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Giurisprudenza

Agenzie viaggio e regime Iva.
Ok al “metodo” basato sul cliente

La Corte chiamata a verificare la correttezza dell’applicazione del sistema speciale alle operazioni che effettuano con altre categorie e non solo con i viaggiatori

viaggi e turismo
La causa esaminata dalla Corte di giustizia (C-236/11), relativa al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea contro l’Italia, verte su una questione che riguarda il regime speciale Iva delle agenzie di viaggio. In particolare è stato chiesto alla Corte Ue di dichiarare se, avendo consentito alle agenzie di viaggio di applicare il regime speciale ai servizi di viaggio venduti a persone diverse dai viaggiatori, l’Italia sarebbe venuta meno agli obblighi incombenti in forza degli articoli 306 e 310 della direttiva n. 2006/112/CE.
 


La disamina della normativa comunitaria
In base all’articolo 306 della menzionata direttiva, gli Stati membri applicano un regime speciale dell’Iva alle operazioni delle agenzie di viaggio, nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore e utilizzino, per l’esecuzione del viaggio, cessioni di beni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi. Tale regime speciale non trova applicazione alle agenzie di viaggio che agiscono unicamente quali intermediari. L’articolo 310 stabilisce invece che gli importi dell’IVA imputati all’agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni di cui all’articolo 307 effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro. Si fa presente che la Corte, in data odierna, si è pronunciata sugli analoghi ricorsi proposti dalla Commissione contro altri Stati UE (‘ex plurimis’ v causa C 189/11 contro la Spagna).
 
Il ragionamento seguito dalla Corte
La Corte ha respinto il ricorso della Commissione sulla base dei seguenti argomenti.
I giudici comunitari sono stati chiamati a verificare se, autorizzando le agenzie di viaggio ad applicare il regime speciale alle operazioni che effettuano non soltanto con i viaggiatori, ma anche con gli altri clienti, l’Italia abbia applicato correttamente le disposizioni contenute negli articoli 306 e 310. Le versioni in italiano delle predette norme utilizzano in modo sistematico il termine viaggiatore, mentre le altre versioni impiegano i termini viaggiatore e cliente, variandone l’uso da una disposizione all’altra.
 
Perché la Commissione è in errore
La Corte rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non si può accogliere una interpretazione puramente letterale del regime speciale delle agenzie di viaggio fondata sul testo di una o  più versioni ad esclusione delle altre.
In base a una interpretazione costante, le norme comunitarie devono essere applicate e interpretate in modo uniforme e, nei casi in cui sussista una disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo dell’Unione, la disposizione deve essere intesa in funzione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui essa fa parte.
 
I servizi delle agenzie di viaggio
La Corte ha ricordato che i servizi forniti dalle agenzie di viaggio e dagli organizzatori di giri turistici sono caratterizzati dal fatto di essere, di regola, composti da prestazioni plurime, in particolare in materia di trasporto e alloggio, che vengono eseguite sia all’interno sia all’esterno del territorio dello Stato membro in cui l’impresa ha la sua sede o un centro di attività stabile.
 
Le difficoltà oggettive e le esigenze di semplificazione
Per l’applicazione delle norme che riguardano il luogo di imposizione, la base imponibile e la detrazione dell’imposta pagata a monte, si manifesterebbero, a causa della varietà delle prestazioni e dei luoghi in cui sono fornite, difficoltà pratiche per tali imprese, che ostacolerebbero l’esercizio della loro attività.
Tale regime speciale ha l’obiettivo di semplificare le regole relative all’IVA applicabile alle agenzie di viaggio. Esso ripartisce il gettito che proviene dalla riscossione di tale imposta in modo equilibrato tra Stati membri, garantendo l’attribuzione del gettito IVA relativo a ciascun servizio individuale allo Stato membro in cui si verifica il consumo finale del servizio e, d’altra parte, l’attribuzione del gettito relativo al margine dell’agenzia di viaggio, allo Stato membro in cui quest’ultima è stabilita.
 
I vantaggi dell’impostazione e l’inesistenza di rischi dell’intermediarietà
L’impostazione che si basa sul cliente è la più idonea a garantire il conseguimento di entrambi gli obiettivi, consentendo alle agenzie di viaggio di fruire di regole semplificate a prescindere dal tipo di clienti cui forniscono le loro prestazioni favorendo, in tal modo, una equilibrata ripartizione del gettito tra gli Stati membri. Il fatto che all’epoca in cui è stato adottato il regime speciale delle agenzie di viaggio (1977), la maggioranza di queste ultime vendesse direttamente i propri servizi al consumatore finale non implica che il legislatore abbia inteso circoscrivere tale regime speciale a questo tipo di vendite ed escludere dallo stesso le vendite ad altri operatori. Difatti, quando un operatore organizza un pacchetto e lo vende a una agenzia di viaggio che lo rivende successivamente a un consumatore finale, è il primo operatore ad assumere il compito di combinare differenti prestazioni acquistate presso diversi  terzi assoggettati a Iva. Ciò che rileva è che l’operatore fruisca di regole semplificate in materia di Iva e che queste ultime non restino appannaggio dell’agenzia di viaggio che si limita a rivendere al consumatore finale il pacchetto acquistato presso tale operatore.
Quanto al paventato rischio che le agenzie di viaggio possano applicare il regime speciale anche quando agiscono in qualità di intermediario, tale rischio non appare fondato, anche alla luce di quanto espressamente previsto dal citato articolo 306.
 
Le conclusioni degli eurogiudici
Tutto ciò premesso, la Corte respinge in quanto infondato il ricorso della Commissione presentato contro lo Stato italiano, interpretando il disposto degli articoli 306 e 310 della direttiva Iva, seguendo l’impostazione basata sul cliente.
 

 
 
 
Fonte:
Data della sentenza
26 settembre 2013
Numero della causa
Causa C-236/11
Nome delle parti
  • Commissione europea, ricorrente
contro
  • Repubblica italiana, convenuta;
sostenuta da:
  • Repubblica ceca
  • Grecia
  • Spagna
  • Francia
  • Polonia
  • Finlandia
                                                                                                                                
 
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