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Giurisprudenza

Le agenzie fiscali si difendono direttamente

Legittimo il comportamento degli uffici locali che stanno in giudizio senza assistenza tecnica

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Con la sentenza n. 11454 del 30 maggio 2005, la Corte di cassazione conferma nuovamente il suo indirizzo favorevole a riconoscere agli uffici locali delle Agenzie fiscali la capacità di stare in giudizio innanzi alle Commissioni tributarie senza l'assistenza tecnica di un difensore abilitato.
La predetta pronuncia assume peraltro una particolare rilevanza, in quanto per la prima volta la questione della legittimazione processuale degli uffici periferici delle Agenzie fiscali è oggetto di specifico esame da parte dei giudici di legittimità, che in passato l'avevano trattata solo incidentalmente.

In effetti, nel citato giudizio innanzi alla Cassazione, il ricorrente (nella specie, il contribuente) aveva dedotto tra i motivi di ricorso la violazione degli articoli 12, comma 2, e 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per avere i giudici di appello respinto l'eccezione di inammissibilità e improponibilità del gravame proposto dall'Agenzia del Territorio, controparte in giudizio, senza l'assistenza di un difensore tecnico.

I giudici di legittimità, con la citata sentenza n. 11454 del 2005, hanno giudicato infondato il predetto motivo di ricorso, ponendo in luce come, a seguito dell'attivazione delle Agenzie fiscali, vadano mantenuti fermi i principi che regolano il processo tributario, e, tra questi, quello per il quale la difesa in giudizio dell'Amministrazione finanziaria non postula l'assistenza tecnica.

Al riguardo, è opportuno precisare che la tesi - del tutto minoritaria - di quanti negano agli uffici locali delle Agenzie fiscali la capacità di stare in giudizio e la rappresentanza diretta nei giudizi innanzi alle Commissioni tributarie è basata essenzialmente sull'obiezione che la disciplina derogatoria introdotta dal Dlgs 546/1992 in favore dei soppressi uffici periferici del ministero delle Finanze non è estensibile - stante il permanere del riferimento testuale ai predetti uffici - alle articolazioni periferiche delle Agenzie fiscali.

Di contro, è agevole replicare - riprendendo le argomentazioni svolte dalla suprema Corte nella pronuncia in commento - che "la normativa introdotta con il D. Lgs. N. 300/1999 che ha istituito le agenzie fiscali né ha innovato, né ha modificato la norma processuale di cui al testo normativo contenuto nell'art. 11 del D. Lgs. N. 546/1992, che al comma 2 prevede che l'Ufficio del Ministero delle Finanze chiamato in giudizio stia in giudizio direttamente senza necessità di assistenza tecnica"; d'altra parte, "le Agenzie fiscali si sono ...sostituite al Ministero nella medesima qualità di organo impositore e, perciò, ne condividono, nel caso in cui il rapporto tributario sia in contenzioso, il medesimo trattamento processuale", con la conseguenza che "possono spiegare la loro difesa, nel giudizio di merito, così come era previsto per l'ente statale al quale sono succedute, ... per il tramite del proprio apparato interno".

Quindi, la soluzione interpretativa adottata dai giudici di legittimità si conforma alla ratio sottesa al riordino dell'Amministrazione finanziaria, in quanto fa corrispondere alla posizione sostanziale assunta dalle articolazioni periferiche delle Agenzie fiscali un idoneo ruolo processuale.
Del resto, come osserva la stessa Corte, la tesi di segno contrario non può reputarsi "appagante" perché condurrebbe, in sostanza, a "un'equiparazione tra le agenzie e le parti private diverse dal Ministero o dall'ente locale, che devono stare in giudizio con l'assistenza di un difensore abilitato".

L'indirizzo attualmente manifestato dalla Corte di cassazione trova - come già detto - in una serie di precedenti giurisprudenziali la propria anticipazione.
Infatti, sulla tematica in questione la suprema Corte già era intervenuta - sia pure incidentalmente - con la sentenza n. 16122 del 15 novembre 2002, affermando il principio che "la vocatio in ius degli uffici delle Agenzie dinanzi alle commissioni tributarie è consentita dagli articoli 10 e 11 DLGS n. 546/1992 (e la notifica degli atti deve essere effettuata al legale rappresentante del singolo ufficio)". Lo stesso principio è stato poi ribadito con le successive sentenze n. 11551 del 21 giugno 2004, n. 12075 del 1° luglio 2004, n. 13672 del 22 luglio 2004, e n. 17844 del 3 settembre 2004.

Analogamente, con la sentenza n. 19970 del 6 ottobre 2004, i giudici di legittimità, preso atto che gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate corrispondono ai preesistenti uffici periferici del dipartimento delle Entrate, hanno sostenuto che "restano applicabili, nei limiti di compatibilità, gli artt. 10 e 11 del D. Lgs. n. 546 del 1992, che attribuiscono ai titolari dei singoli uffici la (eccezionale) legitimatio ad causam e ad processum per i giudizi di merito: gli uffici locali dell'Agenzia, nonostante siano privi di personalità giuridica autonoma ..., sono legittimati a stare in giudizio, in persona dei loro titolari, ed a ricevere le notificazioni e comunicazioni relative, secondo la normativa processuale, nelle fasi di merito della causa".

Le pronunce sopra richiamate testimoniano come le posizioni della suprema Corte siano assestate in favore del riconoscimento della piena vigenza - dopo la riforma dell'Amministrazione finanziaria di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - all'impianto normativo del Dlgs 546/1992, la cui applicabilità permane nei confronti degli uffici locali delle Agenzie fiscali, subentrati ai soppressi uffici periferici del Ministero, ponendoli in grado di svolgere autonomamente la difesa nei giudizi innanzi alle Commissioni tributarie.

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