativa alla interpretazione della direttiva 92/12/CEE

L'oggetto della controversia riguarda gli acquisti di vino effettuati in Francia da un cittadino residente in Olanda che incarica un’impresa di trasporti olandesi di provvedere al ritiro e al successivo trasporto. A seguito di un accertamento il Fisco invitava il contribuente a versare i diritti di accisa in Olanda. La controversia definita ieri dalla Corte di Giustizia riguarda l’interpretazione della direttiva 92/12/CEE che detta le regole necessarie alla corretta applicazione e riscossione dei diritti di accise al fine di garantire l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. L’esigenza di regole uniformi vale, difatti, ad assicurare che l’esigibilità delle accise sia identica in tutti gli Stati membri al fine di scongiurare qualsiasi episodio di doppia o mancata im posizione, con conseguente aggravio per l’operatore commerciale o, invece, danno per l’Erario. 

Ruolo e funzione delle accise
L’accisa è un’imposta che colpisce l’immissione in consumo dei prodotti elencati all’articolo 3 della direttiva in esame quali gli oli minerali, l’alcool, le bevande alcoliche ed i tabacchi lavorati. L’articolo 6 dispone, in particolare, che l’accisa diviene esigibile, all’atto dell’immissione in consumo o all’atto della constatazione di determinati ammanchi, nello Stato in cui le predette evenienze si verificano. Tuttavia, i successivi articoli 7, 9 e 10 della direttiva luogo in cui i prodotti soggetti all’imposta sono detenuti prevedono criteri di esigibilità dell’imposta distinti da quello fissato in base al luogo di immissione in consumo ed individuano un criterio alternativo, ancorato al luogo in cui i prodotti soggetti all’imposta sono detenuti. E’ evidente che, in tal caso, l’eventuale accisa incamerata dallo Stato all’atto dell’immissione in consumo dovrà essere rimborsata, considerato che l’imposta in oggetto, nei casi contemplati dagli articoli 7, 9 e 10, può essere legittimamente riscossa soltanto nello Stato in cui le merci de quo sono detenute.

L’oggetto della controversia
Il procedimento C-5/05 riguarda gli acquisti di vino effettuati in Francia dal signor Joustra residente in Olanda. Egli ordina abitualmente delle partite di vino in Francia per sè e per conto degli altri membri di un circolo ricreativo non avente scopi di lucro. Questi  ordina il vino e incarica un’impresa di trasporti olandesi di provvedere al ritiro del vino in Francia ed al successivo trasporto in Olanda, per immagazzinarlo nel proprio garage in attesa che gli altri membri dell’associazione vengano a ritirarlo.A seguito di un accertamento fiscale, le competenti autorità invitavano il signor Joustra a provvedere al versamento dei diritti di accise in Olanda (e, cioè, nel Paese di detenzione del prodotto). Costui adiva il tribunale nazionale eccependo di aver già provveduto a versare i diritti oggetto di contestazione in Francia e, cioè, nel Paese in cui i beni erano stati immessi in consumo.

La rimessione alla Corte di Giustizia
La questione è stata, quindi, sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia Ue a cui il giudice del rinvio ha chiesto di valutare se al caso in esame fosse applicabile l’articolo 8 della direttiva citata che prevede  "per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, il principio che disciplina il mercato interno stabilisce che i diritti di accisa siano riscossi nello Stato membro in cui i prodotti sono stati acquistati". La Corte ha preliminarmente rilevato che la direttiva effettua una distinzione tra le merci "detenute a fini commerciali" (per il cui trasporto occorre munirsi di documenti di accompagnamento da cui risalire agevolmente alla quantità e qualità delle stesse) e le merci detenute a fini personali, per la cui detenzione e trasporto non è richiesto alcun documento. Ora, prosegue la Corte, per l’applicazione dell’articolo 8 (che prevede la riscossione dei diritti di accisa nello Stato di acquisto) occorre che siano soddisfatti i seguenti requisiti: i prodotti devono essere acquistati da un privato; questi deve provvedere personalmente al trasporto degli stessi.

Le rilevazioni della Corte
Tali requisiti, rilevano i giudici, concorrono a dimostrare e garantire il carattere "personale" dell’acquisto e ad escludere, di conseguenza, qualsiasi presunzione di commercialità. Nel caso di specie risulta, per contro, che il ricorrente si è avvalso di una ditta di trasporti anziché provvedervi egli stesso direttamente. A parere dei giudici il tenore letterario che emerge dall’articolo 8 (previa comparazione dello stesso con le altre lingue della Comunità) escluderebbe la possibilità di una interpretazione estensiva dello stesso. Non sarebbe, cioè, consentito forzare le intenzioni del legislatore comunitario che, ribadiscono i giudici, non ha mai inteso prendere in considerazione l’intervento di un agente terzo nel contesto della norma in questione. Da ciò ne consegue che l’articolo 8 non può essere invocato per la definizione della controversia in esame atteso che i beni, pur essendo astrattamente destinati ad un uso "non lucrativo", sono stati spediti da una ditta di trasporti. Non sono quindi soddisfatti i due requisiti in precedenza illustrati.

I precedenti giurisprudenziali
A parere della Corte alla fattispecie in oggetto risulta essere applicabile la disposizione dell’articolo 7 atteso che esso regolamenta le ipotesi in cui i prodotti soggetti ad accise vengono ceduti  o sono destinati ad essere ceduti, all’interno di un altro Stato membro, per soddisfare le esigenze di un operatore che svolga in modo indipendente un’attività economica. Tale ipotesi ricorre nel caso in esame atteso che, a parere dei giudici, anche se il ricorrente non persegue scopi lucrativi, comunque detiene delle merci destinate non strettamente a fini personali, atteso che il vino dovrà essere consegnato ai membri dell’Associazione. Pertanto, poiché in una precedente sentenza (Emu Tabac) la Corte aveva stabilito che la direttiva 92/12 Cee "si fonda sul principio che i prodotti non detenuti a fini personali devono essere necessariamente considerati detenuti a scopi commerciali", i giudici ritengono che la presente controversia deve essere valutata alla luce dello stesso principio.

Le conclusioni della Corte Ue
Per cui i diritti di accise saranno legittimamente riscossi, secondo il citato articolo 7, nello Stato in cui i prodotti sono detenuti, con conseguente obbligo al rimborso dei diritti versati nello Stato di acquisto dei prodotti medesimi, in conformità con quanto disposto dall’articolo 22, n. 3 della direttiva.
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