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Giurisprudenza

Affidare a terzi la contabilità
non fa slittare il versamento Iva

Irrilevante, rispetto ai termini di pagamento, che il calcolo delle liquidazioni mensili possa essere eseguito con riferimento alle operazioni compiute nel secondo mese precedente

slittino
Il contribuente è tenuto a rispettare i termini per i versamenti periodici Iva anche qualora abbia affidato la contabilità a terzi. È quanto affermato dalla Corte suprema con la sentenza n. 15636 del 24 luglio 2015.
 
La vicenda processuale
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento per ritardati versamenti scaturente dal controllo, ex articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del 633/72, delle dichiarazioni presentate da una società. La contribuente, invero, asseriva di essersi avvalsa dell’opzione prevista dall’articolo 27 del Dpr 633 del 1972, il che avrebbe escluso il ritardo nel versamento che ha determinato l’iscrizione a ruolo e la conseguente emissione della cartella.
I giudici di merito accoglievano la tesi della società ricorrente, facendo leva sull’affidamento da parte di quest’ultima della contabilità a terzi, con la conseguenza che le liquidazioni mensili erano state eseguite con riferimento alle operazioni compiute nel secondo mese precedente.
L’ufficio finanziario proponeva ricorso per Cassazione lamentando essenzialmente la violazione dell’articolo 27 del Dpr 633/1972, sostenendo che, nonostante l’affidamento della contabilità a terzi, l’imposta sul valore aggiunto debba comunque essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello considerato.
 
La pronuncia della Cassazione
Nell’accogliere il ricorso interposto dalla difesa erariale, i giudici di Cassazione hanno affermato che la scelta del regime fiscale previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del Dpr 633/1972 (contabilità presso terzi), poi ribadito dall’articolo del Dpr 100/1998, come modificato dall’articolo 2, comma 3, del Dpr 542/1999 “non comporta alcuno slittamento dei termini per i versamenti periodici dell'imposta”.
 
Osservazioni
Il comma 1 dell’articolo 27 del Dpr 633/1972, successivamente abrogato, dispone(va) che il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente può fare riferimento alle annotazioni eseguite per il secondo mese precedente, mentre a norma del comma “entro il termine previsto dal comma 1 il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell’art. 38”.
 
Trattasi, invero, di disciplina analoga a quella successivamente dettata dall’articolo 1 del Dpr 100/1998, come modificato dall’art. 2, comma 3, del Dpr 542/1999, il quale dispone, che “il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente” e, nel comma 4, che “entro il termine stabilito nel comma 1 il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
 
Per i giudici è evidente, nel tenore letterale delle norme richiamate, che la scelta del regime fiscale della contabilità presso terzi non comporta alcuno slittamento dei termini per i versamenti periodici dell’imposta.
Lo stesso legislatore, invero, nel prevedere espressamente che la liquidazione Iva e, dunque, il versamento del tributo, debba essere effettuato entro il termine previsto dal comma 1 e perciò entro il giorno 16 di ciascun mese seguente, anche nell'ipotesi in cui la società abbia optato per il regime di contabilità presso terzi, non permette di ritenere che al diverso calcolo dell’imposta da versare (determinato dalla non pronta disponibilità della documentazione contabile quando la contabilità viene eseguita non nell’ambito della stessa azienda) corrisponda anche un diverso termine per effettuare il versamento dell’imposta stessa.
Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata.
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